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Sospensione Covid illegittima: l’Ausl paga il conto

1) Una lavoratrice riottiene ciò che le era stato tolto.

Il Tribunale di Modena, con una sentenza del 26 giugno 2026, ha dichiarato illegittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottata dall’Azienda Usl di Modena il 26 agosto 2021 nei confronti di una dipendente che non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale contro il Covid-19.

L’Azienda ha quindi disposto il pagamento degli stipendi non percepiti dal 27 agosto 2021 al 10 gennaio 2022, con interessi, rivalutazione e una parte delle spese processuali. L’atto con cui l’Ausl dà esecuzione alla sentenza è rintracciabile attraverso il suo Albo online.

La notizia merita attenzione perché restituisce concretezza a parole spesso pronunciate in astratto: sospensione, obbligo, retribuzione, dignità. Dietro quelle parole c’è stata una persona privata per mesi del lavoro e dello stipendio, costretta poi ad attendere quasi cinque anni per ottenere una decisione favorevole.

2) Le cifre raccontano anche il costo dell’errore.

Le voci economiche rese note sono queste:

  • 14.884 euro lordi per le retribuzioni non corrisposte;

  • 4.271 euro per interessi legali e rivalutazione monetaria;

  • 4.204,03 euro, oneri compresi, per le spese legali poste a carico dell’Azienda.

Le prime due voci ammontano a 19.155 euro. Se si aggiungono anche le spese legali, l’esborso complessivo indicato arriva a 23.359,03 euro. È dunque più corretto distinguere gli arretrati e gli accessori dalle spese di causa, evitando formule giornalistiche approssimative come “risarcimento di quasi ventimila euro”.

Non si tratta, infatti, di un indennizzo per un danno da vaccino. Il cuore della condanna è la restituzione delle retribuzioni che il giudice ha ritenuto indebitamente sottratte, oltre agli accessori e alle spese processuali. Le parole contano, soprattutto quando si parla di sentenze.

3) Che cosa stabiliva la legge nell’agosto 2021.

Alla data della sospensione era in vigore l’articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44. La norma aveva introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, collegandolo alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza delle prestazioni di cura e assistenza.

Soltanto in seguito, con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il legislatore introdusse l’articolo 4-ter e ampliò l’obbligo ad altre categorie, compreso il personale che svolgeva a qualsiasi titolo la propria attività in determinate strutture sanitarie e sociosanitarie.

Questa successione di norme è decisiva. Un’Azienda sanitaria non poteva limitarsi a ragionare così: “lavora per noi, dunque deve essere sospesa”. Doveva verificare se quella specifica lavoratrice rientrasse davvero, in quel preciso momento, tra i soggetti obbligati dalla legge e se il procedimento fosse stato seguito correttamente.

Il Tribunale ha concluso che quel provvedimento era illegittimo. Senza il testo integrale della motivazione non sarebbe serio inventare la ragione esatta della decisione o trasformarla in una pronuncia generale. È invece legittimo osservare che, in uno Stato di diritto, nemmeno l’emergenza autorizza un’amministrazione ad ampliare per analogia una misura tanto grave quanto la privazione dello stipendio.

4) Una sentenza importante, ma senza slogan opposti.

Il caso non dimostra che tutti gli obblighi vaccinali contro il Covid fossero giuridicamente inesistenti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2023, ha respinto diverse questioni riferite agli obblighi e alle sospensioni previsti per determinate categorie. Con la sentenza n. 186 del 2023 ha inoltre giudicato non irragionevole, nel quadro normativo allora esaminato, l’obbligo per il personale operante nelle strutture indicate dall’articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ma neppure queste decisioni consegnavano alle Aziende sanitarie una delega in bianco. Una legge può superare il controllo di costituzionalità e, nello stesso tempo, essere applicata illegittimamente in un caso concreto. Sono piani diversi: la Corte costituzionale giudica la norma; il giudice del lavoro verifica se il datore l’abbia applicata correttamente alla persona che ha davanti.

Per questo non servono slogan speculari. Non è corretto dire che questa sentenza “cancella l’obbligo vaccinale”; è altrettanto scorretto minimizzarla come un dettaglio tecnico. La decisione afferma qualcosa di molto concreto: in quel caso la sospensione non poteva essere disposta e gli stipendi devono essere restituiti.

