Categorie
avvocato risponde

Docente sospeso senza vaccino: si recupera lo stipendio?

Sono un insegnante e sono stato sospeso per circa tre mesi, da gennaio a marzo 2020, a causa della mancata vaccinazione. Ci sono aggiornamenti sulla legittimità della sospensione e sulla possibilità di recuperare almeno in parte gli stipendi non percepiti? È possibile avviare un’azione senza anticipare spese, prevedendo un compenso detratto da quanto eventualmente ottenuto?

1 – Prima di tutto bisogna correggere o verificare le date.

Se la sospensione è davvero avvenuta da gennaio a marzo 2020, non può essere stata disposta per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale contro il Covid: in quel periodo la campagna vaccinale non era ancora iniziata e l’obbligo per il personale scolastico non esisteva.

È probabile che nella domanda ci sia un errore e che il periodo corretto sia gennaio-marzo 2022. Non conviene però correggerlo a memoria. La prima cosa da fare è leggere il provvedimento di sospensione, la comunicazione con cui la scuola ha contestato l’inadempimento e i cedolini interessati.

Questa precisazione non è formale. Se la data, la ragione o la durata indicate nel provvedimento non coincidono con quelle consentite dalla legge, il caso cambia completamente.

2 – Se si trattava del 2022, la regola generale era sfavorevole al docente non vaccinato.

Dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale era stato esteso al personale scolastico. L’accertamento dell’inadempimento comportava la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto, ma senza retribuzione né altri compensi per il periodo di sospensione.

Non si trattava, quindi, almeno secondo la costruzione della legge, di una punizione disciplinare. Il rapporto restava in vita, ma la prestazione non poteva essere eseguita e lo stipendio non maturava.

In seguito, quando la fase pandemica stava regredendo, la disciplina fu modificata: per il personale docente ed educativo inadempiente venne previsto l’impiego in attività di supporto all’istituzione scolastica. Anche per questo è indispensabile confrontare giorno per giorno la sospensione concreta con le norme applicabili in quel momento.

3 – La Corte costituzionale ha reso molto difficile una richiesta fondata soltanto sull’illegittimità generale dell’obbligo.

La sentenza 15/2023 della Corte costituzionale ha esaminato espressamente anche la posizione del personale scolastico. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la sospensione della retribuzione e l’esclusione dell’assegno alimentare per chi non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale.

In parole semplici: oggi è molto difficile ottenere gli stipendi perduti sostenendo soltanto che l’obbligo vaccinale o la sospensione senza paga fossero, in generale, contrari alla Costituzione. La Corte ha considerato coerente la perdita temporanea della retribuzione con l’impossibilità di svolgere il lavoro derivante da una scelta individuale che poteva essere modificata.

La giurisprudenza costituzionale successiva ha confermato questo orientamento. Non significa che ogni singola sospensione sia automaticamente legittima; significa che occorre trovare un difetto concreto del provvedimento o della sua applicazione.

4 – Il recupero può avere senso se nel caso individuale c’è un vizio preciso.

Un’azione può essere valutata, per esempio, se dai documenti emerge che:

  • la sospensione è iniziata prima che l’obbligo fosse applicabile a quel lavoratore;
  • la persona non apparteneva alla categoria indicata dalla norma;
  • esisteva un’esenzione o un differimento medico documentato e non considerato;
  • non è stata rispettata la procedura di verifica e contestazione;
  • il provvedimento è stato adottato dall’autorità sbagliata;
  • la sospensione è proseguita oltre il periodo consentito;
  • lo stipendio è stato trattenuto anche quando il dipendente avrebbe dovuto essere riammesso o assegnato ad altre attività;
  • i fatti riportati nel provvedimento non corrispondono alla documentazione.

È lo stesso motivo per cui una disciplina ritenuta legittima in astratto può essere applicata male nel singolo caso. In un precedente che ho commentato sulla sospensione Covid dichiarata illegittima, il punto decisivo non era l’annullamento generale dell’obbligo, ma l’assenza dei presupposti per applicarlo a quella lavoratrice in quel periodo.

Quella decisione non attribuisce automaticamente lo stesso diritto a tutti gli altri sospesi. Mostra però il metodo corretto: non partire da una battaglia astratta, ma controllare con precisione se la legge fosse applicabile proprio a quella persona, in quelle date e con quella procedura.

5 – Quali documenti servono per capire se esiste davvero una causa.

Per una valutazione seria occorrono almeno:

  • il provvedimento integrale di sospensione;
  • tutte le comunicazioni della scuola e le relative prove di ricezione;
  • il contratto di lavoro e l’indicazione esatta della mansione;
  • i cedolini dei mesi precedenti, del periodo di sospensione e della ripresa;
  • l’eventuale certificazione di esenzione o differimento;
  • le comunicazioni inviate dal lavoratore o dal sindacato;
  • la data precisa di rientro e l’atto che lo ha disposto;
  • gli eventuali ricorsi, diffide o richieste già presentati.

