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Docente sospeso senza vaccino: si recupera lo stipendio?

Sono un insegnante e sono stato sospeso per circa tre mesi, da gennaio a marzo 2020, a causa della mancata vaccinazione. Ci sono aggiornamenti sulla legittimità della sospensione e sulla possibilità di recuperare almeno in parte gli stipendi non percepiti? È possibile avviare un’azione senza anticipare spese, prevedendo un compenso detratto da quanto eventualmente ottenuto?

1 – Prima di tutto bisogna correggere o verificare le date.

Se la sospensione è davvero avvenuta da gennaio a marzo 2020, non può essere stata disposta per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale contro il Covid: in quel periodo la campagna vaccinale non era ancora iniziata e l’obbligo per il personale scolastico non esisteva.

È probabile che nella domanda ci sia un errore e che il periodo corretto sia gennaio-marzo 2022. Non conviene però correggerlo a memoria. La prima cosa da fare è leggere il provvedimento di sospensione, la comunicazione con cui la scuola ha contestato l’inadempimento e i cedolini interessati.

Questa precisazione non è formale. Se la data, la ragione o la durata indicate nel provvedimento non coincidono con quelle consentite dalla legge, il caso cambia completamente.

2 – Se si trattava del 2022, la regola generale era sfavorevole al docente non vaccinato.

Dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale era stato esteso al personale scolastico. L’accertamento dell’inadempimento comportava la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto, ma senza retribuzione né altri compensi per il periodo di sospensione.

Non si trattava, quindi, almeno secondo la costruzione della legge, di una punizione disciplinare. Il rapporto restava in vita, ma la prestazione non poteva essere eseguita e lo stipendio non maturava.

In seguito, quando la fase pandemica stava regredendo, la disciplina fu modificata: per il personale docente ed educativo inadempiente venne previsto l’impiego in attività di supporto all’istituzione scolastica. Anche per questo è indispensabile confrontare giorno per giorno la sospensione concreta con le norme applicabili in quel momento.

3 – La Corte costituzionale ha reso molto difficile una richiesta fondata soltanto sull’illegittimità generale dell’obbligo.

La sentenza 15/2023 della Corte costituzionale ha esaminato espressamente anche la posizione del personale scolastico. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la sospensione della retribuzione e l’esclusione dell’assegno alimentare per chi non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale.

In parole semplici: oggi è molto difficile ottenere gli stipendi perduti sostenendo soltanto che l’obbligo vaccinale o la sospensione senza paga fossero, in generale, contrari alla Costituzione. La Corte ha considerato coerente la perdita temporanea della retribuzione con l’impossibilità di svolgere il lavoro derivante da una scelta individuale che poteva essere modificata.

La giurisprudenza costituzionale successiva ha confermato questo orientamento. Non significa che ogni singola sospensione sia automaticamente legittima; significa che occorre trovare un difetto concreto del provvedimento o della sua applicazione.

4 – Il recupero può avere senso se nel caso individuale c’è un vizio preciso.

Un’azione può essere valutata, per esempio, se dai documenti emerge che:

  • la sospensione è iniziata prima che l’obbligo fosse applicabile a quel lavoratore;
  • la persona non apparteneva alla categoria indicata dalla norma;
  • esisteva un’esenzione o un differimento medico documentato e non considerato;
  • non è stata rispettata la procedura di verifica e contestazione;
  • il provvedimento è stato adottato dall’autorità sbagliata;
  • la sospensione è proseguita oltre il periodo consentito;
  • lo stipendio è stato trattenuto anche quando il dipendente avrebbe dovuto essere riammesso o assegnato ad altre attività;
  • i fatti riportati nel provvedimento non corrispondono alla documentazione.

È lo stesso motivo per cui una disciplina ritenuta legittima in astratto può essere applicata male nel singolo caso. In un precedente che ho commentato sulla sospensione Covid dichiarata illegittima, il punto decisivo non era l’annullamento generale dell’obbligo, ma l’assenza dei presupposti per applicarlo a quella lavoratrice in quel periodo.

