1 – Il Tribunale riconosce il nesso nel caso concreto.
Il Tribunale del lavoro di Firenze, con una sentenza pronunciata il 18 settembre 2026, ha riconosciuto a una donna un indennizzo per una menomazione neurologica permanente ritenuta causalmente collegata a due somministrazioni del vaccino anti Covid Pfizer-BioNTech ricevute nella primavera del 2021.
La decisione, secondo quanto riferito dall’ANSA, condanna il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo previsto dalla legge: un assegno bimestrale indicato in circa mille euro, oltre a un assegno una tantum. La prestazione decorrerà dal 1° giugno 2023, cioè dal mese successivo alla domanda amministrativa.
È una pronuncia importante, ma va raccontata senza trasformarla in uno slogan. Il giudice non ha stabilito che i vaccini contro il Covid causino in generale quella patologia. Ha accertato, sulla base degli elementi medici relativi a questa persona, che nel suo caso il collegamento causale era più probabile dell’ipotesi contraria.
2 – La consulenza tecnica è stata decisiva.
Al centro del processo c’è stata la consulenza tecnica d’ufficio, la CTU. Il quadro neurologico si era manifestato 41 giorni dopo la prima dose e 20 giorni dopo la seconda. Il consulente nominato dal Tribunale ha valutato la sequenza temporale, la letteratura scientifica disponibile, le condizioni cliniche della donna e l’assenza di una causa alternativa ritenuta più convincente.
L’Avvocatura dello Stato aveva contestato queste conclusioni e aveva chiesto una nuova consulenza. Il giudice ha però ritenuto l’elaborato già sufficientemente argomentato e ha accolto la domanda della ricorrente.
Questo passaggio merita attenzione. Un rapporto temporale, da solo, non prova un nesso causale: il fatto che un disturbo compaia dopo una vaccinazione non significa automaticamente che sia stato provocato da essa. Ma nemmeno autorizza a escluderlo in partenza. Il compito della medicina legale e del giudice è esaminare il singolo caso, confrontare le spiegazioni possibili e motivare la conclusione raggiunta.
3 – Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa.
Molti titoli hanno parlato di «risarcimento», ma tecnicamente questa sentenza riconosce un indennizzo. La differenza non è un dettaglio.
L’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 ha natura assistenziale e solidaristica. Per ottenerlo non occorre dimostrare una colpa del medico, del produttore o dell’amministrazione: occorre invece provare una menomazione permanente e il nesso causale con la vaccinazione che rientra nella tutela prevista dalla legge.
Il risarcimento del danno segue una strada diversa e richiede i presupposti della responsabilità civile, compresa la condotta illecita imputabile a un soggetto. La Corte costituzionale lo ha chiarito nella sentenza n. 268 del 2017: tutela indennitaria e azione risarcitoria possono riguardare lo stesso danno, ma hanno fondamento e requisiti differenti.
Chiamare ogni somma «risarcimento» crea quindi un equivoco. In questo giudizio non è stata dichiarata la colpa di chi ha prodotto o somministrato il vaccino. È stato riconosciuto il diritto della persona danneggiata alla solidarietà pubblica prevista dall’ordinamento.
4 – Anche i vaccini raccomandati possono dare diritto alla tutela.
La disciplina originaria della legge del 1992 riguardava soprattutto vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Negli anni la Corte costituzionale ha esteso la protezione a diverse vaccinazioni raccomandate, perché chi aderisce a una campagna promossa nell’interesse collettivo non può essere lasciato solo nell’ipotesi di un danno permanente.
Per le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 la tutela è stata poi espressamente prevista dal legislatore. La sentenza n. 181 del 2023 ricostruisce questo passaggio e ricorda che l’indennizzo è stato esteso alle menomazioni permanenti derivanti dalla vaccinazione anti Covid raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.
La ragione è semplice: lo Stato ha promosso quelle vaccinazioni come strumento di protezione individuale e collettiva. Se in un caso concreto viene dimostrata una conseguenza permanente causalmente collegata, la collettività deve farsene carico secondo le regole stabilite dalla legge.
5 – «Più probabile che non» non significa certezza assoluta.
Nel processo civile il nesso causale non viene normalmente valutato con il criterio penalistico dell’«oltre ogni ragionevole dubbio». Si applica il criterio della prevalenza probabilistica, spesso riassunto nella formula «più probabile che non».
