Categorie
avvocato risponde

Danni da vaccino Covid: come funziona l’indennizzo?

Ho avviato una richiesta di indennizzo per i danni subiti al sistema nervoso dopo la terza dose del vaccino Moderna. Sono stato dichiarato invalido all’80 per cento e posso fornire circa 250 pagine di referti che documentano questa situazione dopo la vaccinazione.

1 – La domanda di indennizzo è prevista anche per il vaccino Covid.

La legge italiana prevede espressamente un indennizzo per chi abbia riportato, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

La previsione è stata inserita dall’articolo 20 del decreto-legge 4/2022 nella disciplina generale della legge 210/1992. Non conta, quindi, che la dose fosse Moderna anziché di un altro produttore: ciò che va accertato è se la vaccinazione abbia causato una menomazione permanente rientrante nella legge.

Da quello che racconti, hai fatto bene ad avviare la procedura. Non è però possibile dire, soltanto sulla base dell’invalidità riconosciuta e del numero dei referti, se l’indennizzo sarà concesso.

2 – Invalidità all’80 per cento e indennizzo sono due accertamenti diversi.

Il riconoscimento dell’invalidità civile all’80 per cento è un elemento molto importante perché documenta una compromissione seria delle condizioni di salute. Non dimostra, però, automaticamente che quella compromissione sia stata provocata dal vaccino.

Le due valutazioni rispondono a domande differenti. Nell’invalidità civile si misura la riduzione della capacità lavorativa o, a seconda dell’età e della situazione, la difficoltà nello svolgimento delle funzioni proprie della persona. Nella procedura prevista dalla legge 210/1992 occorre invece accertare anche che la menomazione sia permanente e che esista un nesso causale con la vaccinazione.

Può quindi accadere che una persona abbia una percentuale elevata di invalidità, ma che la Commissione medico-ospedaliera contesti la causa vaccinale. Può anche accadere il contrario: il diritto all’indennizzo non dipende meccanicamente dalla percentuale di invalidità civile, ma dai requisiti specifici previsti dalla legge.

3 – Il punto decisivo è il nesso causale.

La successione temporale è importante, ma non basta. Dire che i disturbi sono comparsi dopo la terza dose individua il momento dal quale cominciare l’analisi; non dimostra da solo che siano stati provocati dalla dose.

Occorre ricostruire in modo medico-legale:

  • le condizioni di salute prima della vaccinazione;
  • la data e il tipo di somministrazione;
  • il momento preciso di comparsa dei primi sintomi;
  • l’evoluzione clinica e gli accertamenti eseguiti;
  • la compatibilità scientifica tra vaccinazione e patologia;
  • l’eventuale presenza di cause alternative;
  • il carattere permanente della menomazione.

La Corte costituzionale ha chiarito che l’indennizzo ha una natura diversa dal risarcimento: non richiede di provare la colpa di qualcuno, ma richiede comunque l’accertamento del rapporto causale tra vaccino e menomazione permanente. È un principio spiegato, tra le altre, nella sentenza 268/2017.

4 – Duecentocinquanta pagine aiutano soltanto se raccontano una storia chiara.

Una documentazione ampia può essere preziosa, ma in queste pratiche la quantità non sostituisce la qualità. Una Commissione potrebbe perdersi in 250 pagine non ordinate, contenenti duplicati o referti privi di un collegamento evidente con la menomazione lamentata.

Ti suggerisco di costruire un fascicolo con un indice e una cronologia sintetica. Dovrebbero emergere subito certificato vaccinale, situazione clinica precedente, prime manifestazioni, accessi al pronto soccorso, ricoveri, visite specialistiche, esami strumentali, terapie, diagnosi, verbale di invalidità e condizioni attuali.

Il documento più utile, spesso, è una relazione medico-legale che legga insieme tutto il materiale, distingua i dati decisivi da quelli secondari e affronti espressamente il nesso causale e la permanenza del danno. Non serve una relazione assertiva: serve un ragionamento clinico verificabile, capace di confrontarsi anche con possibili spiegazioni alternative.

5 – Come si svolge la procedura.

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, la domanda va presentata all’azienda sanitaria di residenza. L’azienda cura l’istruttoria e acquisisce il giudizio della Commissione medico-ospedaliera; successivamente comunica l’esito e, in caso di riconoscimento, provvede agli atti necessari per la liquidazione.

Se hai già presentato la domanda, controlla che sia stata protocollata e che comprenda almeno la documentazione relativa alla vaccinazione, alla menomazione psicofisica permanente e alla data in cui essa si è manifestata. Conserva ricevute, protocolli, richieste di integrazione, convocazioni e ogni comunicazione ricevuta.

Non inviare documenti alla rinfusa ogni volta che ne ottieni uno nuovo. Prepara integrazioni ordinate, numerate e accompagnate da una breve spiegazione della loro rilevanza.

