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Sospensione Covid illegittima: l’Ausl paga il conto

1) Una lavoratrice riottiene ciò che le era stato tolto.

Il Tribunale di Modena, con una sentenza del 26 giugno 2026, ha dichiarato illegittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottata dall’Azienda Usl di Modena il 26 agosto 2021 nei confronti di una dipendente che non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale contro il Covid-19.

L’Azienda ha quindi disposto il pagamento degli stipendi non percepiti dal 27 agosto 2021 al 10 gennaio 2022, con interessi, rivalutazione e una parte delle spese processuali. L’atto con cui l’Ausl dà esecuzione alla sentenza è rintracciabile attraverso il suo Albo online.

La notizia merita attenzione perché restituisce concretezza a parole spesso pronunciate in astratto: sospensione, obbligo, retribuzione, dignità. Dietro quelle parole c’è stata una persona privata per mesi del lavoro e dello stipendio, costretta poi ad attendere quasi cinque anni per ottenere una decisione favorevole.

2) Le cifre raccontano anche il costo dell’errore.

Le voci economiche rese note sono queste:

  • 14.884 euro lordi per le retribuzioni non corrisposte;

  • 4.271 euro per interessi legali e rivalutazione monetaria;

  • 4.204,03 euro, oneri compresi, per le spese legali poste a carico dell’Azienda.

Le prime due voci ammontano a 19.155 euro. Se si aggiungono anche le spese legali, l’esborso complessivo indicato arriva a 23.359,03 euro. È dunque più corretto distinguere gli arretrati e gli accessori dalle spese di causa, evitando formule giornalistiche approssimative come “risarcimento di quasi ventimila euro”.

Non si tratta, infatti, di un indennizzo per un danno da vaccino. Il cuore della condanna è la restituzione delle retribuzioni che il giudice ha ritenuto indebitamente sottratte, oltre agli accessori e alle spese processuali. Le parole contano, soprattutto quando si parla di sentenze.

3) Che cosa stabiliva la legge nell’agosto 2021.

Alla data della sospensione era in vigore l’articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44. La norma aveva introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, collegandolo alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza delle prestazioni di cura e assistenza.

Soltanto in seguito, con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il legislatore introdusse l’articolo 4-ter e ampliò l’obbligo ad altre categorie, compreso il personale che svolgeva a qualsiasi titolo la propria attività in determinate strutture sanitarie e sociosanitarie.

Questa successione di norme è decisiva. Un’Azienda sanitaria non poteva limitarsi a ragionare così: “lavora per noi, dunque deve essere sospesa”. Doveva verificare se quella specifica lavoratrice rientrasse davvero, in quel preciso momento, tra i soggetti obbligati dalla legge e se il procedimento fosse stato seguito correttamente.

Il Tribunale ha concluso che quel provvedimento era illegittimo. Senza il testo integrale della motivazione non sarebbe serio inventare la ragione esatta della decisione o trasformarla in una pronuncia generale. È invece legittimo osservare che, in uno Stato di diritto, nemmeno l’emergenza autorizza un’amministrazione ad ampliare per analogia una misura tanto grave quanto la privazione dello stipendio.

4) Una sentenza importante, ma senza slogan opposti.

Il caso non dimostra che tutti gli obblighi vaccinali contro il Covid fossero giuridicamente inesistenti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2023, ha respinto diverse questioni riferite agli obblighi e alle sospensioni previsti per determinate categorie. Con la sentenza n. 186 del 2023 ha inoltre giudicato non irragionevole, nel quadro normativo allora esaminato, l’obbligo per il personale operante nelle strutture indicate dall’articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ma neppure queste decisioni consegnavano alle Aziende sanitarie una delega in bianco. Una legge può superare il controllo di costituzionalità e, nello stesso tempo, essere applicata illegittimamente in un caso concreto. Sono piani diversi: la Corte costituzionale giudica la norma; il giudice del lavoro verifica se il datore l’abbia applicata correttamente alla persona che ha davanti.