Quella decisione non attribuisce automaticamente lo stesso diritto a tutti gli altri sospesi. Mostra però il metodo corretto: non partire da una battaglia astratta, ma controllare con precisione se la legge fosse applicabile proprio a quella persona, in quelle date e con quella procedura.

5 – Quali documenti servono per capire se esiste davvero una causa.

Per una valutazione seria occorrono almeno:

  • il provvedimento integrale di sospensione;
  • tutte le comunicazioni della scuola e le relative prove di ricezione;
  • il contratto di lavoro e l’indicazione esatta della mansione;
  • i cedolini dei mesi precedenti, del periodo di sospensione e della ripresa;
  • l’eventuale certificazione di esenzione o differimento;
  • le comunicazioni inviate dal lavoratore o dal sindacato;
  • la data precisa di rientro e l’atto che lo ha disposto;
  • gli eventuali ricorsi, diffide o richieste già presentati.

Preparerei poi una cronologia di una pagina: data, documento, fatto accaduto ed effetto sullo stipendio. Questo consente di capire rapidamente se c’è un’anomalia concreta oppure soltanto una contestazione generale già indebolita dalle pronunce della Corte costituzionale.

6 – Non bisogna aspettare ancora.

Le pretese retributive sono soggette a prescrizione e la sua decorrenza può dipendere dal tipo di rapporto, dalla natura della domanda e dagli atti eventualmente compiuti per interromperla. Inoltre, contro alcuni provvedimenti possono operare termini di impugnazione diversi e più brevi.

Non sarebbe prudente affidarsi alla regola generica dei cinque anni senza esaminare gli atti. Un avvocato deve verificare quale domanda sia ancora proponibile, davanti a quale giudice e nei confronti di quale amministrazione. Se non è mai stata inviata una diffida, il controllo va fatto subito.

7 – Il compenso sul risultato è possibile, ma non è adatto a questa situazione allo stato degli atti.

La legge consente di concordare per iscritto un compenso parametrato al risultato o al vantaggio ottenuto, entro limiti precisi. Resta vietato attribuire all’avvocato una quota del bene o del diritto oggetto della controversia. Ho spiegato più diffusamente la distinzione nella scheda sul compenso a percentuale.

Questo sistema non obbliga però l’avvocato ad assumere qualsiasi pratica senza anticipi. Significa che il professionista accetta di sopportare, in tutto o in parte, il rischio di lavorare senza compenso se la causa non produce un risultato.

In casi come questo, i risultati sono ancora troppo aleatori per proporre un incarico interamente subordinato al recupero degli stipendi. Prima bisogna verificare le date, individuare un vizio specifico e stimare l’importo realisticamente recuperabile. Restano inoltre possibili costi vivi, consulenze e il rischio di una condanna alle spese della controparte: un accordo con il proprio avvocato non elimina questi costi esterni.

La soluzione ragionevole è procedere per fasi: prima un esame documentale circoscritto e con preventivo chiaro; poi, solo se emergono basi concrete, valutare diffida, trattativa o giudizio e scegliere il sistema di compenso più adatto.

8 – La risposta pratica.

Se il periodo corretto è gennaio-marzo 2022 e la sospensione è stata adottata e mantenuta nel pieno rispetto della normativa allora vigente, le possibilità di recuperare lo stipendio sulla sola base dell’illegittimità generale dell’obbligo sono oggi modeste.

Se invece le date sono diverse, esisteva un’esenzione, la procedura non è stata rispettata o la sospensione è durata più del consentito, può esserci spazio per una richiesta mirata. La differenza la fanno i documenti, non le dichiarazioni generali sulla pandemia.

Per una prima verifica puoi telefonare allo 059 761926 e concordare un incontro con me, anche a distanza, portando il provvedimento di sospensione e le comunicazioni della scuola.

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Hai ricevuto un provvedimento simile o hai individuato un errore nelle date o nella procedura? Scrivilo nei commenti, senza pubblicare dati personali: può essere utile per capire quali aspetti meritano un approfondimento.

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Carta d’identità elettronica: può davvero tracciarti?