Preparerei poi una cronologia di una pagina: data, documento, fatto accaduto ed effetto sullo stipendio. Questo consente di capire rapidamente se c’è un’anomalia concreta oppure soltanto una contestazione generale già indebolita dalle pronunce della Corte costituzionale.

6 – Non bisogna aspettare ancora.

Le pretese retributive sono soggette a prescrizione e la sua decorrenza può dipendere dal tipo di rapporto, dalla natura della domanda e dagli atti eventualmente compiuti per interromperla. Inoltre, contro alcuni provvedimenti possono operare termini di impugnazione diversi e più brevi.

Non sarebbe prudente affidarsi alla regola generica dei cinque anni senza esaminare gli atti. Un avvocato deve verificare quale domanda sia ancora proponibile, davanti a quale giudice e nei confronti di quale amministrazione. Se non è mai stata inviata una diffida, il controllo va fatto subito.

7 – Il compenso sul risultato è possibile, ma non è adatto a questa situazione allo stato degli atti.

La legge consente di concordare per iscritto un compenso parametrato al risultato o al vantaggio ottenuto, entro limiti precisi. Resta vietato attribuire all’avvocato una quota del bene o del diritto oggetto della controversia. Ho spiegato più diffusamente la distinzione nella scheda sul compenso a percentuale.

Questo sistema non obbliga però l’avvocato ad assumere qualsiasi pratica senza anticipi. Significa che il professionista accetta di sopportare, in tutto o in parte, il rischio di lavorare senza compenso se la causa non produce un risultato.

In casi come questo, i risultati sono ancora troppo aleatori per proporre un incarico interamente subordinato al recupero degli stipendi. Prima bisogna verificare le date, individuare un vizio specifico e stimare l’importo realisticamente recuperabile. Restano inoltre possibili costi vivi, consulenze e il rischio di una condanna alle spese della controparte: un accordo con il proprio avvocato non elimina questi costi esterni.

La soluzione ragionevole è procedere per fasi: prima un esame documentale circoscritto e con preventivo chiaro; poi, solo se emergono basi concrete, valutare diffida, trattativa o giudizio e scegliere il sistema di compenso più adatto.

8 – La risposta pratica.

Se il periodo corretto è gennaio-marzo 2022 e la sospensione è stata adottata e mantenuta nel pieno rispetto della normativa allora vigente, le possibilità di recuperare lo stipendio sulla sola base dell’illegittimità generale dell’obbligo sono oggi modeste.

Se invece le date sono diverse, esisteva un’esenzione, la procedura non è stata rispettata o la sospensione è durata più del consentito, può esserci spazio per una richiesta mirata. La differenza la fanno i documenti, non le dichiarazioni generali sulla pandemia.

Per una prima verifica puoi telefonare allo 059 761926 e concordare un incontro con me, anche a distanza, portando il provvedimento di sospensione e le comunicazioni della scuola.

Seguimi anche su TikTok per altri contenuti pratici su lavoro, diritti e problemi legali.

Hai ricevuto un provvedimento simile o hai individuato un errore nelle date o nella procedura? Scrivilo nei commenti, senza pubblicare dati personali: può essere utile per capire quali aspetti meritano un approfondimento.

Categorie
news giuridiche

Vaccino Covid e danni neurologici: sì all’indennizzo

1 – Il Tribunale riconosce il nesso nel caso concreto.

Il Tribunale del lavoro di Firenze, con una sentenza pronunciata il 18 settembre 2026, ha riconosciuto a una donna un indennizzo per una menomazione neurologica permanente ritenuta causalmente collegata a due somministrazioni del vaccino anti Covid Pfizer-BioNTech ricevute nella primavera del 2021.

La decisione, secondo quanto riferito dall’ANSA, condanna il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo previsto dalla legge: un assegno bimestrale indicato in circa mille euro, oltre a un assegno una tantum. La prestazione decorrerà dal 1° giugno 2023, cioè dal mese successivo alla domanda amministrativa.

È una pronuncia importante, ma va raccontata senza trasformarla in uno slogan. Il giudice non ha stabilito che i vaccini contro il Covid causino in generale quella patologia. Ha accertato, sulla base degli elementi medici relativi a questa persona, che nel suo caso il collegamento causale era più probabile dell’ipotesi contraria.

2 – La consulenza tecnica è stata decisiva.

Al centro del processo c’è stata la consulenza tecnica d’ufficio, la CTU. Il quadro neurologico si era manifestato 41 giorni dopo la prima dose e 20 giorni dopo la seconda. Il consulente nominato dal Tribunale ha valutato la sequenza temporale, la letteratura scientifica disponibile, le condizioni cliniche della donna e l’assenza di una causa alternativa ritenuta più convincente.

L’Avvocatura dello Stato aveva contestato queste conclusioni e aveva chiesto una nuova consulenza. Il giudice ha però ritenuto l’elaborato già sufficientemente argomentato e ha accolto la domanda della ricorrente.