Per questo non servono slogan speculari. Non è corretto dire che questa sentenza “cancella l’obbligo vaccinale”; è altrettanto scorretto minimizzarla come un dettaglio tecnico. La decisione afferma qualcosa di molto concreto: in quel caso la sospensione non poteva essere disposta e gli stipendi devono essere restituiti.

5) Prima si colpisce la persona, poi paga la collettività.

L’aspetto più amaro è che l’errore amministrativo produce due vittime. La prima è la lavoratrice, rimasta senza retribuzione e costretta a sostenere un giudizio. La seconda è la collettività, perché arretrati, rivalutazione, interessi e spese legali gravano sul bilancio pubblico.

Il dirigente che firma un provvedimento può aver agito nella convinzione di applicare la legge. Ma proprio nei periodi di emergenza il dovere di verificare presupposti, competenza, proporzionalità e garanzie procedurali dovrebbe diventare più rigoroso, non più debole. Quando una misura incide sul sostentamento di una persona, l’automatismo burocratico non è prudenza: è rinuncia alla responsabilità.

Non basta poi contabilizzare la condanna in un fondo rischi e voltare pagina. Sarebbe utile sapere:

  • quanti provvedimenti analoghi furono adottati;
  • quanti contenziosi sono ancora pendenti;

  • quale costo complessivo hanno prodotto per il servizio sanitario;

  • se siano state modificate le procedure interne che hanno generato l’errore.

La trasparenza non serve a cercare un colpevole simbolico. Serve a evitare che la stessa logica si ripresenti alla prossima emergenza.

6) Il tempo giudiziario non restituisce cinque anni di vita.

La sospensione risale all’agosto 2021; la sentenza è arrivata nel giugno 2026. Anche quando la giustizia riconosce il torto, il tempo trascorso non può essere restituito. Gli interessi e la rivalutazione correggono parzialmente la perdita economica, ma non cancellano l’incertezza, l’umiliazione e il peso di una controversia durata anni.

È uno dei motivi per cui continuiamo a insistere sul dovere di ricordare. Nel post Draghi, Green Pass e il dovere di non dimenticare abbiamo ricordato quanto rapidamente limitazioni allora impensabili siano entrate nella normalità. E già nel 2022, commentando la prima decisione della Consulta in La Corte costituzionale dice sì all’obbligo vaccinale, avevamo segnalato quanto delicato fosse il rapporto tra tutela collettiva, lavoro e libertà personale.

Ricordare non significa alterare i fatti per adattarli alla propria tesi. Significa conservarli con precisione, compresi quelli che rendono il quadro più complesso. Proprio questa precisione permette di riconoscere gli abusi veri e di non confonderli con le polemiche costruite.

7) Che cosa può fare chi ha subito una sospensione.

Questa sentenza non produce automaticamente effetti a favore di tutti gli altri lavoratori sospesi. Ogni posizione dipende dalla professione, dalle mansioni, dalla sede di lavoro, dalla norma vigente nel periodo interessato, dalla motivazione del provvedimento e dai termini entro cui il diritto è stato fatto valere.

Chi ritiene di avere subito una sospensione illegittima dovrebbe quindi recuperare almeno:

  • il provvedimento di sospensione e tutte le comunicazioni ricevute;
  • il contratto, l’inquadramento e la descrizione delle mansioni effettive;

  • le buste paga precedenti e successive alla sospensione;

  • la documentazione sulla sede in cui lavorava e sugli eventuali contatti con pazienti;

  • gli atti già inviati all’Azienda, all’Ordine professionale o ad altri enti.

Occorre poi far esaminare il fascicolo da un avvocato, senza affidarsi alla semplice somiglianza con un titolo di giornale. Possono incidere prescrizione, decadenze, giudicati già formati e differenze normative anche di pochi mesi.

8) La lezione è il limite del potere.

