Categorie
avvocato risponde

Danni da vaccino Covid: come funziona l’indennizzo?

Ho avviato una richiesta di indennizzo per i danni subiti al sistema nervoso dopo la terza dose del vaccino Moderna. Sono stato dichiarato invalido all’80 per cento e posso fornire circa 250 pagine di referti che documentano questa situazione dopo la vaccinazione.

1 – La domanda di indennizzo è prevista anche per il vaccino Covid.

La legge italiana prevede espressamente un indennizzo per chi abbia riportato, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

La previsione è stata inserita dall’articolo 20 del decreto-legge 4/2022 nella disciplina generale della legge 210/1992. Non conta, quindi, che la dose fosse Moderna anziché di un altro produttore: ciò che va accertato è se la vaccinazione abbia causato una menomazione permanente rientrante nella legge.

Da quello che racconti, hai fatto bene ad avviare la procedura. Non è però possibile dire, soltanto sulla base dell’invalidità riconosciuta e del numero dei referti, se l’indennizzo sarà concesso.

2 – Invalidità all’80 per cento e indennizzo sono due accertamenti diversi.

Il riconoscimento dell’invalidità civile all’80 per cento è un elemento molto importante perché documenta una compromissione seria delle condizioni di salute. Non dimostra, però, automaticamente che quella compromissione sia stata provocata dal vaccino.

Le due valutazioni rispondono a domande differenti. Nell’invalidità civile si misura la riduzione della capacità lavorativa o, a seconda dell’età e della situazione, la difficoltà nello svolgimento delle funzioni proprie della persona. Nella procedura prevista dalla legge 210/1992 occorre invece accertare anche che la menomazione sia permanente e che esista un nesso causale con la vaccinazione.

Può quindi accadere che una persona abbia una percentuale elevata di invalidità, ma che la Commissione medico-ospedaliera contesti la causa vaccinale. Può anche accadere il contrario: il diritto all’indennizzo non dipende meccanicamente dalla percentuale di invalidità civile, ma dai requisiti specifici previsti dalla legge.

3 – Il punto decisivo è il nesso causale.

La successione temporale è importante, ma non basta. Dire che i disturbi sono comparsi dopo la terza dose individua il momento dal quale cominciare l’analisi; non dimostra da solo che siano stati provocati dalla dose.

Occorre ricostruire in modo medico-legale:

  • le condizioni di salute prima della vaccinazione;
  • la data e il tipo di somministrazione;
  • il momento preciso di comparsa dei primi sintomi;
  • l’evoluzione clinica e gli accertamenti eseguiti;
  • la compatibilità scientifica tra vaccinazione e patologia;
  • l’eventuale presenza di cause alternative;
  • il carattere permanente della menomazione.

La Corte costituzionale ha chiarito che l’indennizzo ha una natura diversa dal risarcimento: non richiede di provare la colpa di qualcuno, ma richiede comunque l’accertamento del rapporto causale tra vaccino e menomazione permanente. È un principio spiegato, tra le altre, nella sentenza 268/2017.

4 – Duecentocinquanta pagine aiutano soltanto se raccontano una storia chiara.

Una documentazione ampia può essere preziosa, ma in queste pratiche la quantità non sostituisce la qualità. Una Commissione potrebbe perdersi in 250 pagine non ordinate, contenenti duplicati o referti privi di un collegamento evidente con la menomazione lamentata.

Ti suggerisco di costruire un fascicolo con un indice e una cronologia sintetica. Dovrebbero emergere subito certificato vaccinale, situazione clinica precedente, prime manifestazioni, accessi al pronto soccorso, ricoveri, visite specialistiche, esami strumentali, terapie, diagnosi, verbale di invalidità e condizioni attuali.

Il documento più utile, spesso, è una relazione medico-legale che legga insieme tutto il materiale, distingua i dati decisivi da quelli secondari e affronti espressamente il nesso causale e la permanenza del danno. Non serve una relazione assertiva: serve un ragionamento clinico verificabile, capace di confrontarsi anche con possibili spiegazioni alternative.