Questo passaggio merita attenzione. Un rapporto temporale, da solo, non prova un nesso causale: il fatto che un disturbo compaia dopo una vaccinazione non significa automaticamente che sia stato provocato da essa. Ma nemmeno autorizza a escluderlo in partenza. Il compito della medicina legale e del giudice è esaminare il singolo caso, confrontare le spiegazioni possibili e motivare la conclusione raggiunta.

3 – Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa.

Molti titoli hanno parlato di «risarcimento», ma tecnicamente questa sentenza riconosce un indennizzo. La differenza non è un dettaglio.

L’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 ha natura assistenziale e solidaristica. Per ottenerlo non occorre dimostrare una colpa del medico, del produttore o dell’amministrazione: occorre invece provare una menomazione permanente e il nesso causale con la vaccinazione che rientra nella tutela prevista dalla legge.

Il risarcimento del danno segue una strada diversa e richiede i presupposti della responsabilità civile, compresa la condotta illecita imputabile a un soggetto. La Corte costituzionale lo ha chiarito nella sentenza n. 268 del 2017: tutela indennitaria e azione risarcitoria possono riguardare lo stesso danno, ma hanno fondamento e requisiti differenti.

Chiamare ogni somma «risarcimento» crea quindi un equivoco. In questo giudizio non è stata dichiarata la colpa di chi ha prodotto o somministrato il vaccino. È stato riconosciuto il diritto della persona danneggiata alla solidarietà pubblica prevista dall’ordinamento.

4 – Anche i vaccini raccomandati possono dare diritto alla tutela.

La disciplina originaria della legge del 1992 riguardava soprattutto vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Negli anni la Corte costituzionale ha esteso la protezione a diverse vaccinazioni raccomandate, perché chi aderisce a una campagna promossa nell’interesse collettivo non può essere lasciato solo nell’ipotesi di un danno permanente.

Per le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 la tutela è stata poi espressamente prevista dal legislatore. La sentenza n. 181 del 2023 ricostruisce questo passaggio e ricorda che l’indennizzo è stato esteso alle menomazioni permanenti derivanti dalla vaccinazione anti Covid raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.

La ragione è semplice: lo Stato ha promosso quelle vaccinazioni come strumento di protezione individuale e collettiva. Se in un caso concreto viene dimostrata una conseguenza permanente causalmente collegata, la collettività deve farsene carico secondo le regole stabilite dalla legge.

5 – «Più probabile che non» non significa certezza assoluta.

Nel processo civile il nesso causale non viene normalmente valutato con il criterio penalistico dell’«oltre ogni ragionevole dubbio». Si applica il criterio della prevalenza probabilistica, spesso riassunto nella formula «più probabile che non».

Questo non significa che basti una possibilità astratta o una semplice successione cronologica. Il giudice deve verificare se, considerate tutte le circostanze disponibili, l’ipotesi causale favorevole alla persona sia più attendibile delle spiegazioni alternative. La valutazione deve essere individuale, motivata e fondata su elementi scientifici e clinici.

È proprio qui che la sentenza fiorentina acquista valore. Non perché offra una prova universale contro i vaccini, ma perché mostra che un possibile danno non può essere respinto con formule automatiche. Quando esistono una diagnosi seria, una sequenza temporale compatibile e una valutazione medico-legale favorevole, l’amministrazione e il giudice devono affrontare il caso nel merito.

6 – Che cosa deve fare chi sospetta un danno permanente.

La sentenza non attribuisce automaticamente un diritto a chiunque abbia accusato un disturbo dopo una vaccinazione. Ogni domanda richiede documentazione medica, una menomazione permanente e la dimostrazione del nesso causale. Inoltre esistono termini e regole procedurali che vanno verificati sulla situazione personale.

Il Ministero della Salute indica come primo passaggio la domanda all’azienda sanitaria competente, corredata almeno dalla documentazione sulla vaccinazione, sulla patologia e sulla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del danno. La valutazione medico-legale viene svolta dalla Commissione medica ospedaliera.

Chi ritiene di trovarsi in una situazione simile dovrebbe recuperare e ordinare:

  • il certificato vaccinale completo;
  • le cartelle cliniche e i referti precedenti e successivi alla vaccinazione;
  • gli esami specialistici e le diagnosi che descrivono la menomazione;
  • la documentazione che consente di ricostruire quando il danno è diventato conoscibile;
  • gli eventuali provvedimenti già ricevuti dall’azienda sanitaria o dal Ministero.

È prudente far esaminare tempestivamente il fascicolo da un medico legale e da un avvocato. I termini non decorrono necessariamente dalla semplice data della vaccinazione, ma stabilire il momento giuridicamente rilevante richiede l’analisi concreta degli atti. Affidarsi soltanto alla somiglianza con un articolo di giornale può far perdere tempo prezioso.

7 – Che cosa questa sentenza non dimostra.

