Cosa si può/ si deve fare, nel caso in cui un datore di lavoro continui a richiedere il green pass ai dipendenti anche dopo il 30/04 per poter accedere ai luoghi di lavoro?
Devi fare una diffida per iscritto, tramite raccomandata a/r o pec (posta elettronica certificata, personalmente o, preferibilmente, tramite un avvocato, in cui appunto si ricorda la legislazione vigente e l’obbligo del datore di far entrare il lavoratore anche senza green pass.
Ciò sempre che ovviamente la pretesa sia fondata e non si tratti di settori per cui ci sono normative particolari, come ad esempio le residenze assistenziali.
È stato finalemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 17 marzo scorso relativo al superamento della fase acuta della crisi.
È il decreto 24 del 24 marzo…
È da questo provvedimento che inizieremo a recuperare la nostra libertà o è solo l’ennesima presa in giro?
Ti allego il PDF completo del decreto di seguito. Puoi visualizzarlo on-line o scaricarlo cliccando su Download.
Se mi trovo in un locale tipo ristorante, pub o bar, sprovvisto di green pass e viene effettuato un controllo da parte delle forze dell’ordine, cosa rischio? Una sanzione eventualmente impugnabile? Con Con che possibilità di vincere il ricorso?
Che strategia devo adottare durante il controllo?
La sanzione è di 600€, sia per te che per il locale che ha omesso il controllo.
Il ricorso si può fare, ma l’unica possibilità è chiedere al giudice di pace di mandare gli atti alla Corte costituzionale, salvo che non ci siano vizi specifici della multa, come ad esempio mancanza di sottoscrizione, errore nella data e altre cose formali, perché per il resto è tutto «regolarmente» previsto dalla legge.
Durante l’atto di accertamento quello che fai o non fai non fa alcuna differenza, non importa dichiarare nulla, puoi firmare tranquillamente.
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Sono un subagente assicurativo, non dioendente di alcuna agenzia generale, con partita iva. Le agenzie generali dove vado possono chiedermi green pass?
Sì, è l’unico caso in cui un lavoratore autonomo deve essere munito di green pass per entrare in un’altra azienda.
Lo prevede il comma 2 dell’art. 3 del decreto 127/2021 che puoi consultare sul portale dello stato italiano «normattiva».
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Le scrivo perché vorrei ascoltare il suo parere in merito all’obbligo di Green pass rafforzato per partecipare ad un concorso pubblico. Il concorso in questione è iniziato ben 2 anni fa, tra sospensioni e rinvii per emergenza sanitaria. Io ho superato le 2 prove scritte e adesso mi attende l’ultima prova orale che inizierà il 17 gennaio 2022. Dovrebbe svolgersi in presenza, anche se nel bando si riservano la possibilità di svolgerlo in modalità telematica in caso di necessità. Tra i requisiti per partecipare viene richiesto il green pass base, ma questa informazione risale a qualche giorno fa. Alla luce dell’inasprimento delle regole che partirà il 10 gennaio, secondo lei è legalmente possibile che modifichino il bando inserendo greenpass rafforzato? Sarebbe una catastrofe per molti concorsisti che, anche volendo vaccinarsi, ormai non sarebbero più nei tempi per ottenere il supergreenpass in data utile per svolgere la prova concorsuale. Quindi tutte queste persone saranno escluse dal poter partecipare? Grazie in anticipo, buona giornata
Purtroppo, nella pratica giuridica non ha alcun senso ragionare su ipotesi.
Non ho, infatti, alcun modo di sapere che cosa deciderà il governo e, soprattutto, in che forma.
Tutto quello che si può dire ad oggi è, in generale, che probabilmente, per evitare facili impugnazioni, di cui il settore dei concorsi pubblici è pieno, gli organizzatori del concorso potrebbero optare per lo svolgimento con modalità telematica.
Se ciò non accadesse, e se venisse addirittura richiesto il green pass rafforzato, è una cosa che si potrà vedere solo in seguito, relativamente alla quale si potranno valutare eventuali forme di impugnazione, anche considerando che il concorso è iniziato prima dell’entrata in vigore di tali eventuali disposizioni successive.
Manca, infine, un pezzo importante di informazione: concorso pubblico per cosa? Potrebbe, infatti, essere rilevante: se fosse, ad esempio, per l’assunzione in sanità, scuola o forze dell’ordine un eventuale ricorso per eventuale richiesta di super green pass potrebbe essere meno rilevante, dal momento che per quelle categorie è già previsto l’obbligo vaccinale, ad esempio.
Risentiamoci eventualmente quando ci saranno novità concrete.
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la dirigente scolastica vuole super green pass per i colloqui all’asilo nonostante da quello che leggo basti il base da tampone. Può un dirigente applicare norme più stringenti o vado con i carabinieri al colloquio?
Sul titolo richiesto per l’ingresso ai colloqui onestamente non sono aggiornato, dovrei approfondire e al momento non ho modo di farlo.
Tra l’altro purtroppo si stanno diffondendo interpretazioni legate anche all’età del soggetto, per cui se hai più di 50 anni ti chiedono il super e viceversa.
Andare «con i carabinieri», anche ammesso che tu possa trovare un militare disposto ad accompagnarti, non mi sembra una buona idea.
Piuttosto è preferibile far inviare una diffida da un avvocato in cui ribadisci che il titolo di ingresso è il certificato verde semplice.
Comunque un dirigente non può a mio giudizio inventarsi norme più restrittive di quelle previste dalla normativa vigente, anche ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.
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A mio giudizio, in scienza e coscienza, gli uffici dei Centri di Assistenza Fiscali non possono assolutamente richiedere la certificazione verde per l’ingresso e, coloro che lo facessero, commetterebbero un abuso.