A breve scadrà la mia carta d’identità, che già quindici anni fa mi era stata rilasciata in formato elettronico. Ho letto che la CIE può diventare uno strumento di controllo e questo mi spaventa. Esiste un modo per evitarlo?

1 – La risposta breve: la CIE non ti localizza.

No: la Carta d’identità elettronica non contiene un GPS, non ha una batteria, non possiede una SIM e non è collegata autonomamente a Internet. Se la tieni nel portafoglio, non trasmette la tua posizione e non comunica dove vai.

Il suo microchip è «passivo»: entra in funzione soltanto quando viene avvicinato a un lettore contactless o a uno smartphone dotato di NFC. Per leggere i dati anagrafici e la fotografia occorre inoltre utilizzare una chiave stampata sul documento, il CAN o la zona MRZ. Il Ministero dell’Interno, nelle specifiche del microprocessore, afferma espressamente che un dispositivo non può leggere quei dati all’insaputa del titolare.

Perciò bisogna separare due timori diversi: essere localizzati fisicamente attraverso la carta e lasciare tracce quando la si usa per entrare in un servizio digitale. Il primo non corrisponde al funzionamento tecnico della CIE; il secondo merita invece qualche spiegazione.

2 – Quali informazioni contiene il chip.

Nel chip sono memorizzati in modo protetto i dati identificativi del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli elementi necessari per verificare l’autenticità del documento e usare l’identità digitale.

Le impronte vengono acquisite, di regola, dai dodici anni in poi. Secondo le informazioni ufficiali sulle impronte, sono conservate esclusivamente all’interno del chip e non in una banca dati separata; possono essere lette soltanto dalle autorità di controllo dotate delle specifiche autorizzazioni.

Questo non significa che la CIE sia priva di dati delicati. Significa che non è corretto immaginarla come un localizzatore acceso in permanenza. È piuttosto un documento con un archivio elettronico protetto, leggibile a distanza molto breve e secondo regole tecniche di accesso.

3 – Quando nasce davvero una traccia digitale.

La CIE può essere usata anche per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Il sistema prevede diversi livelli di sicurezza: credenziali, secondo fattore oppure, per il livello più elevato, lettura della carta mediante NFC e inserimento del PIN. Le modalità sono illustrate nella pagina ufficiale dedicata alla CIE.

Quando effettui un accesso online, il sistema deve necessariamente registrare alcuni dati tecnici: per esempio il momento dell’autenticazione, il servizio richiesto e gli elementi necessari a dimostrare che l’accesso è avvenuto correttamente. Non è la carta nel portafoglio a controllarti; è l’uso di un servizio informatico che produce registrazioni, come accade con SPID, l’home banking o qualunque account protetto.

Queste registrazioni non autorizzano però un uso indiscriminato dei dati. Devono avere una finalità, una base giuridica, tempi di conservazione proporzionati e misure di sicurezza adeguate. Il Garante per la protezione dei dati personali è già intervenuto, per esempio, sui tempi di conservazione dei dati del servizio di prenotazione CIE, mostrando che anche questa infrastruttura resta soggetta ai controlli previsti dalla normativa sulla privacy.

4 – Posso avere ancora una carta cartacea?

Come scelta personale, ormai no. Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea ha cessato in via generale di essere un documento valido, indipendentemente dalla scadenza stampata. Il Ministero dell’Interno lo ha comunicato in modo esplicito.

La disciplina transitoria ha conservato alcuni effetti limitati per rapporti già esistenti e per specifiche esigenze di interesse pubblico, ma non riconosce al cittadino un diritto generale a rifiutare la CIE e ottenere al suo posto il vecchio documento cartaceo. Sono inoltre previsti documenti provvisori per situazioni particolari, non come alternativa ordinaria fondata sulla diffidenza verso la tecnologia.

In concreto, se hai bisogno di rinnovare la carta d’identità, devi quindi mettere in conto il rilascio della CIE. La strada utile non è cercare un formato ormai superato, ma capire quali funzioni sono indispensabili e quali puoi scegliere di non usare.

5 – Puoi tenerla come semplice documento fisico.