5 – Come si svolge la procedura.

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, la domanda va presentata all’azienda sanitaria di residenza. L’azienda cura l’istruttoria e acquisisce il giudizio della Commissione medico-ospedaliera; successivamente comunica l’esito e, in caso di riconoscimento, provvede agli atti necessari per la liquidazione.

Se hai già presentato la domanda, controlla che sia stata protocollata e che comprenda almeno la documentazione relativa alla vaccinazione, alla menomazione psicofisica permanente e alla data in cui essa si è manifestata. Conserva ricevute, protocolli, richieste di integrazione, convocazioni e ogni comunicazione ricevuta.

Non inviare documenti alla rinfusa ogni volta che ne ottieni uno nuovo. Prepara integrazioni ordinate, numerate e accompagnate da una breve spiegazione della loro rilevanza.

6 – Attenzione ai termini.

L’articolo 3 della legge 210/1992 prevede per le vaccinazioni un termine perentorio di tre anni. Dopo la sentenza 35/2023 della Corte costituzionale, il termine va riferito alla conoscenza del danno e della sua indennizzabilità.

Individuare il giorno esatto dal quale decorrono i tre anni può essere difficile, soprattutto quando i sintomi evolvono lentamente, la diagnosi arriva tardi o il possibile collegamento emerge soltanto dopo ulteriori accertamenti. Per questo non conviene attendere e la tempestività della domanda va verificata sui documenti del caso concreto.

Se il giudizio della Commissione è negativo, l’articolo 5 della legge 210/1992 prevede il ricorso al Ministro della salute entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. La norma stabilisce inoltre termini specifici per la successiva azione davanti al giudice ordinario. Quando arriva un diniego, dunque, non bisogna lasciarlo nel cassetto: va esaminato immediatamente con il fascicolo medico.

7 – Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa.

L’indennizzo è una misura di solidarietà pubblica: non richiede di individuare una condotta colpevole, ma presuppone menomazione permanente e nesso causale. Il risarcimento mira invece a riparare integralmente un danno attribuibile a uno o più responsabili e richiede presupposti ulteriori, compresi l’illecito o l’inadempimento e la relativa prova.

Le due strade possono coesistere, ma non vanno confuse. Aver presentato la domanda di indennizzo non significa avere già impostato correttamente anche un’eventuale azione risarcitoria. Servono una valutazione separata dei possibili responsabili, delle prove disponibili e dei termini applicabili.

Avevo già ricordato, parlando dei danni da vaccino, che la firma del consenso non impedisce in assoluto di chiedere un risarcimento. Ciò non significa però che ogni evento successivo alla vaccinazione sia automaticamente risarcibile: anche in quella sede il nesso causale resta essenziale.

8 – Che cosa fare adesso.

Nel tuo caso partirei da quattro verifiche concrete:

  • data di presentazione e numero di protocollo della domanda;
  • completezza della documentazione richiesta dall’azienda sanitaria;
  • relazione medico-legale sul nesso causale e sulla permanenza della menomazione;
  • stato della procedura ed eventuali comunicazioni o termini già decorrenti.

La percentuale di invalidità e i numerosi referti sono una base importante, ma vanno trasformati in un fascicolo leggibile e in una tesi medico-legale precisa. Senza vedere i documenti non sarebbe serio promettere l’accoglimento; sarebbe altrettanto sbagliato liquidare la pratica soltanto perché il collegamento causale è complesso.

9 – Facciamo esaminare il fascicolo senza perdere tempo.

Se vuoi verificare la domanda già presentata, ordinare i referti e valutare gli eventuali passi successivi, telefona allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, anche a distanza.

Per continuare a ricevere approfondimenti su diritti, vaccini e libertà di scelta, segui il blog Noi non vaccinati.

Hai affrontato una procedura simile o hai un dubbio sull’indennizzo? Raccontalo nei commenti: leggo volentieri e rispondo quando posso.

Categorie
news giuridiche

Vaccino Covid e danni neurologici: sì all’indennizzo

1 – Il Tribunale riconosce il nesso nel caso concreto.

