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Green pass rafforzato per i colloqui a scuola?

la dirigente scolastica vuole super green pass per i colloqui all’asilo nonostante da quello che leggo basti il base da tampone. Può un dirigente applicare norme più stringenti o vado con i carabinieri al colloquio?

Sul titolo richiesto per l’ingresso ai colloqui onestamente non sono aggiornato, dovrei approfondire e al momento non ho modo di farlo.

Tra l’altro purtroppo si stanno diffondendo interpretazioni legate anche all’età del soggetto, per cui se hai più di 50 anni ti chiedono il super e viceversa.

Andare «con i carabinieri», anche ammesso che tu possa trovare un militare disposto ad accompagnarti, non mi sembra una buona idea.

Piuttosto è preferibile far inviare una diffida da un avvocato in cui ribadisci che il titolo di ingresso è il certificato verde semplice.

Comunque un dirigente non può a mio giudizio inventarsi norme più restrittive di quelle previste dalla normativa vigente, anche ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.

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Ma che caf dici?

A mio giudizio, in scienza e coscienza, gli uffici dei Centri di Assistenza Fiscali non possono assolutamente richiedere la certificazione verde per l’ingresso e, coloro che lo facessero, commetterebbero un abuso.

La disposizione di riferimento è il comma 1-bis dell’art. 9 bis del decreto legge 22 aprile n. 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 1 del 2022.

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Secondo tale disposizione:

«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e’  consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi  COVID-19, di cui all’articolo 9, comma  2,  l’accesso ai seguenti servizi e attivita’, nell’ambito del territorio nazionale: 

          a) servizi alla persona; 

          b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e  finanziari,

attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie  della  persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri…»

Il centro di assistenza fiscale non è né un ufficio pubblico, né un esercizio commerciale e quindi non rientra nell’ambito di applicazione della normativa in esame.

I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e l’istituto dell’assistenza fiscale sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Dal punto di vista della loro natura giuridica, essi sono società a responsabilità limitate, dunque non sono affatto soggetti pubblici, ma privati, avendo assunto la forma tipica delle organizzazioni tra privati.

Essi, peraltro, non sono esercizi commerciali di rivendita, ma svolgono una funziona di assistenza fiscale di rilievo sociale che tuttavia non è tale da mutarne la natura giuridica.

Queste considerazioni sono già da sole assorbenti la materia. 

Per completezza, va ricordato che l’art. 14 delle preleggi recita quanto segue: 

«14 Preleggi – Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.» 

Sulla natura eccezionale della decretazione d’urgenza emessa dal governo negli ultimi due anni per l’emergenza sanitaria, sia per ciò che concerne gli scopi della normazione sia per ciò che ne riguarda gli effetti, che in molti casi hanno comportato la grave compressione di diritti fondamentali, come – nel caso in esame – quello degli individui di entrare, banalmente, in un negozio, e, di conseguenza, il diritto di iniziativa economica, credo che davvero nessuno possa nutrire alcun dubbio.

Trattandosi di normazione, dunque, avente natura eccezionale, la stessa deve essere interpretata, così come previsto dalla norma fondamentale contenuta all’articolo 14 delle preleggi, in modo rigoroso, tassativo e restrittivo, non potendosi ricomprendere al suo interno ipotesi non specificamene considerate.

Se il legislatore, dunque, avesse voluto includere anche i CAF tra gli uffici per l’ingresso nei quali sarebbe stato necessaria la certificazione verde, avrebbe dovuto dirlo espressamente, non rientrando gli stessi in alcun modo né nella categoria degli uffici pubblici, essendo società di capitali di natura privata, né in quello degli esercizi commerciali, non essendo affatto negozi in cui si pratichi commerci di alcun tipo.

In tale quadro giuridico, il rifiuto da parte degli addetti ad un ufficio CAF di consentire l’ingresso di una persona sprovvista di green pass è sicuramente illegittimo e potrebbe anche concretizzare un illecito di natura penale, dal momento che i centri sono stati istituti per legge per rendere un pubblico servizio, anche se tramite uno strumento di natura privatistica.

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Obbligo vaccino over 50: come evitarlo?