Ricevere la CIE non ti obbliga a installare l’app CieID né a usarla quotidianamente per entrare nei servizi online. Puoi conservarla e mostrarla come documento di riconoscimento, usando per l’accesso digitale altri strumenti ammessi dal singolo servizio.

L’attivazione delle credenziali di livello 1 e 2 è una scelta del titolare. Il Garante, in un provvedimento del 12 marzo 2026, ha richiamato proprio il fatto che il cittadino può revocarle e può cancellare autonomamente il numero di telefono associato. Il livello 3 richiede invece la carta, un lettore NFC e il PIN: senza questi passaggi non avviene un’autenticazione online.

Non usare le funzioni digitali riduce le tracce connesse agli accessi, ma non elimina i trattamenti necessari per emettere e gestire il documento. Questi ultimi derivano dalla legge e dal compito pubblico del Ministero, non da un consenso che si possa semplicemente negare allo sportello.

6 – Le precauzioni sensate, senza allarmismi.

Puoi adottare alcune cautele molto semplici:

  • conserva separatamente carta, PIN e PUK;
  • non fotografare e non pubblicare fronte e retro della CIE;
  • non comunicare a sconosciuti numero del documento, CAN, PIN o PUK;
  • installa soltanto le applicazioni ufficiali e controlla sempre il servizio al quale stai accedendo;
  • in caso di furto o smarrimento, presenta denuncia e chiedi subito il blocco della carta e delle credenziali;
  • se attivi l’identità digitale, verifica periodicamente i recapiti associati e revoca le credenziali quando non vuoi più usarle.

Una custodia schermata può impedire materialmente l’interazione radio mentre la carta è riposta, ma non è indispensabile per rendere sicuro il documento: l’accesso ai dati è già protetto dai meccanismi descritti sopra. Può essere una cautela aggiuntiva per chi desidera maggiore tranquillità, non la prova che la carta altrimenti «spii» il titolare.

7 – Il controllo pubblico è un tema serio, ma va posto bene.

È legittimo discutere della crescente digitalizzazione dell’identità, dell’accentramento dei sistemi e del rischio che strumenti nati per semplificare la vita vengano estesi oltre la loro funzione originaria. Ne abbiamo visto un esempio nel dibattito sul Green Pass e sulla trasformazione della vita quotidiana in un sistema di autorizzazioni.

Proprio per questo conviene essere precisi. Attribuire alla CIE capacità che tecnicamente non possiede indebolisce una critica che, invece, può essere fondata su domande concrete: chi raccoglie i dati degli accessi? Per quale finalità? Per quanto tempo? Chi può consultarli? Esistono controlli indipendenti e rimedi effettivi?

Su questi punti il cittadino può chiedere l’informativa privacy del servizio, esercitare i diritti di accesso e rettifica quando applicabili e, davanti a un trattamento specifico ritenuto illecito, rivolgersi al responsabile della protezione dei dati o al Garante. Un timore generico non basta per impedire il rilascio della carta, ma un uso preciso e illegittimo dei dati può e deve essere contestato.

8 – In conclusione: non rinunciare al documento, scegli come usarlo.

Nel tuo caso non vedo una base giuridica per ottenere ordinariamente una carta cartacea al posto della CIE. Vedo però un margine concreto di scelta: puoi ricevere il documento, usarlo soltanto per identificarti e non attivarne o non utilizzarne le funzioni online, salvo quando lo ritieni davvero necessario.

La CIE non segue i tuoi movimenti. Se la preoccupazione riguarda invece un determinato accesso, un’applicazione o una richiesta anomala di dati, allora bisogna esaminare quel trattamento specifico: soggetto che lo compie, informazioni raccolte, finalità dichiarata e tempi di conservazione. È su fatti verificabili, non su paure indistinte, che si costruisce una tutela efficace.

9 – Se hai un dubbio concreto, verifichiamolo insieme.

Se un ente ti ha imposto un uso della CIE che ritieni sproporzionato, oppure vuoi capire quali dati siano stati trattati in una procedura precisa, telefona allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, anche a distanza.

Se vuoi continuare a ragionare su libertà e diritti senza slogan, segui anche Noi non vaccinati.