Il Tribunale del lavoro di Firenze, con una sentenza pronunciata il 18 settembre 2026, ha riconosciuto a una donna un indennizzo per una menomazione neurologica permanente ritenuta causalmente collegata a due somministrazioni del vaccino anti Covid Pfizer-BioNTech ricevute nella primavera del 2021.

La decisione, secondo quanto riferito dall’ANSA, condanna il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo previsto dalla legge: un assegno bimestrale indicato in circa mille euro, oltre a un assegno una tantum. La prestazione decorrerà dal 1° giugno 2023, cioè dal mese successivo alla domanda amministrativa.

È una pronuncia importante, ma va raccontata senza trasformarla in uno slogan. Il giudice non ha stabilito che i vaccini contro il Covid causino in generale quella patologia. Ha accertato, sulla base degli elementi medici relativi a questa persona, che nel suo caso il collegamento causale era più probabile dell’ipotesi contraria.

2 – La consulenza tecnica è stata decisiva.

Al centro del processo c’è stata la consulenza tecnica d’ufficio, la CTU. Il quadro neurologico si era manifestato 41 giorni dopo la prima dose e 20 giorni dopo la seconda. Il consulente nominato dal Tribunale ha valutato la sequenza temporale, la letteratura scientifica disponibile, le condizioni cliniche della donna e l’assenza di una causa alternativa ritenuta più convincente.

L’Avvocatura dello Stato aveva contestato queste conclusioni e aveva chiesto una nuova consulenza. Il giudice ha però ritenuto l’elaborato già sufficientemente argomentato e ha accolto la domanda della ricorrente.

Questo passaggio merita attenzione. Un rapporto temporale, da solo, non prova un nesso causale: il fatto che un disturbo compaia dopo una vaccinazione non significa automaticamente che sia stato provocato da essa. Ma nemmeno autorizza a escluderlo in partenza. Il compito della medicina legale e del giudice è esaminare il singolo caso, confrontare le spiegazioni possibili e motivare la conclusione raggiunta.

3 – Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa.

Molti titoli hanno parlato di «risarcimento», ma tecnicamente questa sentenza riconosce un indennizzo. La differenza non è un dettaglio.

L’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 ha natura assistenziale e solidaristica. Per ottenerlo non occorre dimostrare una colpa del medico, del produttore o dell’amministrazione: occorre invece provare una menomazione permanente e il nesso causale con la vaccinazione che rientra nella tutela prevista dalla legge.

Il risarcimento del danno segue una strada diversa e richiede i presupposti della responsabilità civile, compresa la condotta illecita imputabile a un soggetto. La Corte costituzionale lo ha chiarito nella sentenza n. 268 del 2017: tutela indennitaria e azione risarcitoria possono riguardare lo stesso danno, ma hanno fondamento e requisiti differenti.

Chiamare ogni somma «risarcimento» crea quindi un equivoco. In questo giudizio non è stata dichiarata la colpa di chi ha prodotto o somministrato il vaccino. È stato riconosciuto il diritto della persona danneggiata alla solidarietà pubblica prevista dall’ordinamento.

4 – Anche i vaccini raccomandati possono dare diritto alla tutela.

La disciplina originaria della legge del 1992 riguardava soprattutto vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Negli anni la Corte costituzionale ha esteso la protezione a diverse vaccinazioni raccomandate, perché chi aderisce a una campagna promossa nell’interesse collettivo non può essere lasciato solo nell’ipotesi di un danno permanente.

Per le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 la tutela è stata poi espressamente prevista dal legislatore. La sentenza n. 181 del 2023 ricostruisce questo passaggio e ricorda che l’indennizzo è stato esteso alle menomazioni permanenti derivanti dalla vaccinazione anti Covid raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.

La ragione è semplice: lo Stato ha promosso quelle vaccinazioni come strumento di protezione individuale e collettiva. Se in un caso concreto viene dimostrata una conseguenza permanente causalmente collegata, la collettività deve farsene carico secondo le regole stabilite dalla legge.