Vorrei sapere come fare a difendersi dall’imminente obbligo over 50. C’è modo di ottenere esenzioni e come?

L’esenzione può essere concessa dal medico di base, MMG, oppure dal medico vaccinatore.

Di solito, ci sono molte più chances con il medico di base.

È importante a mio giudizio non rivolgersi al medico vaccinatore «a freddo», ma con la relazione di uno o più medici specialisti che valutano la compatibilità delle proprie condizioni con la somministrazione dei preparati anti covid 19.

Ti consiglio anche di farti seguire da un legale competente sin dalle prime fasi; anche se questo legale non necessariamente spedirà immediatamente lettere o diffide è importante per avere una guida passo passo.

Ottenere l’esenzione o il differimento non è facile, ma il rilascio degli stessi da parte della categoria dei medici di famiglia sta procedendo in maniera completamente scriteriata: ci sono persone con patologie lievi che l’hanno ottenuta e altre persone con situazioni molto più gravi che non riescono ad ottenerla.

In questo contesto, salvo il caso di coloro che sono sani al 100%, vale secondo me sempre la pena di provare.

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Green pass per chi fa smart working: è obbligatorio?

Introduzione.

A mio giudizio, i lavoratori dipendenti che hanno più di cinquanta anni e svolgono le loro prestazioni lavorative in modalità smart working non devono essere muniti di green pass di alcun tipo, di conseguenza possono svolgere il loro lavoro da casa senza bisogno nè di vaccinarsi nè di sottoporsi al sistema dei tamponi ogni 48 ore.

Questo parere viene reso sulla base della normativa emessa sino al decreto legge del 7 gennaio 2022, n. 1.

L’interpretazione delle leggi, in base all’art. 12 delle preleggi, deve avvenire nel modo seguente: «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

I criteri indicati dalla legge stessa sono quindi due: quello letterale e quello teleologico, cioè relativo allo scopo per cui una determinata normativa è stata adottata ed esiste nel sistema.

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Criterio Letterale.

Dal punto di vista del primo criterio, quello letterale, sono da svolgere le seguenti osservazioni.

Sulla base delle disposizioni vigenti, il certificato verde è richiesto espressamente per l’«accesso al luogo di lavoro».

Va ricordato, a riguardo, che in base all’art. 14 delle preleggi, leggi «sulle leggi» esistenti nel nostro ordinamento, le disposizioni speciali ed eccezionali non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerate.

In altri termini, quando una legge è speciale o eccezionale, non si può fare luogo ad interpretazione estensiva, analogica o comunque largheggiare, ricomprendendo nel suo ambito di applicazione ciò che non è espressamente menzionato.

La natura speciale o eccezionale o comunque emergenziale della normazione in esame non mi pare proprio possa in alcun modo essere revocato in dubbio, dal momento che è stata emessa su di una base temporale limitata, connessa ad uno stato di emergenza sanitaria e comprime e limita diritti fondamentali dell’individuo come quello di libera circolazione, di lavoro e di iniziativa economica.

Per questo motivo, il primo argomento – quello letterale – a favore dell’esclusione del green pass per chi svolge il proprio lavoro in modalità smart working, senza cioè accedere ai locali dell’azienda, è particolarmente importante, più importante di quanto avvenga solitamente quando si procedere all’interpretazione della leggi.

Una seconda osservazione, rilevante sia per il criterio in esame che, come circostanza di fatto, per quello successivo, è quella per cui lo smart working si svolge, concretamente, presso la casa di abitazione del lavoratore.

Orbene, la casa di abitazione, o di residenza, non è mai un luogo di lavoro: è un luogo di civile abitazione, una dimora, nel quale solo incidentalmente si svolge una prestazione lavorativa, grazie agli strumenti messi a disposizione dalla tecnologica, come il telelavoro, le videoconferenze e svariati altri, tra cui la condivisione nella cloud dei documenti aziendali.

Detto in altri termini, il fatto che un lavoratore, a volte, svolga presso il proprio domicilio la sua prestazione lavorativa, non determina certamente la trasformazione del domicilio stesso in un locale aziendale.