La pandemia ha abituato molti a considerare ogni provvedimento restrittivo come inevitabile e ogni obiezione come irresponsabile. Questa sentenza ricorda invece una regola elementare: il potere pubblico deve restare dentro i confini della legge anche quando sostiene di agire per proteggere la salute.

Una dipendente ha dovuto rivolgersi al giudice per vedersi riconoscere stipendi che non avrebbero dovuto esserle tolti. L’Ausl ora paga, ma paga con denaro pubblico. Perciò non basta celebrare la vittoria individuale: bisogna pretendere spiegazioni, dati e procedure capaci di impedire che un errore simile venga ripetuto.

La prossima emergenza, qualunque ne sia la natura, non dovrà trovarci senza memoria. La legalità non è un ostacolo alla salute pubblica. È ciò che impedisce alla tutela della salute di trasformarsi in un potere senza limiti.

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comunicati

Buon Ferragosto: libertà, comunità e pensiero critico

1) Buon Ferragosto, nel rispetto delle scelte di ciascuno.

Buon Ferragosto a te che segui Noi non vaccinati. Ti auguro una giornata libera, serena e condivisa con le persone che hai scelto, qualunque sia il luogo in cui ti trovi e qualunque forma abbiano preso le tue ferie.

Io sono via e tornerò a Vignola il 25 agosto, ma resto pienamente operativo. La fotografia scattata durante il viaggio in camper esprime bene una libertà concreta: potersi spostare e riposare senza rendersi irreperibili quando qualcuno ha davvero bisogno.

viaggio in camper a ferragosto

2) Di che cosa si occupa Noi non vaccinati.

Il blog nasce come spazio di informazione e confronto su libertà individuali, diritti, sanità, discriminazioni e conseguenze sociali e giuridiche delle scelte compiute negli anni dell’emergenza. Conserva una memoria che non deve essere cancellata soltanto perché l’attenzione pubblica si è spostata altrove.

Dietro ogni articolo ci sono ricerca, lettura di norme e provvedimenti, verifica delle fonti, esperienza professionale e disponibilità a mettere in discussione le narrazioni dominanti. Il lavoro più importante è mantenere aperto il dubbio senza trasformarlo in un’altra forma di dogmatismo.

3) In che modo posso aiutarti.

Posso aiutarti a comprendere una situazione giuridica, valutare documenti, sanzioni o provvedimenti, impostare una strategia e distinguere ciò che è dimostrabile da ciò che è soltanto percepito. Posso anche offrirti uno spazio di ascolto quando l’esperienza vissuta ha lasciato rabbia, isolamento o sfiducia.

Questo blog, inoltre, può aiutarti a ritrovare una comunità di lettori con cui discutere nel merito, senza pretendere uniformità assoluta di opinioni.

4) Anche in viaggio resto operativo.

Nel post pubblicato oggi su Avvocati dal volto umano, Aperto per ferie: dal camper continuo a riceverti, ho spiegato come posso continuare a lavorare dal camper grazie a connessioni e strumenti di riserva.

Rientrerò a Vignola il 25 agosto. Fino ad allora posso svolgere appuntamenti a distanza e valutare le necessità che non possono attendere il rientro. Essere liberi significa anche organizzarsi per non dipendere inutilmente da un solo luogo.

5) Il programma di oggi: una bella grigliata.

Oggi farò una bella grigliata. Nella fotografia carne e patate stanno cuocendo sulla piastra: niente dibattiti astratti, soltanto la libertà di stare insieme e scegliere che cosa mettere in tavola.

grigliata di ferragosto

La festa può essere anche questo: tornare a gesti ordinari, condividere il cibo e parlare guardandosi in faccia.

6) Gli auguri arrivano anche da Yuudai.

Buon Ferragosto anche da parte di Yuudai. Nella foto è seduto al fresco, allegro e soddisfatto. Non sappiamo quale sia la sua posizione sui grandi temi del nostro tempo, ma sulla grigliata sembra avere idee molto chiare.

yuudai auguri di ferragosto

7) Segui anche gli altri blog.