5 – «Più probabile che non» non significa certezza assoluta.

Nel processo civile il nesso causale non viene normalmente valutato con il criterio penalistico dell’«oltre ogni ragionevole dubbio». Si applica il criterio della prevalenza probabilistica, spesso riassunto nella formula «più probabile che non».

Questo non significa che basti una possibilità astratta o una semplice successione cronologica. Il giudice deve verificare se, considerate tutte le circostanze disponibili, l’ipotesi causale favorevole alla persona sia più attendibile delle spiegazioni alternative. La valutazione deve essere individuale, motivata e fondata su elementi scientifici e clinici.

È proprio qui che la sentenza fiorentina acquista valore. Non perché offra una prova universale contro i vaccini, ma perché mostra che un possibile danno non può essere respinto con formule automatiche. Quando esistono una diagnosi seria, una sequenza temporale compatibile e una valutazione medico-legale favorevole, l’amministrazione e il giudice devono affrontare il caso nel merito.

6 – Che cosa deve fare chi sospetta un danno permanente.

La sentenza non attribuisce automaticamente un diritto a chiunque abbia accusato un disturbo dopo una vaccinazione. Ogni domanda richiede documentazione medica, una menomazione permanente e la dimostrazione del nesso causale. Inoltre esistono termini e regole procedurali che vanno verificati sulla situazione personale.

Il Ministero della Salute indica come primo passaggio la domanda all’azienda sanitaria competente, corredata almeno dalla documentazione sulla vaccinazione, sulla patologia e sulla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del danno. La valutazione medico-legale viene svolta dalla Commissione medica ospedaliera.

Chi ritiene di trovarsi in una situazione simile dovrebbe recuperare e ordinare:

  • il certificato vaccinale completo;
  • le cartelle cliniche e i referti precedenti e successivi alla vaccinazione;
  • gli esami specialistici e le diagnosi che descrivono la menomazione;
  • la documentazione che consente di ricostruire quando il danno è diventato conoscibile;
  • gli eventuali provvedimenti già ricevuti dall’azienda sanitaria o dal Ministero.

È prudente far esaminare tempestivamente il fascicolo da un medico legale e da un avvocato. I termini non decorrono necessariamente dalla semplice data della vaccinazione, ma stabilire il momento giuridicamente rilevante richiede l’analisi concreta degli atti. Affidarsi soltanto alla somiglianza con un articolo di giornale può far perdere tempo prezioso.

7 – Che cosa questa sentenza non dimostra.

La decisione riguarda una singola persona, una specifica patologia e una precisa documentazione clinica. Non consente di concludere che ogni disturbo neurologico comparso dopo il vaccino sia stato causato dal vaccino. Non prova neppure che le campagne vaccinali fossero nel loro complesso inutili o illegittime.

La sentenza, inoltre, può essere impugnata. Finché non sarà noto l’esito di un eventuale appello, va descritta per ciò che è: una decisione giudiziaria favorevole alla ricorrente, fondata su una CTU e sul criterio civilistico della probabilità prevalente.

Ma neppure la cautela autorizza a minimizzare. Per anni il dibattito pubblico ha spesso oscillato tra due estremi: negare in partenza ogni possibile danno oppure usare ogni evento avverso come prova contro l’intera vaccinazione. Il diritto impone un metodo più serio: ascoltare, documentare, verificare e decidere caso per caso.

8 – Il riconoscimento istituzionale conta.

La vicenda di Firenze ricorda che la farmacovigilanza e la tutela indennitaria non sono concessioni a una parte politica. Sono componenti essenziali di una politica sanitaria credibile. Se lo Stato chiede fiducia, deve essere disposto anche a riconoscere e sostenere chi subisce un evento avverso grave quando il nesso venga provato.

Lo stesso rigore serve quando si valutano le misure adottate durante l’emergenza. Nel post Sospensione Covid illegittima: l’Ausl paga il conto ho ricordato che una regola generale e la sua applicazione concreta sono piani distinti. Qui vale un principio analogo: i dati complessivi sulla vaccinazione non cancellano la storia del singolo, e la storia del singolo non sostituisce i dati complessivi.

