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Docente sospeso senza vaccino: si recupera lo stipendio?

Sono un insegnante e sono stato sospeso per circa tre mesi, da gennaio a marzo 2020, a causa della mancata vaccinazione. Ci sono aggiornamenti sulla legittimità della sospensione e sulla possibilità di recuperare almeno in parte gli stipendi non percepiti? È possibile avviare un’azione senza anticipare spese, prevedendo un compenso detratto da quanto eventualmente ottenuto?

1 – Prima di tutto bisogna correggere o verificare le date.

Se la sospensione è davvero avvenuta da gennaio a marzo 2020, non può essere stata disposta per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale contro il Covid: in quel periodo la campagna vaccinale non era ancora iniziata e l’obbligo per il personale scolastico non esisteva.

È probabile che nella domanda ci sia un errore e che il periodo corretto sia gennaio-marzo 2022. Non conviene però correggerlo a memoria. La prima cosa da fare è leggere il provvedimento di sospensione, la comunicazione con cui la scuola ha contestato l’inadempimento e i cedolini interessati.

Questa precisazione non è formale. Se la data, la ragione o la durata indicate nel provvedimento non coincidono con quelle consentite dalla legge, il caso cambia completamente.

2 – Se si trattava del 2022, la regola generale era sfavorevole al docente non vaccinato.

Dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale era stato esteso al personale scolastico. L’accertamento dell’inadempimento comportava la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto, ma senza retribuzione né altri compensi per il periodo di sospensione.

Non si trattava, quindi, almeno secondo la costruzione della legge, di una punizione disciplinare. Il rapporto restava in vita, ma la prestazione non poteva essere eseguita e lo stipendio non maturava.

In seguito, quando la fase pandemica stava regredendo, la disciplina fu modificata: per il personale docente ed educativo inadempiente venne previsto l’impiego in attività di supporto all’istituzione scolastica. Anche per questo è indispensabile confrontare giorno per giorno la sospensione concreta con le norme applicabili in quel momento.

3 – La Corte costituzionale ha reso molto difficile una richiesta fondata soltanto sull’illegittimità generale dell’obbligo.

La sentenza 15/2023 della Corte costituzionale ha esaminato espressamente anche la posizione del personale scolastico. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la sospensione della retribuzione e l’esclusione dell’assegno alimentare per chi non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale.

In parole semplici: oggi è molto difficile ottenere gli stipendi perduti sostenendo soltanto che l’obbligo vaccinale o la sospensione senza paga fossero, in generale, contrari alla Costituzione. La Corte ha considerato coerente la perdita temporanea della retribuzione con l’impossibilità di svolgere il lavoro derivante da una scelta individuale che poteva essere modificata.

La giurisprudenza costituzionale successiva ha confermato questo orientamento. Non significa che ogni singola sospensione sia automaticamente legittima; significa che occorre trovare un difetto concreto del provvedimento o della sua applicazione.

4 – Il recupero può avere senso se nel caso individuale c’è un vizio preciso.

Un’azione può essere valutata, per esempio, se dai documenti emerge che:

  • la sospensione è iniziata prima che l’obbligo fosse applicabile a quel lavoratore;
  • la persona non apparteneva alla categoria indicata dalla norma;
  • esisteva un’esenzione o un differimento medico documentato e non considerato;
  • non è stata rispettata la procedura di verifica e contestazione;
  • il provvedimento è stato adottato dall’autorità sbagliata;
  • la sospensione è proseguita oltre il periodo consentito;
  • lo stipendio è stato trattenuto anche quando il dipendente avrebbe dovuto essere riammesso o assegnato ad altre attività;
  • i fatti riportati nel provvedimento non corrispondono alla documentazione.

È lo stesso motivo per cui una disciplina ritenuta legittima in astratto può essere applicata male nel singolo caso. In un precedente che ho commentato sulla sospensione Covid dichiarata illegittima, il punto decisivo non era l’annullamento generale dell’obbligo, ma l’assenza dei presupposti per applicarlo a quella lavoratrice in quel periodo.

