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AstraZeneca e morte: Venezia riconosce l’indennizzo

Indennizzo AstraZeneca di circa 100.000 euro alla vedova: che cosa ha provato il processo e quali limiti ha la sentenza.

Una vedova ha ottenuto dal Tribunale ciò che la valutazione amministrativa le aveva negato: il riconoscimento del nesso tra una vaccinazione anti Covid-19 e la morte del marito. Sono serviti più di cinque anni e un giudizio per arrivare a questa conclusione.

La notizia non va trasformata in propaganda. Ma non va nemmeno minimizzata. Una politica sanitaria credibile deve saper riconoscere i benefici collettivi di una campagna vaccinale e, nello stesso tempo, accertare con serietà i danni rari subiti dalle singole persone.

1 – Che cosa ha deciso il Tribunale di Venezia.

Il Tribunale di Venezia, con una sentenza del 22 ottobre 2026, ha accolto la domanda della vedova di un pensionato sessantanovenne residente a Jesolo. L’uomo era morto nel luglio 2021, sei giorni dopo la seconda dose del vaccino AstraZeneca.

Secondo la cronaca, il giudice ha riconosciuto alla moglie un indennizzo di circa 100.000 euro a carico del Ministero della Salute. La domanda presentata dalla figlia è stata invece respinta perché, nel suo caso, non sarebbe stata dimostrata la dipendenza economica dal padre.

Si tratta di una decisione di primo grado, quindi ancora impugnabile. È anche il primo riconoscimento di questo genere attribuito dalla stampa al Tribunale veneziano. Questi limiti vanno ricordati, ma non cancellano il significato concreto della pronuncia.

2 – La consulenza ha ritenuto il nesso altamente probabile.

Il passaggio decisivo è stata la consulenza medico-legale disposta nel processo. La ricostruzione accolta dal giudice collega il decesso a uno shock emorragico accompagnato da una grave alterazione della coagulazione, ricondotta alla rara sindrome di trombosi con trombocitopenia indotta da vaccino.

La vicinanza temporale, da sola, non sarebbe bastata. Dire che un evento è avvenuto dopo una vaccinazione non equivale a dimostrare che sia stato provocato dalla vaccinazione. Nel caso concreto, però, il consulente ha esaminato il quadro clinico complessivo e ha giudicato il rapporto causale altamente probabile.

Il processo non ha quindi applicato l’automatismo «dopo, dunque a causa di». Ha svolto la verifica che ogni persona danneggiata dovrebbe poter ottenere: analisi della documentazione, confronto tra le possibili spiegazioni e valutazione specialistica del nesso.

3 – Il rischio raro era stato riconosciuto dalle autorità.

Già nell’aprile 2021 l’Agenzia europea per i medicinali aveva concluso che le trombosi insolite associate a un basso numero di piastrine dovessero essere indicate come effetto indesiderato molto raro del vaccino Vaxzevria, allora comunemente chiamato AstraZeneca. Alcuni casi avevano avuto esito fatale.

Questo dato non dimostra da solo il nesso in ogni vicenda individuale. Dimostra però che la sindrome presa in esame dal consulente non è un’ipotesi inventata dopo il fatto: è un evento avverso raro riconosciuto e studiato dalle autorità regolatorie.

Vaxzevria non è più autorizzato nell’Unione europea dal marzo 2024. L’autorizzazione fu ritirata dalla Commissione europea su richiesta del produttore, che comunicò la cessazione permanente della commercializzazione per ragioni commerciali. Sarebbe quindi scorretto presentare il ritiro come conseguenza diretta di questa sentenza o della sola questione relativa alle trombosi.

4 – Il parere amministrativo negativo non ha chiuso il caso.

Prima del giudizio, la commissione medica competente aveva espresso un parere contrario al riconoscimento. La sentenza ha superato quella valutazione sulla base della consulenza svolta nel contraddittorio processuale.

Questo è forse l’aspetto più importante per chi ha ricevuto un rigetto: una conclusione amministrativa negativa non diventa vera soltanto perché proviene da un organismo pubblico. Può essere contestata e sottoposta al controllo del giudice, rispettando le procedure e i termini previsti.

Non significa che ogni ricorso sia destinato a essere accolto. Significa che il fascicolo deve essere valutato sulla base delle prove e che anche l’amministrazione può avere interpretato in modo errato o incompleto il materiale medico disponibile.

5 – Si tratta di indennizzo, non di risarcimento.

La somma riconosciuta non è, tecnicamente, un risarcimento dei danni. È l’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, la cui protezione è stata estesa espressamente anche ai danni irreversibili causati dalle vaccinazioni anti Covid-19 raccomandate dall’autorità sanitaria italiana.

L’indennizzo si fonda sulla solidarietà pubblica. Non richiede di dimostrare la colpa del medico, del produttore o dello Stato, ma richiede la prova del danno previsto dalla legge e del rapporto causale con la vaccinazione. Il risarcimento, invece, presuppone un distinto accertamento di responsabilità e segue regole diverse.