Ciò, se è interessante sotto il profilo del criterio letterale, che impedisce di pensare che l’accesso alla propria casa si possa mai considerare equivalente all’accesso all’azienda, è rilevante anche sotto il profilo teleologico.

Lo scopo della normativa emergenziale.

Il fine della pesante ed eccezionalissima normativa d’emergenza, senza precedenti nella storia della Repubblica, è dichiaratamente quello di contenere l’epidemia di covid19.

Se, dunque, questo è lo scopo, è evidente che il divieto di accesso senza certificato verde vale solo per l’accesso ai locali aziendali, che sono condivisi con altri lavoratori, appartenenti ad altre famiglie, che potrebbero a loro volta, in ipotesi, essere contagiati.

Mentre, invece, non può certo valere per l’accesso o la permanenza nei locali dove una persona abita e dimora, dal momento che quello è un luogo che il lavoratore frequenta da solo o comunque con altri membri della famiglia che tuttavia frequenterebbe comunque, non potendo certo essere allontanato dalla propria abitazione.

Principio di ragionevolezza.

Viene infine in relazione un altro profilo, quello di ragionevolezza, in base al quale le disposizioni di legge devono essere interpretate in modo ce abbiano un senso piuttosto che nel modo in cui non ne hanno alcuno o diventano impraticabili.

Sotto questo punto di vista, ci si deve chiedere che cosa se ne dovrebbe concludere, in punto a controlli all’accesso, nel momento in cui, per assurdo, si ammettesse che un lavoratore fosse soggetto all’obbligo di presentazione e/o possesso del green pass anche per lo smart working che svolge presso il proprio domicilio.

Si dovrebbe forse ipotizzare che il lavoratore dovrebbe recarsi al mattino presso l’azienda per farsi controllare il green pass dal datore o dal soggetto da questi a ciò preposto, per poi ritornare a casa a svolgere la sua prestazione lavorativa?

Si tratterebbe ovviamente di una soluzione completamente irragionevole e insensata, che per giunta frustrerebbe anche lo scopo fondamentale della normativa di contenimento al massimo grado dell’epidemia, determinando un contatto e un commuting del tutto inutili.

Conclusioni.

Per tutti questi motivi, credo che la normativa vigente ad oggi in materia di certificazione verde vada interpretata nel senso di ritenere che il certificato verde non sia necessario per chi svolge la propria prestazione lavorativa in smart working al proprio domicilio, sia esso all’interno di una famiglia composta da un solo membro che all’interno di famiglie più numerose.

Se il tuo datore di lavoro ti chiede il green pass per lo smart working, vai da un avvocato e fagli scrivere una diffida, magari inizialmente garbata, in cui ricordi che non è dovuto e ne rappresenti i motivi.

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Autotest covid è valido per entrare in palestra?

Vorrei saper se autotest COVID-19 comprato in farmacia è valido per palestra ? Come io mi alleno 4 volte al settimana e non voglio vaccinarmi , vorrei sapere validità del autotest.

No, il tampone deve essere eseguito dal farmacista come pubblico ufficiale, che poi certifica la negatività nel sistema informatico in relazione alla tua scheda.

Tra l’altro il farmacista, quando fa il tampone, non conserva nulla dell’esame, i materiali vengono tutti buttati, per cui quello che fa fede è proprio la certificazione dell’avvenuta esecuzione dell’esame da parte del farmacista stesso come «autorità» sanitaria.

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Andare negli alberghi: e se per lavoro?

Nel caso passasse in CDM la nuova linea, in particolare sugli alberghi, se uno si sposta per il paese per motivi di natura lavorativa che cosa deve fare? Dormire sulle panchine? Alcuni giornali ne parlano come se gli hotel fossero esclusivamente una destinazione turistica, non si capisce nulla.

Hai ragione, questo è un possibile punto critico della nuova normativa.

Però anche qui non vale la pena di parlarne finché non ci sarà il testo definitivo del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Dal punto di vista pratica, molte persone si stanno attrezzando, già da mesi, con van all’interno dei quali si può dormire, come i trasporter della Volkswagen, io stesso ne ho uno su cui sto facendo una camperizzazione mobile proprio in questo periodo.