Quella decisione non attribuisce automaticamente lo stesso diritto a tutti gli altri sospesi. Mostra però il metodo corretto: non partire da una battaglia astratta, ma controllare con precisione se la legge fosse applicabile proprio a quella persona, in quelle date e con quella procedura.

5 – Quali documenti servono per capire se esiste davvero una causa.

Per una valutazione seria occorrono almeno:

  • il provvedimento integrale di sospensione;
  • tutte le comunicazioni della scuola e le relative prove di ricezione;
  • il contratto di lavoro e l’indicazione esatta della mansione;
  • i cedolini dei mesi precedenti, del periodo di sospensione e della ripresa;
  • l’eventuale certificazione di esenzione o differimento;
  • le comunicazioni inviate dal lavoratore o dal sindacato;
  • la data precisa di rientro e l’atto che lo ha disposto;
  • gli eventuali ricorsi, diffide o richieste già presentati.

Preparerei poi una cronologia di una pagina: data, documento, fatto accaduto ed effetto sullo stipendio. Questo consente di capire rapidamente se c’è un’anomalia concreta oppure soltanto una contestazione generale già indebolita dalle pronunce della Corte costituzionale.

6 – Non bisogna aspettare ancora.

Le pretese retributive sono soggette a prescrizione e la sua decorrenza può dipendere dal tipo di rapporto, dalla natura della domanda e dagli atti eventualmente compiuti per interromperla. Inoltre, contro alcuni provvedimenti possono operare termini di impugnazione diversi e più brevi.

Non sarebbe prudente affidarsi alla regola generica dei cinque anni senza esaminare gli atti. Un avvocato deve verificare quale domanda sia ancora proponibile, davanti a quale giudice e nei confronti di quale amministrazione. Se non è mai stata inviata una diffida, il controllo va fatto subito.

7 – Il compenso sul risultato è possibile, ma non è adatto a questa situazione allo stato degli atti.

La legge consente di concordare per iscritto un compenso parametrato al risultato o al vantaggio ottenuto, entro limiti precisi. Resta vietato attribuire all’avvocato una quota del bene o del diritto oggetto della controversia. Ho spiegato più diffusamente la distinzione nella scheda sul compenso a percentuale.

Questo sistema non obbliga però l’avvocato ad assumere qualsiasi pratica senza anticipi. Significa che il professionista accetta di sopportare, in tutto o in parte, il rischio di lavorare senza compenso se la causa non produce un risultato.

In casi come questo, i risultati sono ancora troppo aleatori per proporre un incarico interamente subordinato al recupero degli stipendi. Prima bisogna verificare le date, individuare un vizio specifico e stimare l’importo realisticamente recuperabile. Restano inoltre possibili costi vivi, consulenze e il rischio di una condanna alle spese della controparte: un accordo con il proprio avvocato non elimina questi costi esterni.

La soluzione ragionevole è procedere per fasi: prima un esame documentale circoscritto e con preventivo chiaro; poi, solo se emergono basi concrete, valutare diffida, trattativa o giudizio e scegliere il sistema di compenso più adatto.

8 – La risposta pratica.

Se il periodo corretto è gennaio-marzo 2022 e la sospensione è stata adottata e mantenuta nel pieno rispetto della normativa allora vigente, le possibilità di recuperare lo stipendio sulla sola base dell’illegittimità generale dell’obbligo sono oggi modeste.

Se invece le date sono diverse, esisteva un’esenzione, la procedura non è stata rispettata o la sospensione è durata più del consentito, può esserci spazio per una richiesta mirata. La differenza la fanno i documenti, non le dichiarazioni generali sulla pandemia.

Per una prima verifica puoi telefonare allo 059 761926 e concordare un incontro con me, anche a distanza, portando il provvedimento di sospensione e le comunicazioni della scuola.

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Sospensione Covid illegittima: l’Ausl paga il conto

1) Una lavoratrice riottiene ciò che le era stato tolto.