Hai già rinnovato la carta o hai incontrato richieste che ti sono sembrate eccessive? Raccontalo nei commenti: il confronto su casi concreti aiuta tutti a capire meglio.

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Danni da vaccino Covid: come funziona l’indennizzo?

Ho avviato una richiesta di indennizzo per i danni subiti al sistema nervoso dopo la terza dose del vaccino Moderna. Sono stato dichiarato invalido all’80 per cento e posso fornire circa 250 pagine di referti che documentano questa situazione dopo la vaccinazione.

1 – La domanda di indennizzo è prevista anche per il vaccino Covid.

La legge italiana prevede espressamente un indennizzo per chi abbia riportato, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

La previsione è stata inserita dall’articolo 20 del decreto-legge 4/2022 nella disciplina generale della legge 210/1992. Non conta, quindi, che la dose fosse Moderna anziché di un altro produttore: ciò che va accertato è se la vaccinazione abbia causato una menomazione permanente rientrante nella legge.

Da quello che racconti, hai fatto bene ad avviare la procedura. Non è però possibile dire, soltanto sulla base dell’invalidità riconosciuta e del numero dei referti, se l’indennizzo sarà concesso.

2 – Invalidità all’80 per cento e indennizzo sono due accertamenti diversi.

Il riconoscimento dell’invalidità civile all’80 per cento è un elemento molto importante perché documenta una compromissione seria delle condizioni di salute. Non dimostra, però, automaticamente che quella compromissione sia stata provocata dal vaccino.

Le due valutazioni rispondono a domande differenti. Nell’invalidità civile si misura la riduzione della capacità lavorativa o, a seconda dell’età e della situazione, la difficoltà nello svolgimento delle funzioni proprie della persona. Nella procedura prevista dalla legge 210/1992 occorre invece accertare anche che la menomazione sia permanente e che esista un nesso causale con la vaccinazione.

Può quindi accadere che una persona abbia una percentuale elevata di invalidità, ma che la Commissione medico-ospedaliera contesti la causa vaccinale. Può anche accadere il contrario: il diritto all’indennizzo non dipende meccanicamente dalla percentuale di invalidità civile, ma dai requisiti specifici previsti dalla legge.

3 – Il punto decisivo è il nesso causale.

La successione temporale è importante, ma non basta. Dire che i disturbi sono comparsi dopo la terza dose individua il momento dal quale cominciare l’analisi; non dimostra da solo che siano stati provocati dalla dose.

Occorre ricostruire in modo medico-legale:

  • le condizioni di salute prima della vaccinazione;
  • la data e il tipo di somministrazione;
  • il momento preciso di comparsa dei primi sintomi;
  • l’evoluzione clinica e gli accertamenti eseguiti;
  • la compatibilità scientifica tra vaccinazione e patologia;
  • l’eventuale presenza di cause alternative;
  • il carattere permanente della menomazione.

La Corte costituzionale ha chiarito che l’indennizzo ha una natura diversa dal risarcimento: non richiede di provare la colpa di qualcuno, ma richiede comunque l’accertamento del rapporto causale tra vaccino e menomazione permanente. È un principio spiegato, tra le altre, nella sentenza 268/2017.

4 – Duecentocinquanta pagine aiutano soltanto se raccontano una storia chiara.

Una documentazione ampia può essere preziosa, ma in queste pratiche la quantità non sostituisce la qualità. Una Commissione potrebbe perdersi in 250 pagine non ordinate, contenenti duplicati o referti privi di un collegamento evidente con la menomazione lamentata.

Ti suggerisco di costruire un fascicolo con un indice e una cronologia sintetica. Dovrebbero emergere subito certificato vaccinale, situazione clinica precedente, prime manifestazioni, accessi al pronto soccorso, ricoveri, visite specialistiche, esami strumentali, terapie, diagnosi, verbale di invalidità e condizioni attuali.

Il documento più utile, spesso, è una relazione medico-legale che legga insieme tutto il materiale, distingua i dati decisivi da quelli secondari e affronti espressamente il nesso causale e la permanenza del danno. Non serve una relazione assertiva: serve un ragionamento clinico verificabile, capace di confrontarsi anche con possibili spiegazioni alternative.

