Io ti consiglio di fidarti sempre e comunque del governo, che per la tua tutela ha messo in piedi un sistema in cui basta un baco qualsiasi per rendere la vita impossibile alle persone senza alcuna ragione.
«Ha due vaccini e un tampone negativo, ma non ha più il green pass precedente e non riesce ad ottenere quello rafforzato, e quindi deve andare avanti a tamponi antigenici ogni 48 ore.»
Vorrei saper se autotest COVID-19 comprato in farmacia è valido per palestra ? Come io mi alleno 4 volte al settimana e non voglio vaccinarmi , vorrei sapere validità del autotest.
No, il tampone deve essere eseguito dal farmacista come pubblico ufficiale, che poi certifica la negatività nel sistema informatico in relazione alla tua scheda.
Tra l’altro il farmacista, quando fa il tampone, non conserva nulla dell’esame, i materiali vengono tutti buttati, per cui quello che fa fede è proprio la certificazione dell’avvenuta esecuzione dell’esame da parte del farmacista stesso come «autorità» sanitaria.
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Per l’ingresso in azienda, chi è stato esentato dalla vaccinazione non deve in ogni caso essere munito né di green pass né tantomeno di tampone. Se l’azienda lo chiede, sta praticando un sopruso.
L’art. 3 del decreto legge 127/2021, che introduce l’art. 9 septies al precedente decreto legge 52/2021, convertito con modificazione nella legge 87/2021, prevede, al comma 3°, che «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute»
La circolare che ha definito tali criteri è la 4 agosto del 2021, che ha appunto previsto che l’esenzione venga rilasciata dal medico di medicina generale.
Il decreto legge 127/2021 è stato regolarmente convertito in legge con il provvedimento 19 novembre 2021, n. 165, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, già in vigore.
La legge di conversione ha modificato il comma sopra citato sostituendo all’espressione finale precedentemente impiegata la formula «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino», che è sostanzialmente equivalente e non ha quindi innovato alcunché.
Resta solo da dire che i commi 1 e 2 della disposizione in esame, dall’applicazione dei quali sono esclusi gli esentati, sono i seguenti (nel testo già coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione):
«1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, e’ inserito il seguente: «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione, anche in qualita’ di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.»
Per tale motivi, chi è esentato da vaccinazione nelle forme previste dalla legge dal suo medico di base, non è assoggettato comunque al regime del green pass, nè deve dunque presentare dei tamponi che sono previsti solo per chi è assoggettato a questo regime e non intende conseguire il green pass vaccinandosi.
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