La sentenza è importante proprio perché restituisce spazio alla persona concreta. Non serve esasperarla né neutralizzarla: serve leggerla con precisione e pretendere che le istituzioni applichino senza pregiudizi gli strumenti di tutela già previsti dalla legge.

9 – Passa all’azione.

Se ritieni di avere subito un danno permanente dopo una vaccinazione e vuoi capire se esistono i presupposti per una domanda di indennizzo, chiama lo 059 761926 e fissa un primo incontro con me. Possiamo esaminare insieme la documentazione anche a distanza, così da valutare tempestivamente il percorso più adatto al tuo caso.

Se questo approfondimento ti è stato utile, metti mi piace e iscriviti a Noi non vaccinati per non perdere i prossimi aggiornamenti.

Tu che cosa pensi di questa decisione? Scrivilo nei commenti, mantenendo il confronto sui fatti e sul rispetto delle persone coinvolte.

Categorie
tweet

Ecco come e perché si muore in Italia.

Ti vaccinano così da danneggiarti il cuore a soli 45 anni.

Un giorno, cominci a sentire male al braccio sinistro: continui a credere nella medicina e vai al pronto soccorso.

Al pronto soccorso non trovi un medico ma uno specializzando «di 36 anni» che é stato assunto in deroga a ogni legge e ogni logica perché c’era una «emergenza sanitaria», sulla considerazione molto
discutibile che per affrontare le emergenze possano mai servire degli incompetenti.

Lo specializzando sbaglia completamente la diagnosi e ti dice che anziché un infarto é la cervicale.

Vai a casa e dopo qualche giorno crepi.

Lo specializzando viene condannato e la tua famiglia risarcita, ma tu resti morta.

I giornalisti scrivono tutta la storia ovviamente omettendo il piccolo dettaglio del vaccino, l’unico che spiega come mai hai avuto un infarto a soli 45 anni.

Nessun altro oltre allo specializzando pagherà per la tua morte: non chi ha deciso e imposto la vaccinazione, non chi ha omesso di dire la verità a riguardo sui giornali, non chi ha deciso di mettere degli specializzandi nel pronto soccorso.

https://bit.ly/3PPn8BN

Categorie
tweet

I miracoli li fanno la scienza e il duro lavoro.

La parabola di Moderna é letteralmente commovente.

Senza mai aver prodotto prima di allora un vaccino per uso umano, salva milioni di vite con il suo preparato distribuito e inoculato durante le fasi più gravi della pandemia.

Grazie ai successi mietuti in quei momenti, ora arriva addirittura a produrre un vaccino contro il cancro – e presto ancora un altro contro le malattie cardiache e circolatorie.

La vicenda di Moderna conferma che i miracoli esistono: l’unica condizione richiesta per renderli possibili é che tu sia un coglione.

Continua a essere un coglione, per il bene di tutti.

? www▫️noinonvaccinati▫️com

Categorie
tweet

Evviva i sanitari non vaccinati.

Quanto livore ideologico, quanta presunzione e quanti giudizi verso i sanitari che avevano, legittimamente e pagando in prima persona, scelto di non fare un vaccino che i mesi successivi hanno dimostrato essere del tutto inutile sia per evitare di contagiarsi sia per impedire il contagio altrui.

Il governo ha fatto benissimo e il decreto legge che finalmente li rimette al lavoro é letteralmente sacrosanto, dopo una messe enorme di provvedimenti che hanno calpestato non solo la carta costituzionale ma un minimo di buon costume ed etica in ambito politico.

Va ricordato di nuovo, per l’ennesima volta, che l’essenza stessa della scienza é il dubbio e la libertà di ognuno di praticarla secondo le proprie conoscenze ed esperienze, mentre quello che oggi si vorrebbe propagandare per scienza é in realtà uno scadente scientismo o dogmatismo in cui alcune circostanze dovrebbero essere accettate come verità di fede, cui non rinunciare anche quando smentite dalla realtà dei fatti.