La decisione riguarda una singola persona, una specifica patologia e una precisa documentazione clinica. Non consente di concludere che ogni disturbo neurologico comparso dopo il vaccino sia stato causato dal vaccino. Non prova neppure che le campagne vaccinali fossero nel loro complesso inutili o illegittime.

La sentenza, inoltre, può essere impugnata. Finché non sarà noto l’esito di un eventuale appello, va descritta per ciò che è: una decisione giudiziaria favorevole alla ricorrente, fondata su una CTU e sul criterio civilistico della probabilità prevalente.

Ma neppure la cautela autorizza a minimizzare. Per anni il dibattito pubblico ha spesso oscillato tra due estremi: negare in partenza ogni possibile danno oppure usare ogni evento avverso come prova contro l’intera vaccinazione. Il diritto impone un metodo più serio: ascoltare, documentare, verificare e decidere caso per caso.

8 – Il riconoscimento istituzionale conta.

La vicenda di Firenze ricorda che la farmacovigilanza e la tutela indennitaria non sono concessioni a una parte politica. Sono componenti essenziali di una politica sanitaria credibile. Se lo Stato chiede fiducia, deve essere disposto anche a riconoscere e sostenere chi subisce un evento avverso grave quando il nesso venga provato.

Lo stesso rigore serve quando si valutano le misure adottate durante l’emergenza. Nel post Sospensione Covid illegittima: l’Ausl paga il conto ho ricordato che una regola generale e la sua applicazione concreta sono piani distinti. Qui vale un principio analogo: i dati complessivi sulla vaccinazione non cancellano la storia del singolo, e la storia del singolo non sostituisce i dati complessivi.

La sentenza è importante proprio perché restituisce spazio alla persona concreta. Non serve esasperarla né neutralizzarla: serve leggerla con precisione e pretendere che le istituzioni applichino senza pregiudizi gli strumenti di tutela già previsti dalla legge.

9 – Passa all’azione.

Se ritieni di avere subito un danno permanente dopo una vaccinazione e vuoi capire se esistono i presupposti per una domanda di indennizzo, chiama lo 059 761926 e fissa un primo incontro con me. Possiamo esaminare insieme la documentazione anche a distanza, così da valutare tempestivamente il percorso più adatto al tuo caso.

Se questo approfondimento ti è stato utile, metti mi piace e iscriviti a Noi non vaccinati per non perdere i prossimi aggiornamenti.

Tu che cosa pensi di questa decisione? Scrivilo nei commenti, mantenendo il confronto sui fatti e sul rispetto delle persone coinvolte.

Categorie
riflessioni

Fauci tace, il diario parla. Chi risponde in Italia?

1) Quando chi parlava sempre sceglie il silenzio.

Per anni Anthony Fauci è stato una delle voci più ascoltate al mondo. Appariva nelle conferenze stampa, nei telegiornali, nei talk show e sulle copertine delle riviste. Le sue parole non restavano confinate negli Stati Uniti: contribuivano a definire il perimetro di ciò che poteva essere detto sulla pandemia, sulle sue origini e sulle misure adottate per affrontarla.

Il 29 luglio 2026, davanti alla Commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi del Senato americano, lo scenario si è capovolto. Fauci, convocato sotto giuramento, si è avvalso più di cento volte del Quinto emendamento, rifiutandosi di rispondere alle domande per non rischiare di incriminare sé stesso.

Il silenzio non equivale a una confessione e il diritto di non rispondere vale anche per le persone che non ci piacciono. Questo principio non va piegato alla convenienza politica. Ma resta una scena potentissima: l’uomo presentato per anni come incarnazione della competenza scientifica non ha voluto chiarire davanti al Congresso le decisioni, le comunicazioni e i rapporti istituzionali della stagione Covid.

La pagina ufficiale dell’audizione al Senato documenta data, sede e ruolo del testimone. Il 6 agosto la commissione, con un voto lungo le linee di partito, ha approvato una risoluzione per oltraggio al Congresso e trasmesso la questione al Dipartimento di Giustizia. È importante dirlo correttamente: si tratta di un deferimento politico-istituzionale, non di una condanna penale definitiva.

2) Il diario di Fauci non è una sentenza, ma apre domande.

Pochi giorni prima dell’audizione, il senatore Rand Paul aveva reso pubbliche più di mille pagine del diario tenuto da Fauci dal dicembre 2019 al dicembre 2022. Sono annotazioni quotidiane che raccontano riunioni, telefonate, dubbi, tensioni con Donald Trump e crescente notorietà mediatica.

Il diario non contiene la confessione semplice e totale che alcuni gli attribuiscono. Non vi si legge una prova conclusiva dell’origine artificiale del virus, né l’ammissione che ogni misura sanitaria fosse priva di fondamento. Un resoconto dell’Associated Press sul diario di Fauci osserva, per esempio, che in una nota del gennaio 2020 Fauci formulava sull’origine naturale una valutazione molto simile a quella poi espressa pubblicamente.

