Ho avviato una richiesta di indennizzo per i danni subiti al sistema nervoso dopo la terza dose del vaccino Moderna. Sono stato dichiarato invalido all’80 per cento e posso fornire circa 250 pagine di referti che documentano questa situazione dopo la vaccinazione.
1 – La domanda di indennizzo è prevista anche per il vaccino Covid.
La legge italiana prevede espressamente un indennizzo per chi abbia riportato, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica.
La previsione è stata inserita dall’articolo 20 del decreto-legge 4/2022 nella disciplina generale della legge 210/1992. Non conta, quindi, che la dose fosse Moderna anziché di un altro produttore: ciò che va accertato è se la vaccinazione abbia causato una menomazione permanente rientrante nella legge.
Da quello che racconti, hai fatto bene ad avviare la procedura. Non è però possibile dire, soltanto sulla base dell’invalidità riconosciuta e del numero dei referti, se l’indennizzo sarà concesso.
2 – Invalidità all’80 per cento e indennizzo sono due accertamenti diversi.
Il riconoscimento dell’invalidità civile all’80 per cento è un elemento molto importante perché documenta una compromissione seria delle condizioni di salute. Non dimostra, però, automaticamente che quella compromissione sia stata provocata dal vaccino.
Le due valutazioni rispondono a domande differenti. Nell’invalidità civile si misura la riduzione della capacità lavorativa o, a seconda dell’età e della situazione, la difficoltà nello svolgimento delle funzioni proprie della persona. Nella procedura prevista dalla legge 210/1992 occorre invece accertare anche che la menomazione sia permanente e che esista un nesso causale con la vaccinazione.
Può quindi accadere che una persona abbia una percentuale elevata di invalidità, ma che la Commissione medico-ospedaliera contesti la causa vaccinale. Può anche accadere il contrario: il diritto all’indennizzo non dipende meccanicamente dalla percentuale di invalidità civile, ma dai requisiti specifici previsti dalla legge.
3 – Il punto decisivo è il nesso causale.
La successione temporale è importante, ma non basta. Dire che i disturbi sono comparsi dopo la terza dose individua il momento dal quale cominciare l’analisi; non dimostra da solo che siano stati provocati dalla dose.
Occorre ricostruire in modo medico-legale:
- le condizioni di salute prima della vaccinazione;
- la data e il tipo di somministrazione;
- il momento preciso di comparsa dei primi sintomi;
- l’evoluzione clinica e gli accertamenti eseguiti;
- la compatibilità scientifica tra vaccinazione e patologia;
- l’eventuale presenza di cause alternative;
- il carattere permanente della menomazione.
La Corte costituzionale ha chiarito che l’indennizzo ha una natura diversa dal risarcimento: non richiede di provare la colpa di qualcuno, ma richiede comunque l’accertamento del rapporto causale tra vaccino e menomazione permanente. È un principio spiegato, tra le altre, nella sentenza 268/2017.
4 – Duecentocinquanta pagine aiutano soltanto se raccontano una storia chiara.
Una documentazione ampia può essere preziosa, ma in queste pratiche la quantità non sostituisce la qualità. Una Commissione potrebbe perdersi in 250 pagine non ordinate, contenenti duplicati o referti privi di un collegamento evidente con la menomazione lamentata.
Ti suggerisco di costruire un fascicolo con un indice e una cronologia sintetica. Dovrebbero emergere subito certificato vaccinale, situazione clinica precedente, prime manifestazioni, accessi al pronto soccorso, ricoveri, visite specialistiche, esami strumentali, terapie, diagnosi, verbale di invalidità e condizioni attuali.
Il documento più utile, spesso, è una relazione medico-legale che legga insieme tutto il materiale, distingua i dati decisivi da quelli secondari e affronti espressamente il nesso causale e la permanenza del danno. Non serve una relazione assertiva: serve un ragionamento clinico verificabile, capace di confrontarsi anche con possibili spiegazioni alternative.