5 – Come si svolge la procedura.

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, la domanda va presentata all’azienda sanitaria di residenza. L’azienda cura l’istruttoria e acquisisce il giudizio della Commissione medico-ospedaliera; successivamente comunica l’esito e, in caso di riconoscimento, provvede agli atti necessari per la liquidazione.

Se hai già presentato la domanda, controlla che sia stata protocollata e che comprenda almeno la documentazione relativa alla vaccinazione, alla menomazione psicofisica permanente e alla data in cui essa si è manifestata. Conserva ricevute, protocolli, richieste di integrazione, convocazioni e ogni comunicazione ricevuta.

Non inviare documenti alla rinfusa ogni volta che ne ottieni uno nuovo. Prepara integrazioni ordinate, numerate e accompagnate da una breve spiegazione della loro rilevanza.

6 – Attenzione ai termini.

L’articolo 3 della legge 210/1992 prevede per le vaccinazioni un termine perentorio di tre anni. Dopo la sentenza 35/2023 della Corte costituzionale, il termine va riferito alla conoscenza del danno e della sua indennizzabilità.

Individuare il giorno esatto dal quale decorrono i tre anni può essere difficile, soprattutto quando i sintomi evolvono lentamente, la diagnosi arriva tardi o il possibile collegamento emerge soltanto dopo ulteriori accertamenti. Per questo non conviene attendere e la tempestività della domanda va verificata sui documenti del caso concreto.

Se il giudizio della Commissione è negativo, l’articolo 5 della legge 210/1992 prevede il ricorso al Ministro della salute entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. La norma stabilisce inoltre termini specifici per la successiva azione davanti al giudice ordinario. Quando arriva un diniego, dunque, non bisogna lasciarlo nel cassetto: va esaminato immediatamente con il fascicolo medico.

7 – Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa.

L’indennizzo è una misura di solidarietà pubblica: non richiede di individuare una condotta colpevole, ma presuppone menomazione permanente e nesso causale. Il risarcimento mira invece a riparare integralmente un danno attribuibile a uno o più responsabili e richiede presupposti ulteriori, compresi l’illecito o l’inadempimento e la relativa prova.

Le due strade possono coesistere, ma non vanno confuse. Aver presentato la domanda di indennizzo non significa avere già impostato correttamente anche un’eventuale azione risarcitoria. Servono una valutazione separata dei possibili responsabili, delle prove disponibili e dei termini applicabili.

Avevo già ricordato, parlando dei danni da vaccino, che la firma del consenso non impedisce in assoluto di chiedere un risarcimento. Ciò non significa però che ogni evento successivo alla vaccinazione sia automaticamente risarcibile: anche in quella sede il nesso causale resta essenziale.

8 – Che cosa fare adesso.

Nel tuo caso partirei da quattro verifiche concrete:

  • data di presentazione e numero di protocollo della domanda;
  • completezza della documentazione richiesta dall’azienda sanitaria;
  • relazione medico-legale sul nesso causale e sulla permanenza della menomazione;
  • stato della procedura ed eventuali comunicazioni o termini già decorrenti.

La percentuale di invalidità e i numerosi referti sono una base importante, ma vanno trasformati in un fascicolo leggibile e in una tesi medico-legale precisa. Senza vedere i documenti non sarebbe serio promettere l’accoglimento; sarebbe altrettanto sbagliato liquidare la pratica soltanto perché il collegamento causale è complesso.

9 – Facciamo esaminare il fascicolo senza perdere tempo.

Se vuoi verificare la domanda già presentata, ordinare i referti e valutare gli eventuali passi successivi, telefona allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, anche a distanza.

Per continuare a ricevere approfondimenti su diritti, vaccini e libertà di scelta, segui il blog Noi non vaccinati.

Hai affrontato una procedura simile o hai un dubbio sull’indennizzo? Raccontalo nei commenti: leggo volentieri e rispondo quando posso.

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Se il datore chiede il green pass anche dopo il 30/4?