6 – Attenzione ai termini.

L’articolo 3 della legge 210/1992 prevede per le vaccinazioni un termine perentorio di tre anni. Dopo la sentenza 35/2023 della Corte costituzionale, il termine va riferito alla conoscenza del danno e della sua indennizzabilità.

Individuare il giorno esatto dal quale decorrono i tre anni può essere difficile, soprattutto quando i sintomi evolvono lentamente, la diagnosi arriva tardi o il possibile collegamento emerge soltanto dopo ulteriori accertamenti. Per questo non conviene attendere e la tempestività della domanda va verificata sui documenti del caso concreto.

Se il giudizio della Commissione è negativo, l’articolo 5 della legge 210/1992 prevede il ricorso al Ministro della salute entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. La norma stabilisce inoltre termini specifici per la successiva azione davanti al giudice ordinario. Quando arriva un diniego, dunque, non bisogna lasciarlo nel cassetto: va esaminato immediatamente con il fascicolo medico.

7 – Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa.

L’indennizzo è una misura di solidarietà pubblica: non richiede di individuare una condotta colpevole, ma presuppone menomazione permanente e nesso causale. Il risarcimento mira invece a riparare integralmente un danno attribuibile a uno o più responsabili e richiede presupposti ulteriori, compresi l’illecito o l’inadempimento e la relativa prova.

Le due strade possono coesistere, ma non vanno confuse. Aver presentato la domanda di indennizzo non significa avere già impostato correttamente anche un’eventuale azione risarcitoria. Servono una valutazione separata dei possibili responsabili, delle prove disponibili e dei termini applicabili.

Avevo già ricordato, parlando dei danni da vaccino, che la firma del consenso non impedisce in assoluto di chiedere un risarcimento. Ciò non significa però che ogni evento successivo alla vaccinazione sia automaticamente risarcibile: anche in quella sede il nesso causale resta essenziale.

8 – Che cosa fare adesso.

Nel tuo caso partirei da quattro verifiche concrete:

  • data di presentazione e numero di protocollo della domanda;
  • completezza della documentazione richiesta dall’azienda sanitaria;
  • relazione medico-legale sul nesso causale e sulla permanenza della menomazione;
  • stato della procedura ed eventuali comunicazioni o termini già decorrenti.

La percentuale di invalidità e i numerosi referti sono una base importante, ma vanno trasformati in un fascicolo leggibile e in una tesi medico-legale precisa. Senza vedere i documenti non sarebbe serio promettere l’accoglimento; sarebbe altrettanto sbagliato liquidare la pratica soltanto perché il collegamento causale è complesso.

9 – Facciamo esaminare il fascicolo senza perdere tempo.

Se vuoi verificare la domanda già presentata, ordinare i referti e valutare gli eventuali passi successivi, telefona allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, anche a distanza.

Per continuare a ricevere approfondimenti su diritti, vaccini e libertà di scelta, segui il blog Noi non vaccinati.

Hai affrontato una procedura simile o hai un dubbio sull’indennizzo? Raccontalo nei commenti: leggo volentieri e rispondo quando posso.

Categorie
news giuridiche

Vaccino Covid e danni neurologici: sì all’indennizzo

1 – Il Tribunale riconosce il nesso nel caso concreto.

Il Tribunale del lavoro di Firenze, con una sentenza pronunciata il 18 settembre 2026, ha riconosciuto a una donna un indennizzo per una menomazione neurologica permanente ritenuta causalmente collegata a due somministrazioni del vaccino anti Covid Pfizer-BioNTech ricevute nella primavera del 2021.

La decisione, secondo quanto riferito dall’ANSA, condanna il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo previsto dalla legge: un assegno bimestrale indicato in circa mille euro, oltre a un assegno una tantum. La prestazione decorrerà dal 1° giugno 2023, cioè dal mese successivo alla domanda amministrativa.

È una pronuncia importante, ma va raccontata senza trasformarla in uno slogan. Il giudice non ha stabilito che i vaccini contro il Covid causino in generale quella patologia. Ha accertato, sulla base degli elementi medici relativi a questa persona, che nel suo caso il collegamento causale era più probabile dell’ipotesi contraria.

2 – La consulenza tecnica è stata decisiva.

Al centro del processo c’è stata la consulenza tecnica d’ufficio, la CTU. Il quadro neurologico si era manifestato 41 giorni dopo la prima dose e 20 giorni dopo la seconda. Il consulente nominato dal Tribunale ha valutato la sequenza temporale, la letteratura scientifica disponibile, le condizioni cliniche della donna e l’assenza di una causa alternativa ritenuta più convincente.

L’Avvocatura dello Stato aveva contestato queste conclusioni e aveva chiesto una nuova consulenza. Il giudice ha però ritenuto l’elaborato già sufficientemente argomentato e ha accolto la domanda della ricorrente.