5 – Come si svolge la procedura.
Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, la domanda va presentata all’azienda sanitaria di residenza. L’azienda cura l’istruttoria e acquisisce il giudizio della Commissione medico-ospedaliera; successivamente comunica l’esito e, in caso di riconoscimento, provvede agli atti necessari per la liquidazione.
Se hai già presentato la domanda, controlla che sia stata protocollata e che comprenda almeno la documentazione relativa alla vaccinazione, alla menomazione psicofisica permanente e alla data in cui essa si è manifestata. Conserva ricevute, protocolli, richieste di integrazione, convocazioni e ogni comunicazione ricevuta.
Non inviare documenti alla rinfusa ogni volta che ne ottieni uno nuovo. Prepara integrazioni ordinate, numerate e accompagnate da una breve spiegazione della loro rilevanza.
6 – Attenzione ai termini.
L’articolo 3 della legge 210/1992 prevede per le vaccinazioni un termine perentorio di tre anni. Dopo la sentenza 35/2023 della Corte costituzionale, il termine va riferito alla conoscenza del danno e della sua indennizzabilità.
Individuare il giorno esatto dal quale decorrono i tre anni può essere difficile, soprattutto quando i sintomi evolvono lentamente, la diagnosi arriva tardi o il possibile collegamento emerge soltanto dopo ulteriori accertamenti. Per questo non conviene attendere e la tempestività della domanda va verificata sui documenti del caso concreto.
Se il giudizio della Commissione è negativo, l’articolo 5 della legge 210/1992 prevede il ricorso al Ministro della salute entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. La norma stabilisce inoltre termini specifici per la successiva azione davanti al giudice ordinario. Quando arriva un diniego, dunque, non bisogna lasciarlo nel cassetto: va esaminato immediatamente con il fascicolo medico.
7 – Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa.
L’indennizzo è una misura di solidarietà pubblica: non richiede di individuare una condotta colpevole, ma presuppone menomazione permanente e nesso causale. Il risarcimento mira invece a riparare integralmente un danno attribuibile a uno o più responsabili e richiede presupposti ulteriori, compresi l’illecito o l’inadempimento e la relativa prova.
Le due strade possono coesistere, ma non vanno confuse. Aver presentato la domanda di indennizzo non significa avere già impostato correttamente anche un’eventuale azione risarcitoria. Servono una valutazione separata dei possibili responsabili, delle prove disponibili e dei termini applicabili.
Avevo già ricordato, parlando dei danni da vaccino, che la firma del consenso non impedisce in assoluto di chiedere un risarcimento. Ciò non significa però che ogni evento successivo alla vaccinazione sia automaticamente risarcibile: anche in quella sede il nesso causale resta essenziale.
8 – Che cosa fare adesso.
Nel tuo caso partirei da quattro verifiche concrete:
- data di presentazione e numero di protocollo della domanda;
- completezza della documentazione richiesta dall’azienda sanitaria;
- relazione medico-legale sul nesso causale e sulla permanenza della menomazione;
- stato della procedura ed eventuali comunicazioni o termini già decorrenti.
La percentuale di invalidità e i numerosi referti sono una base importante, ma vanno trasformati in un fascicolo leggibile e in una tesi medico-legale precisa. Senza vedere i documenti non sarebbe serio promettere l’accoglimento; sarebbe altrettanto sbagliato liquidare la pratica soltanto perché il collegamento causale è complesso.
9 – Facciamo esaminare il fascicolo senza perdere tempo.
Se vuoi verificare la domanda già presentata, ordinare i referti e valutare gli eventuali passi successivi, telefona allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, anche a distanza.
Per continuare a ricevere approfondimenti su diritti, vaccini e libertà di scelta, segui il blog Noi non vaccinati.
Hai affrontato una procedura simile o hai un dubbio sull’indennizzo? Raccontalo nei commenti: leggo volentieri e rispondo quando posso.
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