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Se il datore chiede il green pass anche dopo il 30/4?

Cosa si può/ si deve fare, nel caso in cui un datore di lavoro continui a richiedere il green pass ai dipendenti anche dopo il 30/04 per poter accedere ai luoghi di lavoro?

Devi fare una diffida per iscritto, tramite raccomandata a/r o pec (posta elettronica certificata, personalmente o, preferibilmente, tramite un avvocato, in cui appunto si ricorda la legislazione vigente e l’obbligo del datore di far entrare il lavoratore anche senza green pass.

Ciò sempre che ovviamente la pretesa sia fondata e non si tratti di settori per cui ci sono normative particolari, come ad esempio le residenze assistenziali.

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Green pass per chi fa smart working: è obbligatorio?

Introduzione.

A mio giudizio, i lavoratori dipendenti che hanno più di cinquanta anni e svolgono le loro prestazioni lavorative in modalità smart working non devono essere muniti di green pass di alcun tipo, di conseguenza possono svolgere il loro lavoro da casa senza bisogno nè di vaccinarsi nè di sottoporsi al sistema dei tamponi ogni 48 ore.

Questo parere viene reso sulla base della normativa emessa sino al decreto legge del 7 gennaio 2022, n. 1.

L’interpretazione delle leggi, in base all’art. 12 delle preleggi, deve avvenire nel modo seguente: «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

I criteri indicati dalla legge stessa sono quindi due: quello letterale e quello teleologico, cioè relativo allo scopo per cui una determinata normativa è stata adottata ed esiste nel sistema.

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Criterio Letterale.

Dal punto di vista del primo criterio, quello letterale, sono da svolgere le seguenti osservazioni.

Sulla base delle disposizioni vigenti, il certificato verde è richiesto espressamente per l’«accesso al luogo di lavoro».

Va ricordato, a riguardo, che in base all’art. 14 delle preleggi, leggi «sulle leggi» esistenti nel nostro ordinamento, le disposizioni speciali ed eccezionali non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerate.

In altri termini, quando una legge è speciale o eccezionale, non si può fare luogo ad interpretazione estensiva, analogica o comunque largheggiare, ricomprendendo nel suo ambito di applicazione ciò che non è espressamente menzionato.

La natura speciale o eccezionale o comunque emergenziale della normazione in esame non mi pare proprio possa in alcun modo essere revocato in dubbio, dal momento che è stata emessa su di una base temporale limitata, connessa ad uno stato di emergenza sanitaria e comprime e limita diritti fondamentali dell’individuo come quello di libera circolazione, di lavoro e di iniziativa economica.

Per questo motivo, il primo argomento – quello letterale – a favore dell’esclusione del green pass per chi svolge il proprio lavoro in modalità smart working, senza cioè accedere ai locali dell’azienda, è particolarmente importante, più importante di quanto avvenga solitamente quando si procedere all’interpretazione della leggi.

Una seconda osservazione, rilevante sia per il criterio in esame che, come circostanza di fatto, per quello successivo, è quella per cui lo smart working si svolge, concretamente, presso la casa di abitazione del lavoratore.

Orbene, la casa di abitazione, o di residenza, non è mai un luogo di lavoro: è un luogo di civile abitazione, una dimora, nel quale solo incidentalmente si svolge una prestazione lavorativa, grazie agli strumenti messi a disposizione dalla tecnologica, come il telelavoro, le videoconferenze e svariati altri, tra cui la condivisione nella cloud dei documenti aziendali.

Detto in altri termini, il fatto che un lavoratore, a volte, svolga presso il proprio domicilio la sua prestazione lavorativa, non determina certamente la trasformazione del domicilio stesso in un locale aziendale.

Ciò, se è interessante sotto il profilo del criterio letterale, che impedisce di pensare che l’accesso alla propria casa si possa mai considerare equivalente all’accesso all’azienda, è rilevante anche sotto il profilo teleologico.

Lo scopo della normativa emergenziale.

Il fine della pesante ed eccezionalissima normativa d’emergenza, senza precedenti nella storia della Repubblica, è dichiaratamente quello di contenere l’epidemia di covid19.

Se, dunque, questo è lo scopo, è evidente che il divieto di accesso senza certificato verde vale solo per l’accesso ai locali aziendali, che sono condivisi con altri lavoratori, appartenenti ad altre famiglie, che potrebbero a loro volta, in ipotesi, essere contagiati.

Mentre, invece, non può certo valere per l’accesso o la permanenza nei locali dove una persona abita e dimora, dal momento che quello è un luogo che il lavoratore frequenta da solo o comunque con altri membri della famiglia che tuttavia frequenterebbe comunque, non potendo certo essere allontanato dalla propria abitazione.

Principio di ragionevolezza.

Viene infine in relazione un altro profilo, quello di ragionevolezza, in base al quale le disposizioni di legge devono essere interpretate in modo ce abbiano un senso piuttosto che nel modo in cui non ne hanno alcuno o diventano impraticabili.

Sotto questo punto di vista, ci si deve chiedere che cosa se ne dovrebbe concludere, in punto a controlli all’accesso, nel momento in cui, per assurdo, si ammettesse che un lavoratore fosse soggetto all’obbligo di presentazione e/o possesso del green pass anche per lo smart working che svolge presso il proprio domicilio.