Il Tribunale di Modena, con una sentenza del 26 giugno 2026, ha dichiarato illegittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottata dall’Azienda Usl di Modena il 26 agosto 2021 nei confronti di una dipendente che non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale contro il Covid-19.

L’Azienda ha quindi disposto il pagamento degli stipendi non percepiti dal 27 agosto 2021 al 10 gennaio 2022, con interessi, rivalutazione e una parte delle spese processuali. L’atto con cui l’Ausl dà esecuzione alla sentenza è rintracciabile attraverso il suo Albo online.

La notizia merita attenzione perché restituisce concretezza a parole spesso pronunciate in astratto: sospensione, obbligo, retribuzione, dignità. Dietro quelle parole c’è stata una persona privata per mesi del lavoro e dello stipendio, costretta poi ad attendere quasi cinque anni per ottenere una decisione favorevole.

2) Le cifre raccontano anche il costo dell’errore.

Le voci economiche rese note sono queste:

  • 14.884 euro lordi per le retribuzioni non corrisposte;

  • 4.271 euro per interessi legali e rivalutazione monetaria;

  • 4.204,03 euro, oneri compresi, per le spese legali poste a carico dell’Azienda.

Le prime due voci ammontano a 19.155 euro. Se si aggiungono anche le spese legali, l’esborso complessivo indicato arriva a 23.359,03 euro. È dunque più corretto distinguere gli arretrati e gli accessori dalle spese di causa, evitando formule giornalistiche approssimative come “risarcimento di quasi ventimila euro”.

Non si tratta, infatti, di un indennizzo per un danno da vaccino. Il cuore della condanna è la restituzione delle retribuzioni che il giudice ha ritenuto indebitamente sottratte, oltre agli accessori e alle spese processuali. Le parole contano, soprattutto quando si parla di sentenze.

3) Che cosa stabiliva la legge nell’agosto 2021.

Alla data della sospensione era in vigore l’articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44. La norma aveva introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, collegandolo alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza delle prestazioni di cura e assistenza.

Soltanto in seguito, con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il legislatore introdusse l’articolo 4-ter e ampliò l’obbligo ad altre categorie, compreso il personale che svolgeva a qualsiasi titolo la propria attività in determinate strutture sanitarie e sociosanitarie.

Questa successione di norme è decisiva. Un’Azienda sanitaria non poteva limitarsi a ragionare così: “lavora per noi, dunque deve essere sospesa”. Doveva verificare se quella specifica lavoratrice rientrasse davvero, in quel preciso momento, tra i soggetti obbligati dalla legge e se il procedimento fosse stato seguito correttamente.

Il Tribunale ha concluso che quel provvedimento era illegittimo. Senza il testo integrale della motivazione non sarebbe serio inventare la ragione esatta della decisione o trasformarla in una pronuncia generale. È invece legittimo osservare che, in uno Stato di diritto, nemmeno l’emergenza autorizza un’amministrazione ad ampliare per analogia una misura tanto grave quanto la privazione dello stipendio.

4) Una sentenza importante, ma senza slogan opposti.

Il caso non dimostra che tutti gli obblighi vaccinali contro il Covid fossero giuridicamente inesistenti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2023, ha respinto diverse questioni riferite agli obblighi e alle sospensioni previsti per determinate categorie. Con la sentenza n. 186 del 2023 ha inoltre giudicato non irragionevole, nel quadro normativo allora esaminato, l’obbligo per il personale operante nelle strutture indicate dall’articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ma neppure queste decisioni consegnavano alle Aziende sanitarie una delega in bianco. Una legge può superare il controllo di costituzionalità e, nello stesso tempo, essere applicata illegittimamente in un caso concreto. Sono piani diversi: la Corte costituzionale giudica la norma; il giudice del lavoro verifica se il datore l’abbia applicata correttamente alla persona che ha davanti.