Finalmente é stata eliminata una grave ingiustizia, ma la vibrante crisi di rigetto verso il provvedimento del governo dimostra platealmente che quella inammissibile discriminazione era di fatto sostenuta da una fetta consistente della società e della classe politica, a favore dell’autoritarismo anche in ambito sanitario.

Dobbiamo continuare a vigilare affinché abomini del genere non possano mai ripetersi.

Categorie
tweet

Scientismo: la (non) scienza di sinistra.

Un medico che si inietta qualsiasi vaccino a prescindere crede nella scienza non come tale, cioè come metodo, ma come se fosse una religione, quindi non é uno scienziato, bensì uno scientista.

Adora un falso idolo e non può produrre nulla di buono.

Credere nel metodo scientifico – la scienza non è niente di più di un metodo! – significa mettere in dubbio, accertare, sperimentare, attenersi alle evidenze fornite dalla realtà.

E cambiare le conclusioni in base alla realtà, mai viceversa.

Tutto il resto è una religione dove al posto di Dio é stato messo un idolo, operazione totalmente scriteriata e infertile.

La scienza é l’esatto contrario del dogmatismo, richiede uno scetticismo di default che nessuno di coloro che oggi si proclamano scienziati manifesta.

Costoro non sono scienziati, ma persone che vogliono indurti ad obbedire loro con il pretesto della scienza: ti dicono che se non ti conformi sei un ignorante, quando invece è vero l’esatto contrario, eviti di comportarti da ignorante quando metti tutto in dubbio e provi a ragionare con la tua testa.

Categorie
news giuridiche

Multa over 50: sospesa la riscossione

Note dell’episodio.

L’art. 7, comma 1 bis, del decreto legge 162 del 2022, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 – intitolata «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali» e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.304 del 30-12-2022 – prevede quanto segue: 

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.»

La data di entrata in vigore della legge di conversione è il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque il 31 dicembre 2022, data a partire dalla quale la irrogazione della sanzione è sospesa.

Riferimenti.

Video

Se preferisci il video, puoi vederlo qui:

Categorie
news giuridiche

Ultracinquantenni: arrivano le multe.

Se preferisci la versione video di questo contenuto, puoi vederlo qui: https://youtu.be/zBLyv9bMDaM

Oggi 20 dicembre 2022 per la prima volta una cliente mi ha portato una vera e propria multa per mancata vaccinazione di ultracinquantenne, con tanto di cartella esattoriale, e non anche l’avviso preliminare.

Guarda il video o ascolta la puntata del podcast per sapere cosa consiglio di fare.

Per essere avvisato delle imminenti novità, iscriviti oggi stesso alle seguenti fonti:

  • blog https://www.noinonvaccinati.com
    – il canale youtube, attivando la campanella https:/www.youtube.com/@noinonvaccinati
    – podcast «noi non vaccinati» nella tua applicazione di pocasting preferita o da qui https://noinonvaccinati.com/iscriviti-al-podcast/

Condividi liberamente questo contenuto, può essere utile a molti altri.

Se hai bisogno di assistenza professionale, chiama il numero 059 761926 e prenota il tuo appuntamento, oppure acquista da qui.

Categorie
tweet

Altro malore improvviso.

Senza alcun giudizio per le scelte di ognuno, che vanno sempre rispettate, credo che il nuovo governo debba promuovere con tutta l’energia possibile una inchiesta seria su questi decessi.

«L’uomo era anche un fervente sostenitore del vaccino, arrivando a vantarsi sui social network delle sue 4 dosi in 7 mesi, senza aver riscontrato effetti collaterali.»

https://bit.ly/3TiwjJN

Categorie
tweet

Dati che ci danno.

«Dalla Gran Bretagna arrivano dati inquietanti sulle numerose morti per infarti e «€malori improvvisi» nella fascia d’età 18-39, in corrispondenza dell’inoculazione due o più dosi di vaccino anti-Covid»

https://bit.ly/3QjQ9mh