Questo non rende il documento irrilevante. Al contrario, il diario conferma che l’ipotesi di un incidente di laboratorio fu discussa fin dall’inizio ai massimi livelli e che tra gli scienziati esistevano dubbi reali. Il problema politico nasce dal contrasto tra quella complessità privata e il modo spesso categorico con cui il dibattito pubblico fu successivamente delimitato. Un’ipotesi ancora aperta venne troppo facilmente trattata come una fantasia indegna di discussione.

Il diario mostra anche quanto Fauci fosse immerso nel circuito della celebrità mediatica. Annotava interviste, apprezzamenti di personaggi famosi e il proprio crescente ruolo pubblico mentre il Paese attraversava una tragedia. Non è un reato compiacersi dell’attenzione ricevuta, ma è legittimo domandarsi se quella trasformazione da funzionario a icona abbia favorito una personalizzazione dannosa della scienza.

La scienza non dovrebbe dipendere dalla credibilità di un uomo solo. Ha bisogno di dati accessibili, conflitto tra ipotesi, controlli indipendenti e possibilità di correggere gli errori senza trasformare ogni revisione in un tradimento.

3) Il punto non è proclamare un nuovo dogma.

Sarebbe un errore sostituire il dogma di ieri con quello opposto. L’origine di SARS-CoV-2 non è stata definitivamente provata in un senso o nell’altro. Il diario di Fauci non risolve da solo la questione, così come l’invocazione del Quinto emendamento non dimostra automaticamente una colpa.

La critica seria deve resistere alla tentazione dell’esagerazione. Se attribuiamo a un documento parole che non contiene, offriamo a chi non vuole discutere l’occasione perfetta per liquidare tutto come disinformazione. Le domande più solide sono già abbastanza gravi senza bisogno di essere gonfiate.

Perché l’ipotesi del laboratorio fu pubblicamente marginalizzata quando era discussa in privato? Quale ruolo ebbero le strutture finanziate dal NIAID nella ricerca sui coronavirus? Come furono gestiti i conflitti di interesse? Perché una parte della comunicazione sanitaria trasformò valutazioni provvisorie in certezze morali? E perché oggi ottenere risposte richiede audizioni, mandati e pubblicazioni forzate di documenti?

La vicenda americana ci ricorda che “fidarsi della scienza” non può significare fidarsi ciecamente di chi parla in suo nome. Significa pretendere procedure verificabili anche quando l’emergenza spinge tutti ad avere fretta.

4) In Italia gli Ordini eseguirono la legge, ma non solo.

In Italia l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie fu introdotto dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44. La vaccinazione divenne requisito essenziale per esercitare la professione e l’accertamento dell’inadempimento determinava l’immediata sospensione. Dopo le modifiche normative, agli Ordini territoriali furono attribuite verifiche, comunicazioni e annotazioni nell’Albo.

Questo dato impedisce una semplificazione: gli Ordini dei medici non inventarono autonomamente l’obbligo. Applicarono una legge dello Stato. La stessa norma qualificava la sospensione come dichiarativa e non disciplinare. Anche la Corte costituzionale, valutando le conoscenze disponibili in quel momento, ritenne non irragionevole né sproporzionata la scelta legislativa.

Ma “eseguivamo la legge” non basta a chiudere il giudizio storico e deontologico. Un Ordine professionale non è un semplice terminale informatico. Dovrebbe tutelare la dignità degli iscritti, vigilare sul consenso informato, garantire il contraddittorio e conservare uno spazio per il dubbio clinico. Avrebbe potuto applicare la norma senza adottare il linguaggio della colpevolizzazione e senza confondere l’inadempimento amministrativo con l’indegnità morale.

Le comunicazioni della FNOMCeO mostrano quanto fosse concreta la macchina delle sospensioni: annotazione immediata, comunicazione alla Federazione e al datore di lavoro, permanenza del provvedimento fino all’adempimento. La comunicazione FNOMCeO del 6 dicembre 2021 rende visibile questa catena operativa.

Il punto critico è il comportamento complessivo: l’assenza di una difesa pubblica altrettanto forte per chi chiedeva valutazioni individuali, la scarsa tolleranza verso il dissenso interno e l’adesione quasi totale alla narrazione governativa. Ne avevo già parlato nel post Ordine dei Medici denuncia “no vax”, ricordando quanto fosse improprio usare un’etichetta indistinta al posto dell’analisi dei singoli casi.

5) Trasmissione, protezione e consenso furono confusi.

Uno dei nodi più delicati riguarda la trasmissione. I vaccini Covid furono autorizzati principalmente per proteggere dalla malattia, non sulla base di una specifica autorizzazione a impedire il passaggio del virus da una persona all’altra. Gli studi successivi hanno mostrato che la vaccinazione poteva ridurre anche il rischio di infezione e trasmissione, soprattutto con le prime varianti, ma senza eliminarlo e con un’efficacia diminuita nel tempo e con Omicron.