Per questo non servono slogan speculari. Non è corretto dire che questa sentenza “cancella l’obbligo vaccinale”; è altrettanto scorretto minimizzarla come un dettaglio tecnico. La decisione afferma qualcosa di molto concreto: in quel caso la sospensione non poteva essere disposta e gli stipendi devono essere restituiti.

5) Prima si colpisce la persona, poi paga la collettività.

L’aspetto più amaro è che l’errore amministrativo produce due vittime. La prima è la lavoratrice, rimasta senza retribuzione e costretta a sostenere un giudizio. La seconda è la collettività, perché arretrati, rivalutazione, interessi e spese legali gravano sul bilancio pubblico.

Il dirigente che firma un provvedimento può aver agito nella convinzione di applicare la legge. Ma proprio nei periodi di emergenza il dovere di verificare presupposti, competenza, proporzionalità e garanzie procedurali dovrebbe diventare più rigoroso, non più debole. Quando una misura incide sul sostentamento di una persona, l’automatismo burocratico non è prudenza: è rinuncia alla responsabilità.

Non basta poi contabilizzare la condanna in un fondo rischi e voltare pagina. Sarebbe utile sapere:

  • quanti provvedimenti analoghi furono adottati;
  • quanti contenziosi sono ancora pendenti;

  • quale costo complessivo hanno prodotto per il servizio sanitario;

  • se siano state modificate le procedure interne che hanno generato l’errore.

La trasparenza non serve a cercare un colpevole simbolico. Serve a evitare che la stessa logica si ripresenti alla prossima emergenza.

6) Il tempo giudiziario non restituisce cinque anni di vita.

La sospensione risale all’agosto 2021; la sentenza è arrivata nel giugno 2026. Anche quando la giustizia riconosce il torto, il tempo trascorso non può essere restituito. Gli interessi e la rivalutazione correggono parzialmente la perdita economica, ma non cancellano l’incertezza, l’umiliazione e il peso di una controversia durata anni.

È uno dei motivi per cui continuiamo a insistere sul dovere di ricordare. Nel post Draghi, Green Pass e il dovere di non dimenticare abbiamo ricordato quanto rapidamente limitazioni allora impensabili siano entrate nella normalità. E già nel 2022, commentando la prima decisione della Consulta in La Corte costituzionale dice sì all’obbligo vaccinale, avevamo segnalato quanto delicato fosse il rapporto tra tutela collettiva, lavoro e libertà personale.

Ricordare non significa alterare i fatti per adattarli alla propria tesi. Significa conservarli con precisione, compresi quelli che rendono il quadro più complesso. Proprio questa precisione permette di riconoscere gli abusi veri e di non confonderli con le polemiche costruite.

7) Che cosa può fare chi ha subito una sospensione.

Questa sentenza non produce automaticamente effetti a favore di tutti gli altri lavoratori sospesi. Ogni posizione dipende dalla professione, dalle mansioni, dalla sede di lavoro, dalla norma vigente nel periodo interessato, dalla motivazione del provvedimento e dai termini entro cui il diritto è stato fatto valere.

Chi ritiene di avere subito una sospensione illegittima dovrebbe quindi recuperare almeno:

  • il provvedimento di sospensione e tutte le comunicazioni ricevute;
  • il contratto, l’inquadramento e la descrizione delle mansioni effettive;

  • le buste paga precedenti e successive alla sospensione;

  • la documentazione sulla sede in cui lavorava e sugli eventuali contatti con pazienti;

  • gli atti già inviati all’Azienda, all’Ordine professionale o ad altri enti.

Occorre poi far esaminare il fascicolo da un avvocato, senza affidarsi alla semplice somiglianza con un titolo di giornale. Possono incidere prescrizione, decadenze, giudicati già formati e differenze normative anche di pochi mesi.

8) La lezione è il limite del potere.

La pandemia ha abituato molti a considerare ogni provvedimento restrittivo come inevitabile e ogni obiezione come irresponsabile. Questa sentenza ricorda invece una regola elementare: il potere pubblico deve restare dentro i confini della legge anche quando sostiene di agire per proteggere la salute.