Questo passaggio merita attenzione. Un rapporto temporale, da solo, non prova un nesso causale: il fatto che un disturbo compaia dopo una vaccinazione non significa automaticamente che sia stato provocato da essa. Ma nemmeno autorizza a escluderlo in partenza. Il compito della medicina legale e del giudice è esaminare il singolo caso, confrontare le spiegazioni possibili e motivare la conclusione raggiunta.

3 – Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa.

Molti titoli hanno parlato di «risarcimento», ma tecnicamente questa sentenza riconosce un indennizzo. La differenza non è un dettaglio.

L’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 ha natura assistenziale e solidaristica. Per ottenerlo non occorre dimostrare una colpa del medico, del produttore o dell’amministrazione: occorre invece provare una menomazione permanente e il nesso causale con la vaccinazione che rientra nella tutela prevista dalla legge.

Il risarcimento del danno segue una strada diversa e richiede i presupposti della responsabilità civile, compresa la condotta illecita imputabile a un soggetto. La Corte costituzionale lo ha chiarito nella sentenza n. 268 del 2017: tutela indennitaria e azione risarcitoria possono riguardare lo stesso danno, ma hanno fondamento e requisiti differenti.

Chiamare ogni somma «risarcimento» crea quindi un equivoco. In questo giudizio non è stata dichiarata la colpa di chi ha prodotto o somministrato il vaccino. È stato riconosciuto il diritto della persona danneggiata alla solidarietà pubblica prevista dall’ordinamento.

4 – Anche i vaccini raccomandati possono dare diritto alla tutela.

La disciplina originaria della legge del 1992 riguardava soprattutto vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Negli anni la Corte costituzionale ha esteso la protezione a diverse vaccinazioni raccomandate, perché chi aderisce a una campagna promossa nell’interesse collettivo non può essere lasciato solo nell’ipotesi di un danno permanente.

Per le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 la tutela è stata poi espressamente prevista dal legislatore. La sentenza n. 181 del 2023 ricostruisce questo passaggio e ricorda che l’indennizzo è stato esteso alle menomazioni permanenti derivanti dalla vaccinazione anti Covid raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.

La ragione è semplice: lo Stato ha promosso quelle vaccinazioni come strumento di protezione individuale e collettiva. Se in un caso concreto viene dimostrata una conseguenza permanente causalmente collegata, la collettività deve farsene carico secondo le regole stabilite dalla legge.

5 – «Più probabile che non» non significa certezza assoluta.

Nel processo civile il nesso causale non viene normalmente valutato con il criterio penalistico dell’«oltre ogni ragionevole dubbio». Si applica il criterio della prevalenza probabilistica, spesso riassunto nella formula «più probabile che non».

Questo non significa che basti una possibilità astratta o una semplice successione cronologica. Il giudice deve verificare se, considerate tutte le circostanze disponibili, l’ipotesi causale favorevole alla persona sia più attendibile delle spiegazioni alternative. La valutazione deve essere individuale, motivata e fondata su elementi scientifici e clinici.

È proprio qui che la sentenza fiorentina acquista valore. Non perché offra una prova universale contro i vaccini, ma perché mostra che un possibile danno non può essere respinto con formule automatiche. Quando esistono una diagnosi seria, una sequenza temporale compatibile e una valutazione medico-legale favorevole, l’amministrazione e il giudice devono affrontare il caso nel merito.

6 – Che cosa deve fare chi sospetta un danno permanente.

La sentenza non attribuisce automaticamente un diritto a chiunque abbia accusato un disturbo dopo una vaccinazione. Ogni domanda richiede documentazione medica, una menomazione permanente e la dimostrazione del nesso causale. Inoltre esistono termini e regole procedurali che vanno verificati sulla situazione personale.

Il Ministero della Salute indica come primo passaggio la domanda all’azienda sanitaria competente, corredata almeno dalla documentazione sulla vaccinazione, sulla patologia e sulla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del danno. La valutazione medico-legale viene svolta dalla Commissione medica ospedaliera.

Chi ritiene di trovarsi in una situazione simile dovrebbe recuperare e ordinare:

  • il certificato vaccinale completo;
  • le cartelle cliniche e i referti precedenti e successivi alla vaccinazione;
  • gli esami specialistici e le diagnosi che descrivono la menomazione;
  • la documentazione che consente di ricostruire quando il danno è diventato conoscibile;
  • gli eventuali provvedimenti già ricevuti dall’azienda sanitaria o dal Ministero.

È prudente far esaminare tempestivamente il fascicolo da un medico legale e da un avvocato. I termini non decorrono necessariamente dalla semplice data della vaccinazione, ma stabilire il momento giuridicamente rilevante richiede l’analisi concreta degli atti. Affidarsi soltanto alla somiglianza con un articolo di giornale può far perdere tempo prezioso.