Cosa si può/ si deve fare, nel caso in cui un datore di lavoro continui a richiedere il green pass ai dipendenti anche dopo il 30/04 per poter accedere ai luoghi di lavoro?

Devi fare una diffida per iscritto, tramite raccomandata a/r o pec (posta elettronica certificata, personalmente o, preferibilmente, tramite un avvocato, in cui appunto si ricorda la legislazione vigente e l’obbligo del datore di far entrare il lavoratore anche senza green pass.

Ciò sempre che ovviamente la pretesa sia fondata e non si tratti di settori per cui ci sono normative particolari, come ad esempio le residenze assistenziali.

Se ti serve una diffida, puoi acquistare da qui.

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Multa per chi va al ristorante senza green pass

Se mi trovo in un locale tipo ristorante, pub o bar, sprovvisto di green pass e viene effettuato un controllo da parte delle forze dell’ordine, cosa rischio?
Una sanzione eventualmente impugnabile? Con Con che possibilità di vincere il ricorso?

Che strategia devo adottare durante il controllo?

La sanzione è di 600€, sia per te che per il locale che ha omesso il controllo.

Il ricorso si può fare, ma l’unica possibilità è chiedere al giudice di pace di mandare gli atti alla Corte costituzionale, salvo che non ci siano vizi specifici della multa, come ad esempio mancanza di sottoscrizione, errore nella data e altre cose formali, perché per il resto è tutto «regolarmente» previsto dalla legge.

Durante l’atto di accertamento quello che fai o non fai non fa alcuna differenza, non importa dichiarare nulla, puoi firmare tranquillamente.

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Subagente assicurativo: è tenuto al green pass?

Sono un subagente assicurativo, non dioendente di alcuna agenzia generale, con partita iva. Le agenzie generali dove vado possono chiedermi green pass?

Sì, è l’unico caso in cui un lavoratore autonomo deve essere munito di green pass per entrare in un’altra azienda.

Lo prevede il comma 2 dell’art. 3 del decreto 127/2021 che puoi consultare sul portale dello stato italiano «normattiva».

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Super green pass per un concorso pubblico?

Le scrivo perché vorrei ascoltare il suo parere in merito all’obbligo di Green pass rafforzato per partecipare ad un concorso pubblico. Il concorso in questione è iniziato ben 2 anni fa, tra sospensioni e rinvii per emergenza sanitaria. Io ho superato le 2 prove scritte e adesso mi attende l’ultima prova orale che inizierà il 17 gennaio 2022. Dovrebbe svolgersi in presenza, anche se nel bando si riservano la possibilità di svolgerlo in modalità telematica in caso di necessità. Tra i requisiti per partecipare viene richiesto il green pass base, ma questa informazione risale a qualche giorno fa. Alla luce dell’inasprimento delle regole che partirà il 10 gennaio, secondo lei è legalmente possibile che modifichino il bando inserendo greenpass rafforzato? Sarebbe una catastrofe per molti concorsisti che, anche volendo vaccinarsi, ormai non sarebbero più nei tempi per ottenere il supergreenpass in data utile per svolgere la prova concorsuale. Quindi tutte queste persone saranno escluse dal poter partecipare? Grazie in anticipo, buona giornata

Purtroppo, nella pratica giuridica non ha alcun senso ragionare su ipotesi.

Non ho, infatti, alcun modo di sapere che cosa deciderà il governo e, soprattutto, in che forma.

Tutto quello che si può dire ad oggi è, in generale, che probabilmente, per evitare facili impugnazioni, di cui il settore dei concorsi pubblici è pieno, gli organizzatori del concorso potrebbero optare per lo svolgimento con modalità telematica.

Se ciò non accadesse, e se venisse addirittura richiesto il green pass rafforzato, è una cosa che si potrà vedere solo in seguito, relativamente alla quale si potranno valutare eventuali forme di impugnazione, anche considerando che il concorso è iniziato prima dell’entrata in vigore di tali eventuali disposizioni successive.