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9) Racconta il tuo Ferragosto.

Lascia un commento e dimmi dove sei: in ferie, al lavoro, in camper, in albergo, a casa o altrove? Che cosa fai oggi e che cosa mangerai? Questo spazio vive anche delle esperienze diverse dei lettori, purché raccontate con libertà e rispetto.

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Nati per servire.

Quella del servo non è una condizione cui ci si adatti per necessità o bisogno, ma una vera e propria vocazione, un modo di vivere seguito, di fatto, da persone che non potrebbero essere diverse da così.

Per rendersi conto del pieno fondamento di tale assunto, basta guardare, nemmeno per l’intero, un qualsiasi telegiornale o leggere qualche quotidiano oppure, infine, vedere cosa scrivono, nei propri account social, gli stessi giornalisti che compilano quei contenuti.

Va notato che il servo ama molto parlare di ciò di cui né dispone né potrà mai avere, cioè di diritti, di libertà, di garanzie
costituzionali, ma il vero momento in cui gode, per il massimo che può godere una persona della sua condizione, é quando una persona davvero libera subisce un abuso e viene toccata dal male: una persona che perde il lavoro per via delle sue opinioni politiche o delle sue scelte sanitarie ad esempio.

In quei casi, il servo riversa tutta la sua filosofia perversa sugli altri, per convincerli che vivere come lui, con la schiena
costantemente piegata, é in fondo preferibile, perché si evitano tutte le avversità che attingono gli uomini liberi.

Il servo ti vorrebbe poi anche convincere che lui è eticamente superiore agli altri…

Il fatto é che c’è chi nasce per essere servo e chi per essere libero e, stranamente nel caso del servo, nessuno dei due farebbe mai a cambio.

E tu, per che cosa sei nato?

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La sinistra non è ancora pronta per la democrazia.

La cosa divertente è che oggi in Italia quel minimo di libertà che c’è la garantiscono i postfascisti al governo.

Se, viceversa, governasse la sinistra – che, da partito dei lavoratori e dei diritti quale si vanta di essere, non fa altro che invocare dimissioni e licenziamenti per chiunque abbia un pensiero discrepante rispetto al suo – ci sarebbe la stessa situazione che c’era due anni fa, quando molte persone sono state gravemente discriminate ed hanno perso il lavoro solo per una loro libera scelta in materia sanitaria.

Dopo averci arroventato le orecchie per decenni col pericolo del fascismo e del suo ritorno e con la deriva autoritaria che in ipotesi ne sarebbe derivata, la sinistra antifascista si è rivelata molto più fascista del fascismo stesso, così come puntualmente notato da Flaiano, e la realtà si é incaricata di dimostrarlo puntualmente.

Sotto il postfascismo meloniano vivono tutti tranquillamente e serenamente, senza discriminazioni, tanto che alla sinistra non rimane che prendersela con chi critica, del tutto legittimamente, una sentenza o scrive un libro dove espone quello che pensa.

La realtà è che i fascisti sono arrivati ad essere pronti per la democrazia molto prima degli antifascisti e dei sinistri, che non perdono l’occasione per dimostrare di non sapere cosa siano rispetto per gli altri, riguardo per le opinioni altrui, serenità di fronte a chi semplicemente ha un punto di vista diverso e che, quindi, evidentemente per quella democrazia non sono ancora pronti e devono seguire e imparare ancora molte lezioni di tolleranza e rispetto.

Questi non sono discorsi astratti, come astratta non è la politica, non ti dimenticare mai di quello che é successo appena due anni fa con la pandefuffa, dove con il pretesto di una epidemia sono stati calpestati i diritti di tutti, in alcuni casi in modo peggiore di quanto avvenuto durante il periodo storico del fascismo di Mussolini.

Rock n’ roll.

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Evviva i sanitari non vaccinati.