7 – Che cosa questa sentenza non dimostra.

La decisione riguarda una singola persona, una specifica patologia e una precisa documentazione clinica. Non consente di concludere che ogni disturbo neurologico comparso dopo il vaccino sia stato causato dal vaccino. Non prova neppure che le campagne vaccinali fossero nel loro complesso inutili o illegittime.

La sentenza, inoltre, può essere impugnata. Finché non sarà noto l’esito di un eventuale appello, va descritta per ciò che è: una decisione giudiziaria favorevole alla ricorrente, fondata su una CTU e sul criterio civilistico della probabilità prevalente.

Ma neppure la cautela autorizza a minimizzare. Per anni il dibattito pubblico ha spesso oscillato tra due estremi: negare in partenza ogni possibile danno oppure usare ogni evento avverso come prova contro l’intera vaccinazione. Il diritto impone un metodo più serio: ascoltare, documentare, verificare e decidere caso per caso.

8 – Il riconoscimento istituzionale conta.

La vicenda di Firenze ricorda che la farmacovigilanza e la tutela indennitaria non sono concessioni a una parte politica. Sono componenti essenziali di una politica sanitaria credibile. Se lo Stato chiede fiducia, deve essere disposto anche a riconoscere e sostenere chi subisce un evento avverso grave quando il nesso venga provato.

Lo stesso rigore serve quando si valutano le misure adottate durante l’emergenza. Nel post Sospensione Covid illegittima: l’Ausl paga il conto ho ricordato che una regola generale e la sua applicazione concreta sono piani distinti. Qui vale un principio analogo: i dati complessivi sulla vaccinazione non cancellano la storia del singolo, e la storia del singolo non sostituisce i dati complessivi.

La sentenza è importante proprio perché restituisce spazio alla persona concreta. Non serve esasperarla né neutralizzarla: serve leggerla con precisione e pretendere che le istituzioni applichino senza pregiudizi gli strumenti di tutela già previsti dalla legge.

9 – Passa all’azione.

Se ritieni di avere subito un danno permanente dopo una vaccinazione e vuoi capire se esistono i presupposti per una domanda di indennizzo, chiama lo 059 761926 e fissa un primo incontro con me. Possiamo esaminare insieme la documentazione anche a distanza, così da valutare tempestivamente il percorso più adatto al tuo caso.

Se questo approfondimento ti è stato utile, metti mi piace e iscriviti a Noi non vaccinati per non perdere i prossimi aggiornamenti.

Tu che cosa pensi di questa decisione? Scrivilo nei commenti, mantenendo il confronto sui fatti e sul rispetto delle persone coinvolte.

Categorie
news

Palermo, difterite sospetta e genitori indagati

1) La morte di una bambina e l’apertura dell’inchiesta.

La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori di una bambina di quattro anni morta nella notte del 20 agosto 2026 all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”. L’ipotesi di reato è omicidio colposo in relazione alla mancata vaccinazione contro la difterite.

Parallelamente, la Procura per i minorenni ha aperto un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale e la situazione degli altri figli della coppia. Si tratta di due procedimenti diversi: uno penale, diretto ad accertare eventuali responsabilità per il decesso, e uno civile, rivolto alla tutela dei minori.

La bambina non aveva ricevuto la vaccinazione antidifterica. Questo elemento è al centro degli accertamenti, ma non esaurisce le domande alle quali gli inquirenti dovranno rispondere. Devono ancora essere definite la causa medica del decesso, la sequenza delle cure e l’esistenza di un eventuale nesso causale penalmente rilevante.

2) La cronologia dei ricoveri.

Secondo la ricostruzione finora disponibile, il 13 agosto la bambina è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Cervello con febbre, ridotta alimentazione e vomito. Dopo circa due ore è stata dimessa con una diagnosi di tonsillite essudativa febbrile e con l’indicazione di tornare in ospedale in caso di peggioramento.

Il 15 agosto i genitori l’hanno riportata al pronto soccorso pediatrico. Le condizioni erano peggiorate: la febbre non rispondeva al trattamento e la bambina rifiutava di alimentarsi, apparendo debole e poco reattiva.

Il giorno successivo, dopo l’insorgenza di insufficienza respiratoria, è stata intubata e trasferita nella terapia intensiva pediatrica del “Di Cristina”. Il quadro clinico ha poi richiesto ulteriori trattamenti di supporto, compreso il ricorso alla circolazione extracorporea. Nonostante gli interventi eseguiti, la bambina è morta nella notte del 20 agosto.

Le informazioni diffuse dall’Azienda ospedaliera e riprese dal servizio pubblico radiotelevisivo riferiscono che la diagnosi di difterite è stata formulata il 16 agosto e che subito dopo è stato attivato il protocollo per limitare la trasmissione dell’infezione.