Questa distinzione, oggi spiegata chiaramente anche dall’Agenzia europea per i medicinali, avrebbe dovuto essere centrale nel dibattito italiano. Invece la protezione dalla malattia grave, la riduzione temporanea della trasmissione e l’impossibilità di contagiare furono spesso messe nello stesso contenitore comunicativo.

Anche la sicurezza meritava un linguaggio più preciso. Le autorità hanno riconosciuto eventi avversi rari, tra cui miocardite e pericardite associate ai vaccini a mRNA in determinati gruppi. L’AIFA pubblica i rapporti di farmacovigilanza, che devono essere letti distinguendo una segnalazione temporale da un nesso causale accertato.

Non è corretto sostenere che ogni malattia comparsa dopo una dose sia stata provocata dal vaccino. È altrettanto scorretto trattare chi segnala un danno come un nemico della scienza. Il consenso informato richiede entrambe le cose: non inventare causalità e non nascondere rischi, limiti e incertezze.

6) I media italiani scelsero quasi tutti lo stesso campo.

Durante la campagna vaccinale, la grande maggioranza dei media italiani sostenne la vaccinazione e, molto spesso, anche gli strumenti coercitivi costruiti intorno a essa. Non si può parlare di unanimità matematica: alcune testate diedero spazio agli eventi avversi, ai dubbi su AstraZeneca, alle proteste contro il Green Pass e a posizioni critiche. Ma il tono prevalente fu chiaramente favorevole alla linea istituzionale.

Il problema non era spiegare i benefici dei vaccini. Esistevano dati solidi sulla riduzione della malattia grave e della mortalità, specialmente nelle persone anziane e fragili. Il problema era la quasi scomparsa delle distinzioni, il ricorso alle etichette e la trasformazione del giornalismo in una campagna pedagogica.

Troppo spesso non si discuteva se un obbligo fosse proporzionato per ogni fascia di età e condizione personale; si decideva chi fosse responsabile e chi no. Non si confrontavano apertamente le incertezze; si convocavano gli stessi esperti, si ripetevano le stesse formule e si relegava il dissenso in una categoria indistinta popolata da ignoranti, estremisti e complottisti.

Il Reuters Institute rilevò già nel 2021 la scarsità di giornalisti scientifici specializzati e una copertura italiana della pandemia e dei vaccini sensazionalistica, contraddittoria e concentrata sulle indiscrezioni sulle restrizioni. Questo giudizio è più utile di qualsiasi teoria di una regia unica: descrive un sistema mediatico che, per impreparazione, conformismo e ricerca dell’audience, finì spesso per amplificare il potere invece di controllarlo.

Su questo blog avevo denunciato il problema in Media: quanto può essere grande il marciume?. Oggi la domanda resta la stessa: chi ha usato toni assoluti ha il coraggio di riesaminare pubblicamente ciò che disse?

7) La responsabilità comincia dalla memoria.

Il caso Fauci non deve diventare un alibi per dimenticare le responsabilità italiane. Negli Stati Uniti il confronto è durissimo, politicizzato e talvolta fazioso, ma documenti, audizioni e voti parlamentari costringono almeno le istituzioni a tornare sui fatti.

In Italia la discussione appare molto più debole. Gli Ordini ricordano di avere applicato la legge, i politici si rifugiano nell’emergenza e i media cambiano argomento. Eppure migliaia di professionisti furono sospesi, milioni di cittadini subirono limitazioni e l’intero Paese venne diviso secondo il possesso di una certificazione.

Nel recente articolo Draghi, Green Pass e il dovere di non dimenticare ho ricordato che quelle misure non sono oggi operative, ma il precedente politico e amministrativo resta. Proprio per questo serve una ricostruzione onesta, non una vendetta.

Rispondere significa pubblicare i documenti, distinguere i dati dalle decisioni politiche, ascoltare chi ha subito danni, riconoscere gli errori di comunicazione e valutare le responsabilità caso per caso. Non significa condannare tutti i medici, tutti i giornalisti o tutti i vaccinati. Le generalizzazioni che critichiamo non diventano accettabili quando le usiamo contro gli altri.

La lezione più importante è semplice: nessuna autorità deve essere trasformata in un oracolo. Chi esercita potere sanitario, politico o mediatico deve poter essere interrogato. E quando le domande arrivano, il silenzio può essere un diritto individuale, ma non può diventare la risposta collettiva delle istituzioni.

8) Passa all’azione.

Per il tuo appuntamento con me, usa i recapiti indicati sul blog e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.

Se ti è piaciuto questo post, metti mi piace e iscriviti al blog Noi non vaccinati.

Categorie
tweet

I grandi successi della medicina occidentale.

Ti vaccini, trasmetti ugualmente il contagio, prendi ugualmente il covid, però in più ti danno anche l’Alzheimer.null

Categorie
tweet

Potrebbero.