Quanto livore ideologico, quanta presunzione e quanti giudizi verso i sanitari che avevano, legittimamente e pagando in prima persona, scelto di non fare un vaccino che i mesi successivi hanno dimostrato essere del tutto inutile sia per evitare di contagiarsi sia per impedire il contagio altrui.

Il governo ha fatto benissimo e il decreto legge che finalmente li rimette al lavoro é letteralmente sacrosanto, dopo una messe enorme di provvedimenti che hanno calpestato non solo la carta costituzionale ma un minimo di buon costume ed etica in ambito politico.

Va ricordato di nuovo, per l’ennesima volta, che l’essenza stessa della scienza é il dubbio e la libertà di ognuno di praticarla secondo le proprie conoscenze ed esperienze, mentre quello che oggi si vorrebbe propagandare per scienza é in realtà uno scadente scientismo o dogmatismo in cui alcune circostanze dovrebbero essere accettate come verità di fede, cui non rinunciare anche quando smentite dalla realtà dei fatti.

Finalmente é stata eliminata una grave ingiustizia, ma la vibrante crisi di rigetto verso il provvedimento del governo dimostra platealmente che quella inammissibile discriminazione era di fatto sostenuta da una fetta consistente della società e della classe politica, a favore dell’autoritarismo anche in ambito sanitario.

Dobbiamo continuare a vigilare affinché abomini del genere non possano mai ripetersi.

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Urgenze.

Il primo decreto legge del nuovo governo Meloni deve liberare i sanitari non vaccinati e farli tornare subito al lavoro. Condividi / RT if you like.

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Se il datore chiede il green pass anche dopo il 30/4?

Cosa si può/ si deve fare, nel caso in cui un datore di lavoro continui a richiedere il green pass ai dipendenti anche dopo il 30/04 per poter accedere ai luoghi di lavoro?

Devi fare una diffida per iscritto, tramite raccomandata a/r o pec (posta elettronica certificata, personalmente o, preferibilmente, tramite un avvocato, in cui appunto si ricorda la legislazione vigente e l’obbligo del datore di far entrare il lavoratore anche senza green pass.

Ciò sempre che ovviamente la pretesa sia fondata e non si tratti di settori per cui ci sono normative particolari, come ad esempio le residenze assistenziali.

Se ti serve una diffida, puoi acquistare da qui.

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avvocato risponde

Green pass per chi fa smart working: è obbligatorio?

Introduzione.

A mio giudizio, i lavoratori dipendenti che hanno più di cinquanta anni e svolgono le loro prestazioni lavorative in modalità smart working non devono essere muniti di green pass di alcun tipo, di conseguenza possono svolgere il loro lavoro da casa senza bisogno nè di vaccinarsi nè di sottoporsi al sistema dei tamponi ogni 48 ore.

Questo parere viene reso sulla base della normativa emessa sino al decreto legge del 7 gennaio 2022, n. 1.

L’interpretazione delle leggi, in base all’art. 12 delle preleggi, deve avvenire nel modo seguente: «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

I criteri indicati dalla legge stessa sono quindi due: quello letterale e quello teleologico, cioè relativo allo scopo per cui una determinata normativa è stata adottata ed esiste nel sistema.

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Criterio Letterale.

Dal punto di vista del primo criterio, quello letterale, sono da svolgere le seguenti osservazioni.

Sulla base delle disposizioni vigenti, il certificato verde è richiesto espressamente per l’«accesso al luogo di lavoro».

Va ricordato, a riguardo, che in base all’art. 14 delle preleggi, leggi «sulle leggi» esistenti nel nostro ordinamento, le disposizioni speciali ed eccezionali non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerate.

In altri termini, quando una legge è speciale o eccezionale, non si può fare luogo ad interpretazione estensiva, analogica o comunque largheggiare, ricomprendendo nel suo ambito di applicazione ciò che non è espressamente menzionato.

La natura speciale o eccezionale o comunque emergenziale della normazione in esame non mi pare proprio possa in alcun modo essere revocato in dubbio, dal momento che è stata emessa su di una base temporale limitata, connessa ad uno stato di emergenza sanitaria e comprime e limita diritti fondamentali dell’individuo come quello di libera circolazione, di lavoro e di iniziativa economica.

