Finalmente il testo del decreto 127/2021, quello istitutivo del green pass sul mondo del lavoro, è stato pubblicato su normattiva nel testo coordinato.
Normattiva è il portale della Repubblica italiana che presenta i testi normativi vigenti, presto te ne parlerò sul mio blog generale di avvocato, perché è uno strumento fondamentale per andare a leggere le disposizioni diu legge e altre fonti.
Il testo si trova qui: le modifiche apportate dalla legge di conversione – che si chiamano emendamenti – sono evidenziate in neretto, così è facile vedere quali sono le novità.
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Per l’ingresso in azienda, chi è stato esentato dalla vaccinazione non deve in ogni caso essere munito né di green pass né tantomeno di tampone. Se l’azienda lo chiede, sta praticando un sopruso.
L’art. 3 del decreto legge 127/2021, che introduce l’art. 9 septies al precedente decreto legge 52/2021, convertito con modificazione nella legge 87/2021, prevede, al comma 3°, che «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute»
La circolare che ha definito tali criteri è la 4 agosto del 2021, che ha appunto previsto che l’esenzione venga rilasciata dal medico di medicina generale.
Il decreto legge 127/2021 è stato regolarmente convertito in legge con il provvedimento 19 novembre 2021, n. 165, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, già in vigore.
La legge di conversione ha modificato il comma sopra citato sostituendo all’espressione finale precedentemente impiegata la formula «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino», che è sostanzialmente equivalente e non ha quindi innovato alcunché.
Resta solo da dire che i commi 1 e 2 della disposizione in esame, dall’applicazione dei quali sono esclusi gli esentati, sono i seguenti (nel testo già coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione):
«1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, e’ inserito il seguente: «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione, anche in qualita’ di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.»
Per tale motivi, chi è esentato da vaccinazione nelle forme previste dalla legge dal suo medico di base, non è assoggettato comunque al regime del green pass, nè deve dunque presentare dei tamponi che sono previsti solo per chi è assoggettato a questo regime e non intende conseguire il green pass vaccinandosi.
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La legge di conversione del celebre decreto 127 ha chiarito un punto precedentemente discusso e cioè cosa avrebbe dovuto fare il lavoratore cui il pass scadeva prima della fine dell’orario di lavoro.
La conversione ha chiarito che non c’è bisogno che se ne vada, ma può rimanere e completare il suo turno.
Questa é sicuramente una novità positiva per il «popolo dei tamponi».
Da notare che i media non ne hanno parlato affatto, anzi hanno badato solo a indurre paura con notizie sullaccorciamento della durata dei tamponi, quando invece alla fine, all’esatto opposto, il Parlamento ha introdotto una norma di favore.
Appena possibile farò un post su tutte le altre novità della legge di conversione, intanto mi andava di renderti conto di questa.
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