3) L’autopsia dovrà chiarire la causa della morte.

La Regione Siciliana, nella sua comunicazione ufficiale del 20 agosto, ha parlato di sospetta difterite. Le prime analisi hanno orientato i sanitari verso questa diagnosi, mentre gli accertamenti di laboratorio e medico-legali devono completare il quadro.

La Procura ha disposto l’autopsia, programmata per mercoledì 26 agosto. L’esame dovrà contribuire a stabilire con precisione la causa del decesso e la sequenza degli eventi clinici. Sono state inoltre acquisite le cartelle sanitarie relative ai diversi accessi in ospedale.

L’iscrizione dei genitori nel registro degli indagati consente loro di esercitare le garanzie difensive previste per un accertamento irripetibile come l’autopsia, compresa la possibilità di nominare propri consulenti. Al momento non esiste una sentenza e non è stata accertata alcuna responsabilità.

4) Che cosa significa l’ipotesi di omicidio colposo.

L’articolo 589 del Codice penale disciplina l’omicidio colposo. Nel caso in esame, l’ipotesi della Procura è che l’omessa vaccinazione obbligatoria possa avere avuto un ruolo causale nella morte della bambina.

Questa è, allo stato, una tesi investigativa. Per sostenerla nel procedimento penale dovranno essere raccolti e valutati elementi medici e giuridici, compresi gli esiti dell’autopsia, gli accertamenti microbiologici, la documentazione vaccinale e le cartelle cliniche.

La vaccinazione antidifterica rientra tra quelle obbligatorie per i minori secondo la legge 31 luglio 2017, n. 119. L’esistenza dell’obbligo costituisce un dato normativo; l’eventuale responsabilità penale personale, invece, può essere stabilita soltanto al termine degli accertamenti e nel rispetto della presunzione di innocenza.

5) Il cuginetto positivo e le misure sanitarie.

Un cuginetto della bambina, della stessa età, è stato ricoverato all’Ospedale dei Bambini ed è risultato positivo al batterio della difterite. Secondo quanto comunicato dal direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera, il bambino è vaccinato, presenta immunoglobuline antidifteriche a un livello considerato protettivo e sta migliorando clinicamente. Rimane in osservazione e in isolamento, con il controllo delle diverse funzioni organiche.

La positività del bambino è stata confermata il 22 agosto. La notizia e l’aggiornamento sulle sue condizioni sono stati riferiti dalla TGR Sicilia.

Per le persone entrate in contatto con il caso sono state attivate le misure di profilassi previste. Al personale sanitario coinvolto nell’assistenza sono stati somministrati antibiotici e, quando indicato, un richiamo vaccinale. Anche la posizione vaccinale dei familiari e degli altri contatti viene verificata nell’ambito del tracciamento.

6) Che cos’è la difterite.

L’Istituto Superiore di Sanità descrive la difterite come una malattia infettiva acuta causata da batteri capaci di produrre una tossina. Nella forma respiratoria può interessare naso, gola e vie aeree, con la formazione di membrane che rendono difficili la respirazione e la deglutizione. La tossina può inoltre provocare complicazioni a carico del cuore, dei nervi e di altri organi.

La trasmissione avviene soprattutto attraverso le goccioline respiratorie emesse da una persona infetta. I sintomi possono iniziare con mal di gola, febbre, debolezza e gonfiore dei linfonodi del collo. La diagnosi viene confermata con esami microbiologici, ma in presenza di un caso sospetto il trattamento non deve attendere l’esito definitivo del laboratorio.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il trattamento comprende l’antitossina difterica e gli antibiotici. I contatti stretti vengono sottoposti a profilassi e al controllo dello stato vaccinale. Il calendario vaccinale del Ministero della Salute prevede il ciclo di base contro la difterite nel primo anno di vita, normalmente mediante vaccino esavalente, seguito dai richiami previsti nelle età successive.

7) Gli accertamenti ancora aperti.

Nei prossimi giorni l’attenzione sarà concentrata sull’autopsia e sugli esami di laboratorio. Gli inquirenti dovranno ricostruire l’intero percorso clinico, dal primo accesso al pronto soccorso fino al trasferimento in terapia intensiva, e valutare tutti gli elementi utili a chiarire l’accaduto.

Restano quindi aperte diverse verifiche: la conferma definitiva della causa della morte, il momento in cui l’infezione è stata contratta, il nesso tra il quadro clinico e la mancata vaccinazione, la correttezza delle procedure sanitarie e la situazione degli altri minori interessati dai controlli.

Fino alla conclusione di questi accertamenti, i dati disponibili consentono di riferire l’esistenza dell’indagine, l’ipotesi formulata dalla Procura e le misure adottate dalle autorità sanitarie. Non consentono di anticipare l’esito del procedimento né di attribuire responsabilità già accertate.