Si dovrebbe forse ipotizzare che il lavoratore dovrebbe recarsi al mattino presso l’azienda per farsi controllare il green pass dal datore o dal soggetto da questi a ciò preposto, per poi ritornare a casa a svolgere la sua prestazione lavorativa?

Si tratterebbe ovviamente di una soluzione completamente irragionevole e insensata, che per giunta frustrerebbe anche lo scopo fondamentale della normativa di contenimento al massimo grado dell’epidemia, determinando un contatto e un commuting del tutto inutili.

Conclusioni.

Per tutti questi motivi, credo che la normativa vigente ad oggi in materia di certificazione verde vada interpretata nel senso di ritenere che il certificato verde non sia necessario per chi svolge la propria prestazione lavorativa in smart working al proprio domicilio, sia esso all’interno di una famiglia composta da un solo membro che all’interno di famiglie più numerose.

Se il tuo datore di lavoro ti chiede il green pass per lo smart working, vai da un avvocato e fagli scrivere una diffida, magari inizialmente garbata, in cui ricordi che non è dovuto e ne rappresenti i motivi.

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Possono farmi un TSO se non voglio vaccinarmi?

vorrei sapere cosa potrebbe succedere se il vaccino diventasse obbligatorio: potrebbero costringere a farlo, tipo TSO, andando nelle case a prelevare le Persone? Si potrebbe rischiare il licenziamento, opponendosi? L’eventuale obbligo da rispettare avrebbe una data di scadenza? Con il licenziamento, si manterrebbe comunque il diritto alla Pensione?

No, se anche mettono il vaccino obbligatorio, per praticare l’iniezione occorre sempre il consenso della persona interessante, non possono venire a casa tua, legarti e farti l’inoculazione.

Ne parla anche la sentenza 7045 del Consiglio di Stato, che trovi sul mio blog «avvocati dal volto umano» e di cui ho parlato nel mio canale youtube: ti invito ad iscriverti ad entrambi.

Per il resto, per quanto riguarda le categorie per cui l’obbligo è attualmente previsto, cioè principalmente i sanitari, per chi non si vaccina c’è il divieto di svolgere mansioni a contatto con altre persone, chiamato dalla legge impropriamente sospensione, cosa che in alcuni casi, ove non possibile ricollocare il personale, si traduce in una sospensione del rapporto di lavoro.

Le altre domande hanno poco senso, bisogna ragionare sul dato normativo e aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

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Decreto 127 su normattiva coordinato.

Finalmente il testo del decreto 127/2021, quello istitutivo del green pass sul mondo del lavoro, è stato pubblicato su normattiva nel testo coordinato.

Normattiva è il portale della Repubblica italiana che presenta i testi normativi vigenti, presto te ne parlerò sul mio blog generale di avvocato, perché è uno strumento fondamentale per andare a leggere le disposizioni diu legge e altre fonti.

Il testo si trova qui: le modifiche apportate dalla legge di conversione – che si chiamano emendamenti – sono evidenziate in neretto, così è facile vedere quali sono le novità.

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L’esentato dal vaccino non deve fare i tamponi.


Per l’ingresso in azienda, chi è stato esentato dalla vaccinazione non deve in ogni caso essere munito né di green pass né tantomeno di tampone. Se l’azienda lo chiede, sta praticando un sopruso.

L’art. 3 del decreto legge 127/2021, che introduce l’art. 9 septies al precedente decreto legge 52/2021, convertito con modificazione nella legge 87/2021, prevede, al comma 3°, che «le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  ai soggetti esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base di  idonea certificazione medica  rilasciata secondo  i  criteri  definiti  con circolare del Ministero della salute»

La circolare che ha definito tali criteri è la 4 agosto del 2021, che ha appunto previsto che l’esenzione venga rilasciata dal medico di medicina generale.

Il decreto legge 127/2021 è stato regolarmente convertito in legge con il provvedimento 19 novembre 2021, n. 165, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, già in vigore.

La legge di conversione ha modificato il comma sopra citato sostituendo all’espressione finale precedentemente impiegata la formula «soggetti  esentati dalla somministrazione del vaccino», che è sostanzialmente equivalente e non ha quindi innovato alcunché.

Resta solo da dire che i commi 1 e 2 della disposizione in esame, dall’applicazione dei quali sono esclusi gli esentati, sono i seguenti (nel testo già coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione):
 

«1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, e’ inserito il seguente:    «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nel settore privato). – 1. Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembre 2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di prevenire la diffusione  dell’infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attivita’  e’ svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma  2.  Resta  fermo  quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile  2021,  n  44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti  i soggetti che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita’ lavorativa o di formazione, anche  in  qualita’  di  discenti,  o  di volontariato nei luoghi di cui  al  comma  1,  anche  sulla  base  di contratti esterni.»

Per tale motivi, chi è esentato da vaccinazione nelle forme previste dalla legge dal suo medico di base, non è assoggettato comunque al regime del green pass, nè deve dunque presentare dei tamponi che sono previsti solo per chi è assoggettato a questo regime e non intende conseguire il green pass vaccinandosi.

Cosa puoi fare.

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Decreto 127: il testo coordinato.

Con le modifiche della legge di conversione.

Purtroppo non ancora disponibile su normattiva, che preferisco perché le modifiche sono in neretto e il testo é di conseguenza più leggibile.

Scaricalo facendo clic qui sotto.