I vaccini covid «potrebbero aver aiutato ad alimentare l’aumento del numero dei decessi in eccesso». Sia pure col loro consueto linguaggio untuoso e disgustoso, stanno cominciando ad ammetterlo; di fronte all’evidenza ormai non più denegabile, la narrazione cambia di nuovo.null

Categorie
news giuridiche

Multe ultracinquantenni: perchè sospendono la riscossione anzichè abrogarle?

La riscossione delle multe inflitte agli ultracinquantenni che non si erano vaccinati era stata sospesa sino al 30 giugno 2023.

Il termine è stato prorogato di un anno, col decreto omnibus approvato il 4 maggio dal Consiglio dei Ministri. Se ne riparlerà dunque il 30 giugno 2024.

Ma perché il governo sta facendo tutte queste proroghe, anzichè abrogare direttamente la multa, se la ritiene ingiusta?

Ascolta la puntata per scoprirlo.

Se preferisci guardare il video, lo trovi qui

Iscriviti alle risorse di https://www.noinonvaccinati.com la più grande comunità italiana di non vaccinati, coordinata da un avvocato.

Se hai bisogno di assistenza legale per una situazione vaccinale, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

  • ? Entra oggi stesso nelle community di noi non vaccinati e degli avvocati dal volto umano: – telegram – noi non vadcinati – avvocati dal volto umano – facebook – avvocati dal volto umano

  • ? Iscriviti subito al canale YouTube di «noi non vaccinati» e al podcast dove trovi altri contenuti, sempre gratuiti e utili per una vita senza vaccini

  • ? Iscriviti oggi stesso, in ogni caso, al blog in modo da ricevere, sempre gratuitamente, futuri contenuti come questo, utili per sapere come meglio gestirsi nelle situazioni legali della vita di tutti i giorni. Per iscriverti al blog, vai in fondo alla pagina e inserisci la tua mail nella casellina, ricordati di dare poi conferma nella mail.

  • ? Metti «like» adesso, se ti è piaciuto questo post, e lascia un commento se vuoi dire la tua, risponderò volentieri; condividi liberamente, in qualsiasi modo, questo post se pensi che possa piacere o interessare a qualcun altro.

  • ? Valuta una assicurazione di tutela legale: la prossima volta che incontri un problema potresti gestirlo molto più agevolmente e a costo zero.

Categorie
news

Moderna annuncia i «vaccini contro il cancro».

annuncio Moderna

Io passo anche stavolta, credo proprio.

Non è che questi vaccini funzionino facendoti morire di infarto o miocardite prima di sviluppare un tumore?

In ogni caso è ben difficile tornare a fidarsi di soggetti del genere.


Se hai bisogno di assistenza legale per una situazione vaccinale, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo. 

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

  • ? Entra oggi stesso nelle community di noi non vaccinati e degli avvocati dal volto umano: – telegram – noi non vadcinati – avvocati dal volto umano – facebook – avvocati dal volto umano

  • ? Iscriviti subito al canale YouTube di «noi non vaccinati» e al podcast dove trovi altri contenuti, sempre gratuiti e utili per una vita senza vaccini

  • ? Iscriviti oggi stesso, in ogni caso, al blog in modo da ricevere, sempre gratuitamente, futuri contenuti come questo, utili per sapere come meglio gestirsi nelle situazioni legali della vita di tutti i giorni. Per iscriverti al blog, vai in fondo alla pagina e inserisci la tua mail nella casellina, ricordati di dare poi conferma nella mail.

  • ? Metti «like» adesso, se ti è piaciuto questo post, e lascia un commento se vuoi dire la tua, risponderò volentieri; condividi liberamente, in qualsiasi modo, questo post se pensi che possa piacere o interessare a qualcun altro.

  • ? Valuta una assicurazione di tutela legale: la prossima volta che incontri un problema potresti gestirlo molto più agevolmente e a costo zero.

Categorie
tweet

Quisquilie.

Categorie
riflessioni

Morta a 6 anni di miocardite o cosa?

Nell’articolo del Corriere della sera non viene specificato se la bambina fosse stata vaccinata contro il COVID.

Questo temo significhi che era stata vaccinata.

Infatti, se non fosse mai stata vaccinata, il nostro corrierone si sarebbe sicuramente premurato di scriverlo.

Invece c’è il solito pezzo di comodo subito sotto dove l’esperto di turno si precipita a dire quali potrebbero essere le «cause» della miocardite.

Qui stanno morendo dei bambini, vaccinati per conformismo e
creduloneria dai genitori. Non erano bambini coraggiosi, erano semplicemente esseri umani che non avevano altra scelta che fidarsi dei loro genitori.

Quand’è che verrà fatta una inchiesta seria su tutti questi casi?