8) Passa all’azione.

Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.

Segui anche il blog degli Avvocati dal volto umano.

Vuoi aggiungere un’informazione o fare una domanda su questa vicenda? Scrivila nei commenti: leggerò e risponderò volentieri.

Categorie
comunicati

Buon Ferragosto: libertà, comunità e pensiero critico

1) Buon Ferragosto, nel rispetto delle scelte di ciascuno.

Buon Ferragosto a te che segui Noi non vaccinati. Ti auguro una giornata libera, serena e condivisa con le persone che hai scelto, qualunque sia il luogo in cui ti trovi e qualunque forma abbiano preso le tue ferie.

Io sono via e tornerò a Vignola il 25 agosto, ma resto pienamente operativo. La fotografia scattata durante il viaggio in camper esprime bene una libertà concreta: potersi spostare e riposare senza rendersi irreperibili quando qualcuno ha davvero bisogno.

viaggio in camper a ferragosto

2) Di che cosa si occupa Noi non vaccinati.

Il blog nasce come spazio di informazione e confronto su libertà individuali, diritti, sanità, discriminazioni e conseguenze sociali e giuridiche delle scelte compiute negli anni dell’emergenza. Conserva una memoria che non deve essere cancellata soltanto perché l’attenzione pubblica si è spostata altrove.

Dietro ogni articolo ci sono ricerca, lettura di norme e provvedimenti, verifica delle fonti, esperienza professionale e disponibilità a mettere in discussione le narrazioni dominanti. Il lavoro più importante è mantenere aperto il dubbio senza trasformarlo in un’altra forma di dogmatismo.

3) In che modo posso aiutarti.

Posso aiutarti a comprendere una situazione giuridica, valutare documenti, sanzioni o provvedimenti, impostare una strategia e distinguere ciò che è dimostrabile da ciò che è soltanto percepito. Posso anche offrirti uno spazio di ascolto quando l’esperienza vissuta ha lasciato rabbia, isolamento o sfiducia.

Questo blog, inoltre, può aiutarti a ritrovare una comunità di lettori con cui discutere nel merito, senza pretendere uniformità assoluta di opinioni.

4) Anche in viaggio resto operativo.

Nel post pubblicato oggi su Avvocati dal volto umano, Aperto per ferie: dal camper continuo a riceverti, ho spiegato come posso continuare a lavorare dal camper grazie a connessioni e strumenti di riserva.

Rientrerò a Vignola il 25 agosto. Fino ad allora posso svolgere appuntamenti a distanza e valutare le necessità che non possono attendere il rientro. Essere liberi significa anche organizzarsi per non dipendere inutilmente da un solo luogo.

5) Il programma di oggi: una bella grigliata.

Oggi farò una bella grigliata. Nella fotografia carne e patate stanno cuocendo sulla piastra: niente dibattiti astratti, soltanto la libertà di stare insieme e scegliere che cosa mettere in tavola.

grigliata di ferragosto

La festa può essere anche questo: tornare a gesti ordinari, condividere il cibo e parlare guardandosi in faccia.

6) Gli auguri arrivano anche da Yuudai.

Buon Ferragosto anche da parte di Yuudai. Nella foto è seduto al fresco, allegro e soddisfatto. Non sappiamo quale sia la sua posizione sui grandi temi del nostro tempo, ma sulla grigliata sembra avere idee molto chiare.

yuudai auguri di ferragosto

7) Segui anche gli altri blog.

Noi non vaccinati è uno dei diversi spazi che curo. Puoi visitare anche:

8) I miei profili social personali.

Se vuoi seguirmi anche fuori dal blog, mi trovi qui:

9) Racconta il tuo Ferragosto.

Lascia un commento e dimmi dove sei: in ferie, al lavoro, in camper, in albergo, a casa o altrove? Che cosa fai oggi e che cosa mangerai? Questo spazio vive anche delle esperienze diverse dei lettori, purché raccontate con libertà e rispetto.

10) Passa all’azione.

Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.

Se ti è piaciuto questo post, metti mi piace e iscriviti al blog Noi non vaccinati

Categorie
tweet

Nuovi vaccini crescono.

Negli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr. ha deciso di rimuovere l’intero gruppo di lavoro sui vaccini a causa di possibili incompatibilità etiche.

In Italia, invece, viene dato il via libera a Kostaive, il primo vaccino a mRNA capace di replicarsi autonomamente, i cui effetti a lungo termine sono ancora sconosciuti.

È sempre più fondamentale opporsi all’influenza delle grandi case farmaceutiche: la tutela della salute pubblica non può essere subordinata agli interessi economici di colossi industriali che sperimentano sulla collettività.

Categorie
tweet

Il fegato di un vaccinista che esplode come fa?

Voglio ben sperare che nessuno si sia vaccinato con la convinzione che il vaccino facesse male, ma solo per evitare la multa da 100 euro.