Manca, infine, un pezzo importante di informazione: concorso pubblico per cosa? Potrebbe, infatti, essere rilevante: se fosse, ad esempio, per l’assunzione in sanità, scuola o forze dell’ordine un eventuale ricorso per eventuale richiesta di super green pass potrebbe essere meno rilevante, dal momento che per quelle categorie è già previsto l’obbligo vaccinale, ad esempio.

Risentiamoci eventualmente quando ci saranno novità concrete.

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La multa dei 100 euro va pagata immediatamente.

ho 63 anni come posso contrastare obbligo vaccinale appena mi arriverà avviso ?

A differenza di quello che scrivono tanti cretini su internet, quando arriva la celebre multa dei 100 euro bisogna pagarla immediatamente.

Personalmente, farò così io stesso.

Tutte le sere, anzi, stiro una banconota verde da 100 euro, così faccio più bella figura. Poi stirare i soldi mi piace, mi è sempre piaciuto.

Seriamente, l’avviso della multa, per espressa previsione legislativa, è titolo esecutivo.

Questo significa che, se non paghi, ti pignorano il conto in banca o ti mettono il fermo amministrativo sulla macchina o sul veicolo che usi per lavorare.

Quindi devi pagare subito, all’esatto opposto di quelli che consigliano molti avvocati su internet, avvocati che evidentemente sono caduti dal seggiolone da piccoli, e probabilmente qualche volta anche da grandi.

Quello che puoi fare, dopo aver pagato, è fare ricorso al giudice di pace.

Il ricorso, ovviamente, non lo fai peri 100 euro della multa, anche perché ti costa dieci volte di più, approssimativamente.

Lo fai per avere una possibilità di mandare questa legislazione vergognosa alla Corte costituzionale.

Qui non sono possibili, né utili, cause collettive: bisogna che quante più persone hanno ricevuto la multa facciano ricorso.

Lo sai vero dove sono adesso i magistrati favorevoli alla libera scelta?

Quasi tutti a casa sospesi.

Ce ne sono alcuni che sono ancora in servizio perché hanno preso il covid e sono guariti.

Nessuno di noi può scegliere il magistrato che si occuperà di un caso quando presenta un ricorso, viene assegnato dall’ufficio a sua discrezione.

Ecco perché è importante, anzi fondamentale, fare quanti più ricorsi possibile: perché se ad un determinato ufficio del giudice di pace ci sono 40 magistrati e uno solo di essi sarebbe disponibile a sentire le nostre ragioni, quelle dei non vaccinati, e mandare tutto alla Corte costituzionale, per arrivare a quell’unico giudice dobbiamo presentare tutti i ricorsi che possiamo presentare.

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Encefalomielite mialgica: posso avere esenzione?

sono affetta da encefalomielite mialgica. Posso chiedere l esenzione?

Puoi sicuramente tentare, ma non esiste, non potrebbe mai esistere, un «catalogo» di patologie che consentono di ottenere sicuramente o meno l’esenzione, anche perché poi dipende da gravità, concomitanza, età, sesso, altri fattori di rischio e, insomma, tutti gli elementi più in generale attinenti alla condizione della persona.

È una valutazione sanitaria che spetta al soggetto cui viene assegnata la competenza dalla legge che, per alcuni soggetti, è solo il medico di medicina generale, mentre per altri è, oltre al MMG, anche il medico vaccinatore.

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Altre vaccate ne abbiamo?

vorrei sapere come è meglio comportarsi in caso di necessità di recarsi in banca ma non volendo esibire il GP. È corretto richiedere che venga mostrata autorizzazione al trattamento dati sanitari da parte del Ministero della Salute? Possiamo videoregistrare la conversazione e denunciare chi ci impedisce la fruizione del servizio?

No, queste sono tutte puttanate diffuse da avvocati che sono caduti dal seggiolone da piccoli, che non sono solo inutili, ma possono facilmente rivelarsi anche dannose.

La prima battaglia, oggi, per chi è a favore della libera scelta è quella contro le vaccate, perché il settore, specialmente in campo giuridico legale, pullula di informazioni sbagliate.

Le uniche possibilità per chi ha bisogno della banca oggigiorno sono attivare un home banking o delegare una persona munita di green pass o fare un tampone.

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