Una dipendente ha dovuto rivolgersi al giudice per vedersi riconoscere stipendi che non avrebbero dovuto esserle tolti. L’Ausl ora paga, ma paga con denaro pubblico. Perciò non basta celebrare la vittoria individuale: bisogna pretendere spiegazioni, dati e procedure capaci di impedire che un errore simile venga ripetuto.

La prossima emergenza, qualunque ne sia la natura, non dovrà trovarci senza memoria. La legalità non è un ostacolo alla salute pubblica. È ciò che impedisce alla tutela della salute di trasformarsi in un potere senza limiti.

9) Passa all’azione.

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news giuridiche

Ultracinquantenni: arrivano le multe.

Se preferisci la versione video di questo contenuto, puoi vederlo qui: https://youtu.be/zBLyv9bMDaM

Oggi 20 dicembre 2022 per la prima volta una cliente mi ha portato una vera e propria multa per mancata vaccinazione di ultracinquantenne, con tanto di cartella esattoriale, e non anche l’avviso preliminare.

Guarda il video o ascolta la puntata del podcast per sapere cosa consiglio di fare.

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riflessioni

Per l’obbligo vaccinale é troppo tardi.

«Questo non è il Vietnam, è il bowling, ci sono delle regole»

Si parla sempre più spesso, da ultimo, di eventuale obbligo vaccinale generale da parte del governo, curiosamente proprio ora che, giorno dopo giorno, emerge con sempre più palese evidenza come i vaccini non funzionino e siano stati un tentativo dagli esiti, sostanzialmente, infruttuosi, quando non addirittura nefasti – e su questo parlo non per sentito dire, ma per conoscenze specifiche come da mia abitudine (chi vuole può venire in studio a vedere i fascicoli delle richieste di danno da vaccino e le relazioni medico legali).

Un obbligo vaccinale generale introdotto adesso non avrebbe alcun senso e, soprattutto, praticabilità.

Come ti vado ripetendo da mesi, e come ha confermato chiaramente il Consiglio di Stato con la sentenza 7045 di quest’anno, commentata sul mio canale YouTube e che puoi scaricare dal mio blog, l’obbligo vaccinale non è coercibile.

Ciò significa che non può mai accadere che viene uno a casa tua, ti lega ad una sedia e ti inietta un farmaco per il quale non hai prestato il consenso.

Questo è tanto vero che le conseguenze per le categorie che hanno già l’obbligo vaccinale non sono, appunto, queste, ma altre: sospensione dal lavoro.

Ovviamente non c’è molta differenza tra un ricatto e una costrizione, ma se pur piccola una differenza rimane e risiede nel fatto che una scelta, nel caso del ricatto, ti rimane sempre.

Orbene, chi non si è vaccinato sino adesso, non si vaccinerà, ancora a maggior ragione, nel futuro, nemmeno in caso di obbligo vaccinale.

Sceglierà di subire le conseguenze della mancanza di vaccinazione, ma non si farà mai siringare in una situazione in cui:

a) non c’è nessuna epidemia di gravità tale da giustificare nemmeno un centesimo di tutto quello che ha messo in piedi il governo perché i morti, uno può dire quel che vuole la evidenza parla chiaro, non ci sono in percentuali significative, mentre anzi tutto all’opposto c’è una letterale marea di persone che sta prendendo il covid come “leggera influenza”;

b) giorno dopo giorno, come cennato, sta cascando sempre più l’asino sulla inefficacia dei vaccini: anche con tre o quattro dosi la gente si infetta ugualmente.

Un obbligo vaccinale generale, per quanto ci siano incredibilmente diverse persone che pensano (é difficile capire come mai) che sarebbe “la soluzione”, riceverebbe in risposta per lo più una sonora pernacchia.

Oggi è improponibile da tutti i punti di vista.