Nessuna persona sana di mente farebbe una cosa del genere: il bene della salute è milioni di volte superiore ad una banconota verde da 100 euro.

Chi pensava che il vaccino facesse bene si è vaccinato, chi pensava il contrario non l’ha fatto, ma il criterio di scelta è sempre stata la salute, non avere cento euro in meno in più.

Può anche darsi che ci sia stato qualche pazzo che si è vaccinato controvoglia solo per non pagare la multa, ma si tratta appunto di un pazzo che non va considerato.

Se le cose stanno in questo modo, dunque, che significato e funzione aveva la multa da 100 euro?

Non era una disposizione di tipo sanitario, perché appunto non è certo servita a fare vaccinare quelli che ne erano contrari.

Era semplicemente una ulteriore tassa che gli ultracinquantenni avrebbero dovuto pagare allo Stato per il solo fatto di non essersi vaccinati. Infatti, se ci fai caso, i deficenters non pongono certo l’accento sui milioni di morti che noi ultra50 avremmo provocato non vaccinandoci, anche perché i morti non ci sono, ma sui milioni di euro che, con la abrogazione delle multe, lo Stato non andrà a percepire.

Ne fanno una questione finanziaria perché è sempre stata una questione finanziaria, mai sanitaria.

Ma una tassa su un aspetto di salute è completamente incostituzionale perché non rispetta il principio di progressività del reddito. È come una tassa di cento euro per tutti quelli che hanno un cane giallo o un gatto nero…

A parte questo, però, chi è che avrebbe dato più danno alle finanze dello Stato? Noi ultracinquantenni non vaccinati che ci siamo rifiutati di pagare la multa inventata da un provvedimento demente, o tutti quelli che si sono vaccinati con una sostanza pagata dallo Stato?

Se andiamo a vedere cosa ha speso la Repubblica per tutte le dosi inoculate non arriviamo a una cifra milioni di volte superiore a quella delle multe dei non vaccinati?

In tutto questo, noi non vaccinati stiamo benone, i vaccinati non altrettanto: alcuni sono morti, altri hanno richiesto cure, anche complesse, al sistema sanitario.

Chi credi, infatti, che pagherà il risarcimento del danno ai familiari di Stefano Paternò e Camilla Canepa?

Se fosse stato per noi non vaccinati lo Stato italiano non avrebbe speso un centesimo né in vaccini che, quando è andata bene, sono stati solo inutili, né nei risarcimenti dei danni e nei trattamenti sanitari per gli effetti collaterali.

E adesso i vaccinisti, dopo avere letteralmente buttato nel c3ss0 miliardi di euro e danneggiato la salute di tantissime persone, se la vengono a prendere con noi non vaccinati perché non paghiamo la loro multa che, finanziariamente parlando, è un bicchiere in confronto ad un oceano?

Non paghi di questa incredibile enormità, ci dobbiamo anche sentir dire dai vaccinisti che noi siamo quelli che «non rispettano le regole», non hanno il senso dello Stato e altre amenità del genere?

Amico, la nostra unica colpa è stata solo quella di non essere dei c0gl10n1. Se fosse stato per noi, lo Stato italiano non avrebbe scialacquato i miliardi di euro che ha buttato e le persone starebbero molto meglio e più in salute di adesso. Se devi prendertela con qualcuno, prenditela con te stesso e con le tue scelte sbagliate. Noi abbiamo giocato secondo le regole, quelle di volerci bene e di non fidarci di intrugli inverosimili, rispettando sempre comunque le scelte altrui.

Non darci colpe che non abbiamo, tutte le tue considerazioni sono respinte al mittente con miliardi di interessi.

Andate a farvi inoculare e lasciateci in pace.

Segui il blog noinonvaccinati▫️com

Categorie
tweet

Chiedi sempre i danni da vaccino.

«Un ragazzo di 16 anni riceverà un risarcimento per i danni da vaccinazione anti-Covid, dopo il definitivo accertamento della correlazione tra la somministrazione del vaccino e i gravi danni alla salute riportati dallo stesso.»

Contatto whatsapp 059761926

https://bit.ly/3Obmnic

Categorie
tweet

Draghi come sta?

In Italia, come nei vecchi regimi comunisti, guai a dire che i leader supremi sono cagionevoli, insinuando dubbi sul loro stato di salute: ti arriva la Digos a casa a dare la sveglia, a prenderti computer e cellulare, hai visto mai che dentro ci siano le prove di un piano di “golpe no vax”

https://bit.ly/3gQFCzh

Categorie
riflessioni

Il sorpasso dei vaccinati.

Oggi, per la prima volta da quando ho iniziato ad occuparmi degli aspetti legali del COVID e della campagna vaccinale, ho visto più vaccinati che non vaccinati.