Circa 100.000 euro non rappresentano il «prezzo» di una vita e non compensano davvero una famiglia per una morte. Sono la prestazione stabilita dal sistema indennitario quando ricorrono i requisiti. Confondere i due istituti produce aspettative sbagliate e rende più difficile capire quali domande possano essere proposte.

6 – Anche i familiari devono dimostrare i propri requisiti.

Quando la vaccinazione causa la morte, la legge individua determinati familiari che possono avere diritto alla prestazione secondo un ordine preciso. La presenza di un legame di parentela, però, non rende automaticamente fondata ogni domanda.

Nel caso veneziano il beneficio è stato riconosciuto alla moglie, mentre la richiesta della figlia è stata respinta per la mancata prova della dipendenza economica riferita alla sua posizione. Non sarebbe corretto ricavare da questo solo dato una regola valida per qualsiasi famiglia: composizione del nucleo, ordine degli aventi diritto, convivenza, carico economico e contenuto della domanda devono essere esaminati nel singolo fascicolo.

Il Ministero della Salute include espressamente tra i possibili richiedenti, in caso di morte, il coniuge, i figli, i genitori e, a determinate condizioni, i fratelli e le sorelle. La procedura parte normalmente dall’azienda sanitaria di residenza e comprende la valutazione della commissione medica ospedaliera.

7 – Che cosa prova davvero questa sentenza.

La decisione prova che, per quell’uomo e sulla base di quella documentazione, il giudice ha ritenuto altamente probabile il nesso tra vaccinazione e morte. Prova inoltre che un parere amministrativo negativo può essere superato da un accertamento giudiziario meglio motivato.

Non prova che ogni decesso avvenuto dopo AstraZeneca sia stato causato dal vaccino. Non dimostra che tutti i vaccini contro il Covid-19 abbiano lo stesso profilo di rischio. Non accerta una colpa generale delle autorità sanitarie e non trasforma automaticamente gli altri casi in domande fondate.

La precisione non indebolisce la notizia: la rende più forte. Difendere chi ha subito un danno reale significa separare le causalità provate dalle coincidenze temporali. Nello stesso modo, difendere la fiducia nelle istituzioni significa pretendere che esse riconoscano i propri errori e sostengano le persone quando la prova viene raggiunta.

8 – Il riconoscimento dei danni è parte della buona scienza.

Durante la pandemia fu chiesto ai cittadini un livello straordinario di fiducia. Proprio per questo lo Stato aveva e conserva un dovere altrettanto forte di trasparenza, farmacovigilanza e assistenza verso chi ha sopportato un danno raro nell’interesse anche collettivo.

Negare per principio qualunque possibile rapporto causale non è scienza. Nemmeno attribuire automaticamente al vaccino ogni patologia comparsa dopo la somministrazione lo è. Il metodo serio sta nel mezzo: ascoltare, raccogliere i documenti, usare criteri medico-legali controllabili e accettare il risultato anche quando smentisce la prima decisione amministrativa.

Ho spiegato più in dettaglio requisiti, termini e differenze tra invalidità civile e prestazione indennitaria nell’approfondimento Danni da vaccino Covid: come funziona l’indennizzo?. Questa nuova sentenza mostra perché quelle regole non sono teoria: possono cambiare concretamente la vita di una famiglia.

9 – I documenti da conservare in caso di decesso.

Una famiglia che sospetta un collegamento tra vaccinazione e morte dovrebbe evitare conclusioni affrettate, ma anche dispersioni di prove. È utile raccogliere tempestivamente:

  • il certificato vaccinale completo;
  • le cartelle cliniche, gli esami e i referti del periodo interessato;
  • il certificato di morte e l’eventuale documentazione autoptica;
  • le comunicazioni con l’azienda sanitaria e i provvedimenti delle commissioni mediche;
  • i documenti necessari a dimostrare la posizione di ciascun familiare.

Il fascicolo dovrebbe essere esaminato da un medico legale e da un avvocato con esperienza nella materia. Tempi, decorrenze e requisiti possono variare in base alla domanda proposta e alla conoscibilità del nesso causale: aspettare troppo o presentare un’istanza incompleta può compromettere una pretesa altrimenti meritevole di valutazione.

10 – Valuta il tuo caso senza perdere tempo.

Se nella tua famiglia si è verificato un danno grave o un decesso dopo una vaccinazione e vuoi capire se esistono i presupposti per l’indennizzo, telefona allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me. Possiamo esaminare il fascicolo anche a distanza e individuare i passi utili prima che maturino termini o decadenze.

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Come valuti questa sentenza? Lascia la tua opinione o la tua domanda nei commenti: leggerò con attenzione e risponderò volentieri.


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Di tsolignani

Tiziano Solignani è avvocato cassazionista. Su Noi non vaccinati approfondisce consenso informato, libertà di scelta sanitaria e tutela giuridica dei diritti individuali.

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