Questo non significa che basti una possibilità astratta o una semplice successione cronologica. Il giudice deve verificare se, considerate tutte le circostanze disponibili, l’ipotesi causale favorevole alla persona sia più attendibile delle spiegazioni alternative. La valutazione deve essere individuale, motivata e fondata su elementi scientifici e clinici.
È proprio qui che la sentenza fiorentina acquista valore. Non perché offra una prova universale contro i vaccini, ma perché mostra che un possibile danno non può essere respinto con formule automatiche. Quando esistono una diagnosi seria, una sequenza temporale compatibile e una valutazione medico-legale favorevole, l’amministrazione e il giudice devono affrontare il caso nel merito.
6 – Che cosa deve fare chi sospetta un danno permanente.
La sentenza non attribuisce automaticamente un diritto a chiunque abbia accusato un disturbo dopo una vaccinazione. Ogni domanda richiede documentazione medica, una menomazione permanente e la dimostrazione del nesso causale. Inoltre esistono termini e regole procedurali che vanno verificati sulla situazione personale.
Il Ministero della Salute indica come primo passaggio la domanda all’azienda sanitaria competente, corredata almeno dalla documentazione sulla vaccinazione, sulla patologia e sulla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del danno. La valutazione medico-legale viene svolta dalla Commissione medica ospedaliera.
Chi ritiene di trovarsi in una situazione simile dovrebbe recuperare e ordinare:
- il certificato vaccinale completo;
- le cartelle cliniche e i referti precedenti e successivi alla vaccinazione;
- gli esami specialistici e le diagnosi che descrivono la menomazione;
- la documentazione che consente di ricostruire quando il danno è diventato conoscibile;
- gli eventuali provvedimenti già ricevuti dall’azienda sanitaria o dal Ministero.
È prudente far esaminare tempestivamente il fascicolo da un medico legale e da un avvocato. I termini non decorrono necessariamente dalla semplice data della vaccinazione, ma stabilire il momento giuridicamente rilevante richiede l’analisi concreta degli atti. Affidarsi soltanto alla somiglianza con un articolo di giornale può far perdere tempo prezioso.
7 – Che cosa questa sentenza non dimostra.
La decisione riguarda una singola persona, una specifica patologia e una precisa documentazione clinica. Non consente di concludere che ogni disturbo neurologico comparso dopo il vaccino sia stato causato dal vaccino. Non prova neppure che le campagne vaccinali fossero nel loro complesso inutili o illegittime.
La sentenza, inoltre, può essere impugnata. Finché non sarà noto l’esito di un eventuale appello, va descritta per ciò che è: una decisione giudiziaria favorevole alla ricorrente, fondata su una CTU e sul criterio civilistico della probabilità prevalente.
Ma neppure la cautela autorizza a minimizzare. Per anni il dibattito pubblico ha spesso oscillato tra due estremi: negare in partenza ogni possibile danno oppure usare ogni evento avverso come prova contro l’intera vaccinazione. Il diritto impone un metodo più serio: ascoltare, documentare, verificare e decidere caso per caso.
8 – Il riconoscimento istituzionale conta.
La vicenda di Firenze ricorda che la farmacovigilanza e la tutela indennitaria non sono concessioni a una parte politica. Sono componenti essenziali di una politica sanitaria credibile. Se lo Stato chiede fiducia, deve essere disposto anche a riconoscere e sostenere chi subisce un evento avverso grave quando il nesso venga provato.
Lo stesso rigore serve quando si valutano le misure adottate durante l’emergenza. Nel post Sospensione Covid illegittima: l’Ausl paga il conto ho ricordato che una regola generale e la sua applicazione concreta sono piani distinti. Qui vale un principio analogo: i dati complessivi sulla vaccinazione non cancellano la storia del singolo, e la storia del singolo non sostituisce i dati complessivi.
La sentenza è importante proprio perché restituisce spazio alla persona concreta. Non serve esasperarla né neutralizzarla: serve leggerla con precisione e pretendere che le istituzioni applichino senza pregiudizi gli strumenti di tutela già previsti dalla legge.
9 – Passa all’azione.
Se ritieni di avere subito un danno permanente dopo una vaccinazione e vuoi capire se esistono i presupposti per una domanda di indennizzo, chiama lo 059 761926 e fissa un primo incontro con me. Possiamo esaminare insieme la documentazione anche a distanza, così da valutare tempestivamente il percorso più adatto al tuo caso.
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