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Note dell’episodio.
L’art. 7, comma 1 bis, del decreto legge 162 del 2022, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 – intitolata «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali» e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.304 del 30-12-2022 – prevede quanto segue:
«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.»
La data di entrata in vigore della legge di conversione è il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque il 31 dicembre 2022, data a partire dalla quale la irrogazione della sanzione è sospesa.
Riferimenti.
Video
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