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Possono farmi un TSO se non voglio vaccinarmi?

vorrei sapere cosa potrebbe succedere se il vaccino diventasse obbligatorio: potrebbero costringere a farlo, tipo TSO, andando nelle case a prelevare le Persone? Si potrebbe rischiare il licenziamento, opponendosi? L’eventuale obbligo da rispettare avrebbe una data di scadenza? Con il licenziamento, si manterrebbe comunque il diritto alla Pensione?

No, se anche mettono il vaccino obbligatorio, per praticare l’iniezione occorre sempre il consenso della persona interessante, non possono venire a casa tua, legarti e farti l’inoculazione.

Ne parla anche la sentenza 7045 del Consiglio di Stato, che trovi sul mio blog «avvocati dal volto umano» e di cui ho parlato nel mio canale youtube: ti invito ad iscriverti ad entrambi.

Per il resto, per quanto riguarda le categorie per cui l’obbligo è attualmente previsto, cioè principalmente i sanitari, per chi non si vaccina c’è il divieto di svolgere mansioni a contatto con altre persone, chiamato dalla legge impropriamente sospensione, cosa che in alcuni casi, ove non possibile ricollocare il personale, si traduce in una sospensione del rapporto di lavoro.

Le altre domande hanno poco senso, bisogna ragionare sul dato normativo e aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

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Nuovi obblighi vaccinali: come sfuggirne?

dal 15 Dicembre per me ci sarà l’obbligo vaccinale, cosa posso fare, io non lo voglio fare

Sono alcuni mesi che predico che l’unica via d’uscita da tutta la normazione d’emergenza della pandefuffa e dalla vaccinazione è ottenere l’esenzione.

Lo dico anche a te.

Per maggiori dettagli, puoi leggere i precedenti post del blog appunto sull’esenzione.

Poi se credi mi contatti in privato che magari iniziamo a lavorarci concretamente.

Può darsi abbia ulteriori novità, anche se sono scettico a riguardo, una volta che avrò letto il decreto, che al momento deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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Quali possibilità ho di avere l’esenzione?

Vorrei conoscere le probabilità di ottenere l’esenzione dal Vaccino avendo varie patologie per le quali mi è stato sconsigliato, anche se ovviamente soltanto a voce!

Grazie per la tua domanda, che mi consente di chiarire un aspetto di cui mi trovo a parlare abbastanza spesso:

? non c’è nessun modo di sapere, prima di richiedere l’esenzione, quali sono le probabilità che ti venga concessa o meno ?

Lo reitero: non si può in alcun modo sapere, prima di fare la domanda, se ti concederanno l’esenzione o no.

L’unico caso certo è quello in cui una persona è completamente sana. In quella ipotesi, è inutile perdere tempo.

Al di fuori di quello, la gestione delle esenzioni funziona, come da lunga tradizione, assolutamente all’italiana e cioè senza alcun criterio, senso logico e senza che i medici di famiglia, insomma, abbiano un orientamento comune, almeno in parte.

La mancanza totale di uniformità, ad esempio, ha determinato il fatto che io sia riuscito ad ottenere esenzioni per gente che aveva patologie molto lievi, come l’orticaria, e non sia ancora riuscito, ad esempio, per persone con patologie multiple e molto più gravi, come ad esempio la sclerosi multipla per la quale, se vi sono lesioni aperte, la SMI raccomanda apertamente di evitare la vaccinazione.

Questo è tutto ingiusto e rende ancora più senza senso la situazione senza senso che stiamo vivendo, ma io vi devo dire la verità e vi devo rappresentare le cose come stanno e non raccontare delle balle.

Vale la pena ugualmente tentare di chiedere l’esenzione?

Secondo me sì.

Avere l’esenzione è molto difficile, ne danno circa una o due ogni dieci che richiedo, però al momento l’esenzione è l’unico modo per poter uscire dalla normazione emergenziale sul covid, quindi dal green pass, dagli obblighi vaccinali e così via.

Essendo probabile una proroga è probabilmente il caso di provarci almeno, a richiederla.