La disposizione di riferimento è il comma 1-bis dell’art. 9 bis del decreto legge 22 aprile n. 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 1 del 2022.
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Secondo tale disposizione:
«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’, nell’ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri…»
Il centro di assistenza fiscale non è né un ufficio pubblico, né un esercizio commerciale e quindi non rientra nell’ambito di applicazione della normativa in esame.
I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e l’istituto dell’assistenza fiscale sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
Dal punto di vista della loro natura giuridica, essi sono società a responsabilità limitate, dunque non sono affatto soggetti pubblici, ma privati, avendo assunto la forma tipica delle organizzazioni tra privati.
Essi, peraltro, non sono esercizi commerciali di rivendita, ma svolgono una funziona di assistenza fiscale di rilievo sociale che tuttavia non è tale da mutarne la natura giuridica.
Queste considerazioni sono già da sole assorbenti la materia.
Per completezza, va ricordato che l’art. 14 delle preleggi recita quanto segue:
«14 Preleggi – Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.»
Sulla natura eccezionale della decretazione d’urgenza emessa dal governo negli ultimi due anni per l’emergenza sanitaria, sia per ciò che concerne gli scopi della normazione sia per ciò che ne riguarda gli effetti, che in molti casi hanno comportato la grave compressione di diritti fondamentali, come – nel caso in esame – quello degli individui di entrare, banalmente, in un negozio, e, di conseguenza, il diritto di iniziativa economica, credo che davvero nessuno possa nutrire alcun dubbio.
Trattandosi di normazione, dunque, avente natura eccezionale, la stessa deve essere interpretata, così come previsto dalla norma fondamentale contenuta all’articolo 14 delle preleggi, in modo rigoroso, tassativo e restrittivo, non potendosi ricomprendere al suo interno ipotesi non specificamene considerate.
Se il legislatore, dunque, avesse voluto includere anche i CAF tra gli uffici per l’ingresso nei quali sarebbe stato necessaria la certificazione verde, avrebbe dovuto dirlo espressamente, non rientrando gli stessi in alcun modo né nella categoria degli uffici pubblici, essendo società di capitali di natura privata, né in quello degli esercizi commerciali, non essendo affatto negozi in cui si pratichi commerci di alcun tipo.
In tale quadro giuridico, il rifiuto da parte degli addetti ad un ufficio CAF di consentire l’ingresso di una persona sprovvista di green pass è sicuramente illegittimo e potrebbe anche concretizzare un illecito di natura penale, dal momento che i centri sono stati istituti per legge per rendere un pubblico servizio, anche se tramite uno strumento di natura privatistica.
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giovedì scorso ci hanno chiamato in azienda per dirci che da lunedì 11/10 saremmo dovute rientrare 5 giorni su 5 perchè dal 15 Ottobre saremmo tornati alla “normalità”. PREAVVISO di 24 h quindi… Ovviamente io e le mie colleghe siamo insorte, ma la legge non è dalla nostra parte, la nostra questione è complessa e sarebbe da approfondire, ma questo potremmo vederlo più avanti. Questa mattina il responsabile mi ha detto che, anche se fossi in smart working, dovrei presentare il GREEN PASS. E’ vero oppure sta solo mal interpretando un’altra delle uscite del Sig. Draghi?
Ho già parlato di questo, puoi fare una ricerca anche nei post precedenti del blog: chi è in smart working non deve avere il green pass.
Questa è una lettura abbastanza certa del decreto 127 a mio modo di vedere.
Innanzitutto, al casa di abitazione non è un «luogo di lavoro» o un’azienda. Lo diventa solo temporaneamente, appunto per lo smart working, senza perdere tuttavia la natura di casa di abitazione o luogo di residenza. Non diventa, insomma, un’azienda, ma è solo una casa in cui una persona, temporaneamente, per esigenze diverse, svolge lavoro a distanza.
In secondo luogo, se una persona lavora da sola a casa, o comunque con i suoi familiari, con i quali sarebbe comunque a contatto, è esclusa qualsiasi possibilità di diffusione di eventuale contagio tale da giustificare la richiesta di green pass.
Infine, è estremamente improbabile che le forze dell’ordine possano aver accesso ad un’abitazione privata per vedere che una persona vi sta lavorando, anche perché di fatto sarebbe sufficiente a quella persona spegnere il computer prima di farle entrare e mettere su la polenta sui fornelli… Non è che è le forze dell’ordine possano fare irruzione nelle case private sbattendo giù le porte come si vede nei telefilm americani per controllare il green pass.
Purtroppo, siamo nelle mani di un governo di folli che adotta provvedimenti sempre più assurdi. Su questa realtà che è già tragica si spalma ulteriormente quella delle persone, nelle case e nelle aziende, che si prendono la libertà di interpretare in maniera ancora più assurda questi provvedimenti già assurdi, come il tuo responsabile.
Questa, tuttavia, è per me la lettura corretta.
Se credi, forse, potrebbe essere il caso di ribadirla con una diffida alla tua azienda.
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Oggi ti segnalo una puntata del bellissimo podcast “Strategia digitale” di Giulio Gaudiano, che, nonostante il titolo un po’ fuorviante, spiega bene come funziona il digitale, cosa che credo sia di estremo interesse per gente come noi, che vuole opporsi a questo regime dove la realtà sembra sempre più simile a un videogioco e dove i governi hanno sempre più potere su di te.
Clicca qui per ascoltare la puntata, oppure iscriviti al podcast con la tua applicazione di podcast preferita.
Fammi poi sapere nei commenti che ne pensi, credo davvero che questi concetti sia importante siano compresi da quante più persone possibile.
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