Per questo motivo, il primo argomento – quello letterale – a favore dell’esclusione del green pass per chi svolge il proprio lavoro in modalità smart working, senza cioè accedere ai locali dell’azienda, è particolarmente importante, più importante di quanto avvenga solitamente quando si procedere all’interpretazione della leggi.

Una seconda osservazione, rilevante sia per il criterio in esame che, come circostanza di fatto, per quello successivo, è quella per cui lo smart working si svolge, concretamente, presso la casa di abitazione del lavoratore.

Orbene, la casa di abitazione, o di residenza, non è mai un luogo di lavoro: è un luogo di civile abitazione, una dimora, nel quale solo incidentalmente si svolge una prestazione lavorativa, grazie agli strumenti messi a disposizione dalla tecnologica, come il telelavoro, le videoconferenze e svariati altri, tra cui la condivisione nella cloud dei documenti aziendali.

Detto in altri termini, il fatto che un lavoratore, a volte, svolga presso il proprio domicilio la sua prestazione lavorativa, non determina certamente la trasformazione del domicilio stesso in un locale aziendale.

Ciò, se è interessante sotto il profilo del criterio letterale, che impedisce di pensare che l’accesso alla propria casa si possa mai considerare equivalente all’accesso all’azienda, è rilevante anche sotto il profilo teleologico.

Lo scopo della normativa emergenziale.

Il fine della pesante ed eccezionalissima normativa d’emergenza, senza precedenti nella storia della Repubblica, è dichiaratamente quello di contenere l’epidemia di covid19.

Se, dunque, questo è lo scopo, è evidente che il divieto di accesso senza certificato verde vale solo per l’accesso ai locali aziendali, che sono condivisi con altri lavoratori, appartenenti ad altre famiglie, che potrebbero a loro volta, in ipotesi, essere contagiati.

Mentre, invece, non può certo valere per l’accesso o la permanenza nei locali dove una persona abita e dimora, dal momento che quello è un luogo che il lavoratore frequenta da solo o comunque con altri membri della famiglia che tuttavia frequenterebbe comunque, non potendo certo essere allontanato dalla propria abitazione.

Principio di ragionevolezza.

Viene infine in relazione un altro profilo, quello di ragionevolezza, in base al quale le disposizioni di legge devono essere interpretate in modo ce abbiano un senso piuttosto che nel modo in cui non ne hanno alcuno o diventano impraticabili.

Sotto questo punto di vista, ci si deve chiedere che cosa se ne dovrebbe concludere, in punto a controlli all’accesso, nel momento in cui, per assurdo, si ammettesse che un lavoratore fosse soggetto all’obbligo di presentazione e/o possesso del green pass anche per lo smart working che svolge presso il proprio domicilio.

Si dovrebbe forse ipotizzare che il lavoratore dovrebbe recarsi al mattino presso l’azienda per farsi controllare il green pass dal datore o dal soggetto da questi a ciò preposto, per poi ritornare a casa a svolgere la sua prestazione lavorativa?

Si tratterebbe ovviamente di una soluzione completamente irragionevole e insensata, che per giunta frustrerebbe anche lo scopo fondamentale della normativa di contenimento al massimo grado dell’epidemia, determinando un contatto e un commuting del tutto inutili.

Conclusioni.

Per tutti questi motivi, credo che la normativa vigente ad oggi in materia di certificazione verde vada interpretata nel senso di ritenere che il certificato verde non sia necessario per chi svolge la propria prestazione lavorativa in smart working al proprio domicilio, sia esso all’interno di una famiglia composta da un solo membro che all’interno di famiglie più numerose.

Se il tuo datore di lavoro ti chiede il green pass per lo smart working, vai da un avvocato e fagli scrivere una diffida, magari inizialmente garbata, in cui ricordi che non è dovuto e ne rappresenti i motivi.