5) Prima si colpisce la persona, poi paga la collettività.

L’aspetto più amaro è che l’errore amministrativo produce due vittime. La prima è la lavoratrice, rimasta senza retribuzione e costretta a sostenere un giudizio. La seconda è la collettività, perché arretrati, rivalutazione, interessi e spese legali gravano sul bilancio pubblico.

Il dirigente che firma un provvedimento può aver agito nella convinzione di applicare la legge. Ma proprio nei periodi di emergenza il dovere di verificare presupposti, competenza, proporzionalità e garanzie procedurali dovrebbe diventare più rigoroso, non più debole. Quando una misura incide sul sostentamento di una persona, l’automatismo burocratico non è prudenza: è rinuncia alla responsabilità.

Non basta poi contabilizzare la condanna in un fondo rischi e voltare pagina. Sarebbe utile sapere:

  • quanti provvedimenti analoghi furono adottati;
  • quanti contenziosi sono ancora pendenti;

  • quale costo complessivo hanno prodotto per il servizio sanitario;

  • se siano state modificate le procedure interne che hanno generato l’errore.

La trasparenza non serve a cercare un colpevole simbolico. Serve a evitare che la stessa logica si ripresenti alla prossima emergenza.

6) Il tempo giudiziario non restituisce cinque anni di vita.

La sospensione risale all’agosto 2021; la sentenza è arrivata nel giugno 2026. Anche quando la giustizia riconosce il torto, il tempo trascorso non può essere restituito. Gli interessi e la rivalutazione correggono parzialmente la perdita economica, ma non cancellano l’incertezza, l’umiliazione e il peso di una controversia durata anni.

È uno dei motivi per cui continuiamo a insistere sul dovere di ricordare. Nel post Draghi, Green Pass e il dovere di non dimenticare abbiamo ricordato quanto rapidamente limitazioni allora impensabili siano entrate nella normalità. E già nel 2022, commentando la prima decisione della Consulta in La Corte costituzionale dice sì all’obbligo vaccinale, avevamo segnalato quanto delicato fosse il rapporto tra tutela collettiva, lavoro e libertà personale.

Ricordare non significa alterare i fatti per adattarli alla propria tesi. Significa conservarli con precisione, compresi quelli che rendono il quadro più complesso. Proprio questa precisione permette di riconoscere gli abusi veri e di non confonderli con le polemiche costruite.

7) Che cosa può fare chi ha subito una sospensione.

Questa sentenza non produce automaticamente effetti a favore di tutti gli altri lavoratori sospesi. Ogni posizione dipende dalla professione, dalle mansioni, dalla sede di lavoro, dalla norma vigente nel periodo interessato, dalla motivazione del provvedimento e dai termini entro cui il diritto è stato fatto valere.

Chi ritiene di avere subito una sospensione illegittima dovrebbe quindi recuperare almeno:

  • il provvedimento di sospensione e tutte le comunicazioni ricevute;
  • il contratto, l’inquadramento e la descrizione delle mansioni effettive;

  • le buste paga precedenti e successive alla sospensione;

  • la documentazione sulla sede in cui lavorava e sugli eventuali contatti con pazienti;

  • gli atti già inviati all’Azienda, all’Ordine professionale o ad altri enti.

Occorre poi far esaminare il fascicolo da un avvocato, senza affidarsi alla semplice somiglianza con un titolo di giornale. Possono incidere prescrizione, decadenze, giudicati già formati e differenze normative anche di pochi mesi.

8) La lezione è il limite del potere.

La pandemia ha abituato molti a considerare ogni provvedimento restrittivo come inevitabile e ogni obiezione come irresponsabile. Questa sentenza ricorda invece una regola elementare: il potere pubblico deve restare dentro i confini della legge anche quando sostiene di agire per proteggere la salute.

Una dipendente ha dovuto rivolgersi al giudice per vedersi riconoscere stipendi che non avrebbero dovuto esserle tolti. L’Ausl ora paga, ma paga con denaro pubblico. Perciò non basta celebrare la vittoria individuale: bisogna pretendere spiegazioni, dati e procedure capaci di impedire che un errore simile venga ripetuto.

La prossima emergenza, qualunque ne sia la natura, non dovrà trovarci senza memoria. La legalità non è un ostacolo alla salute pubblica. È ciò che impedisce alla tutela della salute di trasformarsi in un potere senza limiti.