Se avesse voluto, il governo avrebbe dovuto metterlo all’inizio, quando tutto era più incerto e la gente non era ancora stanca di essere terrorizzata.

Adesso, dopo sempre più dosi e sempre più varianti, é molto più chiaro che é tutta fuffa.

Soprattutto, chi ha resistito sino adesso é sempre più determinato ed è ben difficile che possa cambiare idea, se non in piccolissima parte.

La realtà arriva sempre a spazzare via i deliri.

Evviva noi.

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Lei é medico?

«Bagarre durante l’assemblea dell’Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari ha protestato durante l’incontro, che si stava svolgendo all’hotel Villa Palace nella Capitale, contro
l’obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei sanitari non vaccinati»

https://bit.ly/3FaTDSX

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Sussidio alimentare: alla Uno bianca sì, ai novax no.

Oggi, alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine e gli insegnanti, con conseguente sospensione senza alcun stipendio per molti, mi va di ricordare la banda della Uno bianca.

La banda della Uno bianca fu un’organizzazione criminale operante in Italia, in particolare in Emilia-Romagna, che tra il 1987 e il 1994 commise 103 crimini, soprattutto rapine a mano armata, provocando la morte di ventiquattro persone e il ferimento di altre centodue.

Questa banda era composta da poliziotti, tra cui quelli rimasti più celebri i fratelli Savi.

Uno della banda, tra l’altro, abitava anche nella mia Vignola.

Quando furono scoperti, ovviamente vennero subito sospesi dal servizio, dal ruolo e dalle funzioni di poliziotti, in attesa del processo penale in cui, poi, furono condannati a pesanti pene detentive.

La legge sui dipendenti pubblici prevede che, ai funzionari sospesi per motivi disciplinari, venga erogato un assegno o sussidio alimentare pari alla metà dello stipendio, in modo da garantire loro la possibilità di sopravvivere pure nella situazione in cui si sono venuti a trovare.

Ai fratelli Savi e ai componenti della banda della Uno bianca é stato regolamento pagato questo sussidio alimentare per i lunghi mesi ed anni dal provvedimento iniziale di sospensione fino al provvedimento finale di destituzione.

Ai membri della forze dell’ordine e agli insegnanti che entro cinque giorni da oggi non si vaccineranno non verrà, al contrario, pagato niente per sei mesi e dovranno arrangiarsi per campare, loro stessi e le loro famiglie.

Questo evidentemente perché loro si sono macchiati di un delitto considerato estremamente più grave dell’uccisione di 24 persone, del ferimento di 102, per un totale di 103 reati: quello di non
vaccinarsi, per contribuire a combattere un pericolo pressoché totalmente immaginario, un’epidemia senza morti.

Però noi abbiamo al governo un grande uomo, che ha formato una grande squadra, il governo dei migliori, osannato da Corriere, Repubblica e tante altre testate per la qualità dei loro curriculum, la loro efficienza come amministratori e il loro profondo senso dello Stato.

Ci sono persone che non apriranno mai gli occhi.

Sono quelli di cui, con giusta ragione, si dice: si fa molto prima a metterglielo nel culo che in testa.

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Illegittima la sospensione di Giovanardi.

Illegittima la sospensione di Giovanardi.

Il provvedimento dell’ordine dei medici é molto probabilmente illegittimo, avendo il sanitario regolarmente ottenuta l’esenzione dalla vaccinazione, come previsto dall’art. 4, comma 2°, del decreto legge 44/2021.

«A settembre, sono stato esentato dal siero, visto che tre anni fa ho avuto una tromboflebite, che costituisce una controindicazione assoluta al vaccino. Ho presentato all’Ordine e alla Ausl i documenti di esonero e nessuno mi ha mai risposto. Fino al 30 novembre, quando mi è stata recapitata la raccomandata con la quale l’Ordine dei medici mi ha sospeso dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale. Domani rimanderò tutta la documentazione e mi aspetto che annullino la sospensione», spiega l’ex primario modenese»

https://bit.ly/3G8Jnun