Cosa si può/ si deve fare, nel caso in cui un datore di lavoro continui a richiedere il green pass ai dipendenti anche dopo il 30/04 per poter accedere ai luoghi di lavoro?
Devi fare una diffida per iscritto, tramite raccomandata a/r o pec (posta elettronica certificata, personalmente o, preferibilmente, tramite un avvocato, in cui appunto si ricorda la legislazione vigente e l’obbligo del datore di far entrare il lavoratore anche senza green pass.
Ciò sempre che ovviamente la pretesa sia fondata e non si tratti di settori per cui ci sono normative particolari, come ad esempio le residenze assistenziali.
la dirigente scolastica vuole super green pass per i colloqui all’asilo nonostante da quello che leggo basti il base da tampone. Può un dirigente applicare norme più stringenti o vado con i carabinieri al colloquio?
Sul titolo richiesto per l’ingresso ai colloqui onestamente non sono aggiornato, dovrei approfondire e al momento non ho modo di farlo.
Tra l’altro purtroppo si stanno diffondendo interpretazioni legate anche all’età del soggetto, per cui se hai più di 50 anni ti chiedono il super e viceversa.
Andare «con i carabinieri», anche ammesso che tu possa trovare un militare disposto ad accompagnarti, non mi sembra una buona idea.
Piuttosto è preferibile far inviare una diffida da un avvocato in cui ribadisci che il titolo di ingresso è il certificato verde semplice.
Comunque un dirigente non può a mio giudizio inventarsi norme più restrittive di quelle previste dalla normativa vigente, anche ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.
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A mio giudizio, i lavoratori dipendenti che hanno più di cinquanta anni e svolgono le loro prestazioni lavorative in modalità smart working non devono essere muniti di green pass di alcun tipo, di conseguenza possono svolgere il loro lavoro da casa senza bisogno nè di vaccinarsi nè di sottoporsi al sistema dei tamponi ogni 48 ore.
Questo parere viene reso sulla base della normativa emessa sino al decreto legge del 7 gennaio 2022, n. 1.
L’interpretazione delle leggi, in base all’art. 12 delle preleggi, deve avvenire nel modo seguente: «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».
I criteri indicati dalla legge stessa sono quindi due: quello letterale e quello teleologico, cioè relativo allo scopo per cui una determinata normativa è stata adottata ed esiste nel sistema.
Criterio Letterale.
Dal punto di vista del primo criterio, quello letterale, sono da svolgere le seguenti osservazioni.
Sulla base delle disposizioni vigenti, il certificato verde è richiesto espressamente per l’«accesso al luogo di lavoro».
Va ricordato, a riguardo, che in base all’art. 14 delle preleggi, leggi «sulle leggi» esistenti nel nostro ordinamento, le disposizioni speciali ed eccezionali non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerate.
In altri termini, quando una legge è speciale o eccezionale, non si può fare luogo ad interpretazione estensiva, analogica o comunque largheggiare, ricomprendendo nel suo ambito di applicazione ciò che non è espressamente menzionato.
La natura speciale o eccezionale o comunque emergenziale della normazione in esame non mi pare proprio possa in alcun modo essere revocato in dubbio, dal momento che è stata emessa su di una base temporale limitata, connessa ad uno stato di emergenza sanitaria e comprime e limita diritti fondamentali dell’individuo come quello di libera circolazione, di lavoro e di iniziativa economica.
Per questo motivo, il primo argomento – quello letterale – a favore dell’esclusione del green pass per chi svolge il proprio lavoro in modalità smart working, senza cioè accedere ai locali dell’azienda, è particolarmente importante, più importante di quanto avvenga solitamente quando si procedere all’interpretazione della leggi.
Una seconda osservazione, rilevante sia per il criterio in esame che, come circostanza di fatto, per quello successivo, è quella per cui lo smart working si svolge, concretamente, presso la casa di abitazione del lavoratore.
Orbene, la casa di abitazione, o di residenza, non è mai un luogo di lavoro: è un luogo di civile abitazione, una dimora, nel quale solo incidentalmente si svolge una prestazione lavorativa, grazie agli strumenti messi a disposizione dalla tecnologica, come il telelavoro, le videoconferenze e svariati altri, tra cui la condivisione nella cloud dei documenti aziendali.
Detto in altri termini, il fatto che un lavoratore, a volte, svolga presso il proprio domicilio la sua prestazione lavorativa, non determina certamente la trasformazione del domicilio stesso in un locale aziendale.
Ciò, se è interessante sotto il profilo del criterio letterale, che impedisce di pensare che l’accesso alla propria casa si possa mai considerare equivalente all’accesso all’azienda, è rilevante anche sotto il profilo teleologico.
Lo scopo della normativa emergenziale.
Il fine della pesante ed eccezionalissima normativa d’emergenza, senza precedenti nella storia della Repubblica, è dichiaratamente quello di contenere l’epidemia di covid19.
Se, dunque, questo è lo scopo, è evidente che il divieto di accesso senza certificato verde vale solo per l’accesso ai locali aziendali, che sono condivisi con altri lavoratori, appartenenti ad altre famiglie, che potrebbero a loro volta, in ipotesi, essere contagiati.
Mentre, invece, non può certo valere per l’accesso o la permanenza nei locali dove una persona abita e dimora, dal momento che quello è un luogo che il lavoratore frequenta da solo o comunque con altri membri della famiglia che tuttavia frequenterebbe comunque, non potendo certo essere allontanato dalla propria abitazione.
Principio di ragionevolezza.
Viene infine in relazione un altro profilo, quello di ragionevolezza, in base al quale le disposizioni di legge devono essere interpretate in modo ce abbiano un senso piuttosto che nel modo in cui non ne hanno alcuno o diventano impraticabili.
Sotto questo punto di vista, ci si deve chiedere che cosa se ne dovrebbe concludere, in punto a controlli all’accesso, nel momento in cui, per assurdo, si ammettesse che un lavoratore fosse soggetto all’obbligo di presentazione e/o possesso del green pass anche per lo smart working che svolge presso il proprio domicilio.
Si dovrebbe forse ipotizzare che il lavoratore dovrebbe recarsi al mattino presso l’azienda per farsi controllare il green pass dal datore o dal soggetto da questi a ciò preposto, per poi ritornare a casa a svolgere la sua prestazione lavorativa?
Si tratterebbe ovviamente di una soluzione completamente irragionevole e insensata, che per giunta frustrerebbe anche lo scopo fondamentale della normativa di contenimento al massimo grado dell’epidemia, determinando un contatto e un commuting del tutto inutili.
Conclusioni.
Per tutti questi motivi, credo che la normativa vigente ad oggi in materia di certificazione verde vada interpretata nel senso di ritenere che il certificato verde non sia necessario per chi svolge la propria prestazione lavorativa in smart working al proprio domicilio, sia esso all’interno di una famiglia composta da un solo membro che all’interno di famiglie più numerose.
Se il tuo datore di lavoro ti chiede il green pass per lo smart working, vai da un avvocato e fagli scrivere una diffida, magari inizialmente garbata, in cui ricordi che non è dovuto e ne rappresenti i motivi.
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