La pressoché totalità delle persone che avevo ricevuto sino adesso erano persone che non avevano mai fatto ancora nessuna dose del vaccino e non avevano intenzione di farne alcuna.

Non li chiamo novax, perché è una definizione inadatta a queste persone, che hanno fatto tutti gli altri vaccini consigliati e li hanno fatti fare ai loro figli, mentre é solo questo vaccino che non vogliono.

Ora stanno iniziando ad arrivare sempre più persone che, vaccinate con due dosi, hanno avuto reazioni avverse gravi e non vogliono fare la terza, temendo – giustamente – di riportare di nuovo gravi danni.

Le due che ho visto stamattina, e nel pomeriggio ne ho altre, hanno riportato, rispettivamente, una miocardite e varie emorragie, dopo la seconda dose di Pfizer.

Quello che mi stupisce abbastanza é che né i loro medici di base né i medici vaccinatori siano disposti, finalmente, a dare un’esenzione a queste persone che si sono «fidate della scienza» vaccinandosi e purtroppo riportando gravi reazioni avverse.

Mi chiedo di che cosa altro abbiano bisogno, i medici, per mandar fuori dal sistema persone che é stato oggettivamente e storicamente dimostrato siano inidonee alla vaccinazione, perché hanno già riportato danni, tutti debitamente documentati, segnalati,
riconosciuti.

A queste persone bisognerebbe solo chiedere scusa, pagare i danni e rilasciare immediatamente un’esenzione.

Invece no, devono prendere un avvocato, pagarselo di tasca loro, e sgomitare così tanto per avere quello che, se lo scopo fosse davvero la tutela della salute di ognuno, dovrebbe essere un diritto.

Su questa ultima affermazione, sfido chiunque a smentirmi.

Di fronte a queste realtà, si comprende come il parossismo vaccinale sia a livelli altissimi: loro devono vaccinare sempre e comunque tutti, whatever it takes, secondo la formula dell’uomo senza qualità che ci ritroviamo a capo del governo.

A proposito, qualcuno si è mai chiesto come mai l’intera classe politica italiana – col suggello del presidente della Repubblica, che, essendo eletto della stessa, non è mai il presidente «degli Italiani» come a volte si vorrebbe, ma solo un fiduciario dei partiti – abbia messo a capo del governo un banchiere anziché, considerato che si sosteneva l’esistenza di una emergenza sanitaria, un esperto appunto di sanità?

Che cosa ha a che fare la finanza internazionale con la salute degli individui, con i nostri corpi?

E perché i medici di base sono così terrorizzati e, purtroppo a volte, così conigli da non darti l’esenzione anche quando da un vaccino sei stato già gravemente danneggiato?

Non è facile decifrare la realtà, ringrazio tutti i giorni il Signore per avermi fatto vedere una sofferenza di cui non immaginavo neppure l’esistenza e di aver potuto ricambiare dando, a quella sofferenza, un ascolto che prima di allora non aveva.

Il mio disprezzo per un sistema politico, istituzionale e sanitario, per un capo del governo, che non solo non ascolta le esigenze delle persone, ma addirittura le incolpa, usandole letteralmente come capro espiatorio, é totale e immodificabile.

L’atteggiamento di Drago Malfoy, personaggio incensato e osannato da tutti i beoti giornalisti, che non perdono occasione di incensarlo, é letteralmente ignobile e spregevole.

Ma verrà anche per lui la sua Stalingrado, come per tutti i
presuntuosi incapaci.

Evviva noi.

? 1️⃣ cerca «noi non vaccinati solignani» con google 2️⃣ collegati e iscriviti al blog ?

Categorie
tweet

Dalla dittatura del proletariato a quella dell’ipocondriacato.

La salute, da diritto, è diventata un dovere e tutto il potere é stato passato alle portinaie del greenpass e agli ipocondriaci, andando persino oltre le rivoluzioni marxiste.

É stata creata una nuova forma di socialismo il cui obiettivo ideale non è più il popolo ma quella parte totalmente immaginaria di esso che «potrebbe ammalarsi», cui é stato conferito il potere di dettare regole per la vita dei sani, come se si fosse tutti dentro un gigantesco ospedale.

Chi non segue le prescrizioni del Partito Unico (il partito é uno solo da decenni, proprio come in 1984), non è più un nemico del popolo, ma della salute del popolo: é perfettamente sano, ma viene considerato socialmente come se avesse la rabbia o la TBC o peggio e intendesse contagiare tutti.

Nel frattempo, a Lampedusa sbarcano tutti i giorni migranti che la TBC spesso ce l’hanno davvero, ma quelli servono per abbattere il costo della manodopera e quindi vanno bene così, non sono mica tennisti.

? 1️⃣ cerca «noi non vaccinati solignani» con google 2️⃣ collegati e iscriviti al blog ?