9) Passa all’azione.

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Multe ultracinquantenni: perchè sospendono la riscossione anzichè abrogarle?

La riscossione delle multe inflitte agli ultracinquantenni che non si erano vaccinati era stata sospesa sino al 30 giugno 2023.

Il termine è stato prorogato di un anno, col decreto omnibus approvato il 4 maggio dal Consiglio dei Ministri. Se ne riparlerà dunque il 30 giugno 2024.

Ma perché il governo sta facendo tutte queste proroghe, anzichè abrogare direttamente la multa, se la ritiene ingiusta?

Ascolta la puntata per scoprirlo.

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Multa over 50: sospesa la riscossione

Note dell’episodio.

L’art. 7, comma 1 bis, del decreto legge 162 del 2022, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 – intitolata «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali» e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.304 del 30-12-2022 – prevede quanto segue: 

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.»

La data di entrata in vigore della legge di conversione è il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque il 31 dicembre 2022, data a partire dalla quale la irrogazione della sanzione è sospesa.

Riferimenti.

Video

Se preferisci il video, puoi vederlo qui:

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Ultracinquantenni: arrivano le multe.

Se preferisci la versione video di questo contenuto, puoi vederlo qui: https://youtu.be/zBLyv9bMDaM

Oggi 20 dicembre 2022 per la prima volta una cliente mi ha portato una vera e propria multa per mancata vaccinazione di ultracinquantenne, con tanto di cartella esattoriale, e non anche l’avviso preliminare.

Guarda il video o ascolta la puntata del podcast per sapere cosa consiglio di fare.

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La corte costituzionale dice ok all’obbligo vaccinale: un primo commento.

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Note dell’episodio.

In questo primo episodio del podcast di «noi non vaccinati» un primo commento, in attesa delle motivazioni complete, alla sentenza di ieri della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente legittimo l’obbligo vaccinale, almeno in alcuni casi, tra cui quello dei sanitari.

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Trib Brescia manda obbligo vaccinale alla Consulta.

Il tribunale di Brescia spedisce gli atti alla Corte costituzionale su ricorso di una operatrice sanitaria, iscritta ad un ordine, perché la Corte giudichi la legittimità costituzionale dell’obbligo di vaccinazione per l’esercizio delle professioni sanitarie, previsto dal decreto legge 44/2021, sino – almeno – al 31.21.2022.

Puoi leggere l’ordinanza cliccando qui sotto.

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Superamento pandefuffa: pubblicato il decreto.

È stato finalemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 17 marzo scorso relativo al superamento della fase acuta della crisi.

È il decreto 24 del 24 marzo…

È da questo provvedimento che inizieremo a recuperare la nostra libertà o è solo l’ennesima presa in giro?

Ti allego il PDF completo del decreto di seguito. Puoi visualizzarlo on-line o scaricarlo cliccando su Download.

Personalmente, devo ancora studiarlo, lo farò in questi giorni appena possibile.

Se hai domande, puoi mandarle dalla home page di questo blog utilizzando l’apposito modulo.

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Esenzioni: prorogata la validità a fine febbraio.

Il ministero della salute ha fatto l’ennesima proroga.

Puoi scaricare qui la relativa circolare.

20220125 circolare ministero della Salute.pdf

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Pubblicato il decreto legge 1/2022

La notte scorsa, é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, che così é in vigore da oggi stesso.

Puoi scaricare il testo integrale da qui, ricordati che deve essere tutto coordinato con la normativa precedente, che ti consiglio di consultare sempre esclusivamente su normattiva.

Inizio a leggerlo e studiarlo anche io ora.

Se hai domande puoi mandarmele compilando il modulo sulla home page del blog (niente messenger, whatsapp, mail o altra messaggistica per favore).

Se hai deciso, invece, che ti serve immediatamente un aiuto di tipo professionale, chiama la mia assistente lunedì mattina al numero dello studio 059761926 per un appuntamento, anche a video ovviamente. Se non puoi chiamare, mandale una mail a iguidani chiocciola solignani punto net.

La prossima settimana é già quasi completa, se hai urgenza chiama prima possibile.

Farò probabilmente diversi post sul nuovo decreto, iscriviti per non perderli.

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Super green pass: decreto pubblicato.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale poco fa.

É il decreto 172.

Lo puoi scaricare da qui.