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riflessioni

Per l’obbligo vaccinale é troppo tardi.

«Questo non è il Vietnam, è il bowling, ci sono delle regole»

Si parla sempre più spesso, da ultimo, di eventuale obbligo vaccinale generale da parte del governo, curiosamente proprio ora che, giorno dopo giorno, emerge con sempre più palese evidenza come i vaccini non funzionino e siano stati un tentativo dagli esiti, sostanzialmente, infruttuosi, quando non addirittura nefasti – e su questo parlo non per sentito dire, ma per conoscenze specifiche come da mia abitudine (chi vuole può venire in studio a vedere i fascicoli delle richieste di danno da vaccino e le relazioni medico legali).

Un obbligo vaccinale generale introdotto adesso non avrebbe alcun senso e, soprattutto, praticabilità.

Come ti vado ripetendo da mesi, e come ha confermato chiaramente il Consiglio di Stato con la sentenza 7045 di quest’anno, commentata sul mio canale YouTube e che puoi scaricare dal mio blog, l’obbligo vaccinale non è coercibile.

Ciò significa che non può mai accadere che viene uno a casa tua, ti lega ad una sedia e ti inietta un farmaco per il quale non hai prestato il consenso.

Questo è tanto vero che le conseguenze per le categorie che hanno già l’obbligo vaccinale non sono, appunto, queste, ma altre: sospensione dal lavoro.

Ovviamente non c’è molta differenza tra un ricatto e una costrizione, ma se pur piccola una differenza rimane e risiede nel fatto che una scelta, nel caso del ricatto, ti rimane sempre.

Orbene, chi non si è vaccinato sino adesso, non si vaccinerà, ancora a maggior ragione, nel futuro, nemmeno in caso di obbligo vaccinale.

Sceglierà di subire le conseguenze della mancanza di vaccinazione, ma non si farà mai siringare in una situazione in cui:

a) non c’è nessuna epidemia di gravità tale da giustificare nemmeno un centesimo di tutto quello che ha messo in piedi il governo perché i morti, uno può dire quel che vuole la evidenza parla chiaro, non ci sono in percentuali significative, mentre anzi tutto all’opposto c’è una letterale marea di persone che sta prendendo il covid come “leggera influenza”;

b) giorno dopo giorno, come cennato, sta cascando sempre più l’asino sulla inefficacia dei vaccini: anche con tre o quattro dosi la gente si infetta ugualmente.

Un obbligo vaccinale generale, per quanto ci siano incredibilmente diverse persone che pensano (é difficile capire come mai) che sarebbe “la soluzione”, riceverebbe in risposta per lo più una sonora pernacchia.

Oggi è improponibile da tutti i punti di vista.

Se avesse voluto, il governo avrebbe dovuto metterlo all’inizio, quando tutto era più incerto e la gente non era ancora stanca di essere terrorizzata.

Adesso, dopo sempre più dosi e sempre più varianti, é molto più chiaro che é tutta fuffa.

Soprattutto, chi ha resistito sino adesso é sempre più determinato ed è ben difficile che possa cambiare idea, se non in piccolissima parte.

La realtà arriva sempre a spazzare via i deliri.

Evviva noi.

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avvocato risponde

Andare negli alberghi: e se per lavoro?

Nel caso passasse in CDM la nuova linea, in particolare sugli alberghi, se uno si sposta per il paese per motivi di natura lavorativa che cosa deve fare? Dormire sulle panchine? Alcuni giornali ne parlano come se gli hotel fossero esclusivamente una destinazione turistica, non si capisce nulla.

Hai ragione, questo è un possibile punto critico della nuova normativa.

Però anche qui non vale la pena di parlarne finché non ci sarà il testo definitivo del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Dal punto di vista pratica, molte persone si stanno attrezzando, già da mesi, con van all’interno dei quali si può dormire, come i trasporter della Volkswagen, io stesso ne ho uno su cui sto facendo una camperizzazione mobile proprio in questo periodo.