Se hai bisogno di assistenza legale per una situazione vaccinale, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo

(https://youtu.be/ksoPba2DM1A) per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

  • ? Entra oggi stesso nelle community di noi non vaccinati e degli avvocati dal volto umano: – telegram – noi non vadcinati – avvocati dal volto umano – facebook – avvocati dal volto umano

  • ? Iscriviti subito al canale YouTube di «noi non vaccinati» e al podcast dove trovi altri contenuti, sempre gratuiti e utili per una vita senza vaccini

  • ? Iscriviti oggi stesso, in ogni caso, al blog in modo da ricevere, sempre gratuitamente, futuri contenuti come questo, utili per sapere come meglio gestirsi nelle situazioni legali della vita di tutti i giorni. Per iscriverti al blog, vai in fondo alla pagina e inserisci la tua mail nella casellina, ricordati di dare poi conferma nella mail.

  • ? Metti «like» adesso, se ti è piaciuto questo post, e lascia un commento se vuoi dire la tua, risponderò volentieri; condividi liberamente, in qualsiasi modo, questo post se pensi che possa piacere o interessare a qualcun altro.

  • ? Valuta una assicurazione di tutela legale: la prossima volta che incontri un problema potresti gestirlo molto più agevolmente e a costo zero.

Categorie
diritto

Mascherina: possono ancora chiederla?

Buongiorno, vi chiedo un parere per una strana prassi che sta prendendo piede in strutture sanitarie, soprattutto private ma a volte anche pubbliche, nonostante la fine di tutte le misure emergenziali covid. La prassi consiste nel pretendere l’uso della mascherina, nonostante la fine di ogni disposizione di legge a riguardo, con la motivazione che è studio privato e quindi “a casa loro” fano loro le “leggi”…. mi è successo anche dal MMG che si giustifica dicendo che la loro categoria è inquadrata dall’ASL come liberi professionisti, ma per me è un servizio pubblico, infatti è l’ASL che mi assegna il MMG. Hanno diritto a farsi le “leggi a casa propria” perchè sono in certi casi strutture private (lab. analisi o radiografie o simili)? E come la mettiamo per MMG e strutture pubbliche? Mi pare assurdo che si continui a pretendere la mascherina senza alcuna emergenza e relativa normativa.

Nelle strutture private, direi proprio che possano regolarsi come meglio credono, nel caso in cui la prassi non ti stia bene puoi sempre sceglierne un’altra.

Potrebbero valere considerazioni diverse nel caso in cui una struttura, anche privata, operasse in regime di monopolio, anche di fatto.

Per quanto riguarda, invece, le strutture pubbliche, non credo che possano richiedere di indossare una mascherina se la legge non lo richiede a sua volta.

Tuttavia c’è da dire che una questione del genere è difficilmente coltivabile: se tu chiedessi, anche ad esempio con una diffida, alla struttura o al medico di base di rinunciare a richiederti di indossare la mascherina, sarebbe facile per loro trovare un pretesto qualsiasi per fartela indossare comunque, come l’esistenza di una infezione nel luogo in cui operano, la – anche solo potenziale – presenza di soggetti fragili e così via.

Secondo me sono situazioni che non vale la pena provare a contrastare, anche perché le persone non cambiano idea, la cosa preferibile, anche qui, è cambiare direttamente medico o struttura, quando possibile.

Questo ti consente anche di trovare un professionista sanitario che risuona di più con te e più in generale con la nostra cultura di «non vaccinati»: grazie a Dio ce ne sono.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, anche se a mio giudizio, per i motivi che ti ho sopra richiamato, difficilmente può valerne la pena, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da http://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/“>qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è https://goo.gl/maps/sS4isyhSuYDnP3Nz5“>qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo https://youtu.be/ksoPba2DM1A“>video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

  • ? Entra oggi stesso nelle community di noi non vaccinati e degli avvocati dal volto umano: – telegram – https://t.me/noinonvaccinati“>noi non vadcinati – https://t.me/avvocatidalvoltoumano“>avvocati dal volto umano – facebook – https://bit.ly/3RT11JG“>avvocati dal volto umano

  • ? Iscriviti subito al https://www.youtube.com/@noinonvaccinati“>canale YouTube di «noi non vaccinati» e al https://noinonvaccinati.com/iscriviti-al-podcast/“>podcast dove trovi altri contenuti, sempre gratuiti e utili per una vita senza vaccini

  • ? Iscriviti oggi stesso, in ogni caso, al blog in modo da ricevere, sempre gratuitamente, futuri contenuti come questo, utili per sapere come meglio gestirsi nelle situazioni legali della vita di tutti i giorni. Per iscriverti al blog, vai in fondo alla pagina e inserisci la tua mail nella casellina, ricordati di dare poi conferma nella mail.

  • ? Metti «like» adesso, se ti è piaciuto questo post, e lascia un commento se vuoi dire la tua, risponderò volentieri; condividi liberamente, in qualsiasi modo, questo post se pensi che possa piacere o interessare a qualcun altro.

  • ? Valuta una https://blog.solignani.it/2007/04/26/tutela-legale-polizza-spese-avvocato/“>assicurazione di tutela legale: la prossima volta che incontri un problema potresti gestirlo molto più agevolmente e a costo zero.